Ai fini dell’autorizzazione dell’indagato agli arresti domiciliari a svolgere attività lavorativa, l’assoluta indigenza coincide con la totale impossidenza?

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Cass. pen., sez. II, 15/05/2026 (ud. 15/05/2026, dep. 11/06/2026), n. 21682 (Pres. Pellegrino, Rel. Bifulco)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’autorizzazione dell’indagato agli arresti domiciliari a svolgere attività lavorativa, l’assoluta indigenza coincida con la totale impossidenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli rigettava un appello, proposto ex art. 310 c.p.p., da parte di una persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso un provvedimento reiettivo dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso la ditta, di cui il figlio dell’indagato era il legale rappresentante.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 284 comma 3, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’autorizzazione dell’indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un’attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza «non è (…) assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti» (Sez. 6, n. 1200/2024).

I risvolti applicativi

Ai fini dell’autorizzazione dell’indagato agli arresti domiciliari a svolgere attività lavorativa, l’assoluta indigenza non coincide con la totale impossidenza, essendo sufficiente che le condizioni reddituali familiari, valutate anche in relazione ai redditi degli altri componenti, non consentano di far fronte alle esigenze essenziali di vita, educazione, istruzione e cura dei familiari non autosufficienti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 21682

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: BIFULCO DANIELA

Data Udienza: 15/05/2026

Data Deposito: 11/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. G. nato a …, il …

avverso l’ordinanza del 09/03/2026 del Tribunale di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello, proposto ex art. 310 del codice di rito nell’interesse di G. A., sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso la ditta, di cui il figlio dell’indagato è legale rappresentante.

2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con un unico motivo di ricorso, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 284 comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di considerare adeguatamente lo stato di assoluta indigenza dell’indagato, affermando, nel contempo, la sussistenza dell’obbligo gravante sul figlio, titolare di una florida ditta, di sostenere il padre indigente. Il richiamo, operato dal Tribunale, all’art. 433 cod. civ., è inconferente, atteso che le indispensabili esigenze di vita non possono considerarsi limitate ai bisogni alimentari. Proprio in vista dell’assoluta indigenza in cui versa l’indagato, il figlio del medesimo, titolare di una ditta, lo aveva assunto, garantendogli uno stipendio, necessario per far fronte non soltanto ai bisogni alimentari, ma alle indispensabili esigenze di vita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. L’unico motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, mancando il ricorrente di confrontarsi, in maniera critica ed effettiva, con le ragioni a sostegno del gravato provvedimento. Come osservato dal Tribunale sulla falsariga di una condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285885 – 01; in precedenza, v. Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, omissis, Rv. 273205 – 01; Sez. 3, n. 34235 del 15/07/2010, omissis, Rv. 248228 – 01), ai fini dell’autorizzazione dell’indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un’attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza va accertato con criterio di rigore, stante la natura eccezionale della previsione di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

La giurisprudenza citata ha anche precisato che il presupposto della assoluta indigenza «non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti» (Sez. 6, n. 1200/2024, cit.).

Non può pertanto condividersi la censura del ricorrente, là dove afferma che il Tribunale non avrebbe considerato l’insieme delle esigenze primarie di vita di un individuo: col richiamo all’art. 433 cod. civ., il Tribunale, lungi dal riferirsi alla sola somministrazione di alimenti, come inteso dal ricorrente, ha invece fatto riferimento all’insieme di esigenze indispensabili di vita secondo l’indicazione fornita dalla giurisprudenza citata («educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti»).

Tanto premesso in ordine alla corretta indicazione, da parte del Tribunale, dei principi di diritto rilevanti per il tema in questione, si osserva che la motivazione ha correttamente rimarcato che, ai fini di una rigorosa valutazione del citato presupposto di assoluta indigenza, occorre tenere in conto anche i redditi di altri componenti della famiglia e, ciò, proprio in coerenza con la giurisprudenza sopra citata. Ne consegue che il riferimento conclusivo all’esistenza di un reddito adeguato, assicurato dall’attività economica del figlio del ricorrente, titolare di un’azienda sufficientemente florida, non può ritenersi illogico né assunto in violazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. E, ciò, soprattutto ove si consideri che non emergono dal ricorso in esame circostanze più specifiche in ordine all’obiettivo stato d’indigenza affermato.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/05/2026

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