Viola il principio di proporzionalità il sequestro preventivo di un bene di valore sproporzionato rispetto al profitto confiscabile?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. III, 21/04/2026 (ud. 21/04/2026, dep. 16/07/2026), n. 26776 (Pres. Andreazza, Rel. Gai)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di sequestro preventivo, costituisca violazione del principio di proporzionalità la sottoposizione a sequestro di un bene di valore di gran lunga superiore rispetto al profitto confiscabile stimato, anche se con vincolo “formalmente” limitato sino alla concorrenza di tale profitto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Marsala, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza volta a far dichiarare l’illegittimità di una confisca disposta, ex art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con sentenza del Tribunale di Marsala, irrevocabile, del profitto del reato di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 invocata sulla base della omessa determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa e in violazione del principio di proporzione della confisca per equivalente eseguita su beni di valore superiore al valore dell’imposta evasa.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, con riferimento al sequestro preventivo, costituisce violazione del principio di proporzionalità la sottoposizione a sequestro di un bene di valore di gran lunga superiore rispetto al profitto confiscabile stimato, anche se con vincolo “formalmente” limitato sino alla concorrenza di tale profitto (Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015).

I risvolti applicativi

In materia di sequestro preventivo, viola il principio di proporzionalità il vincolo cautelare imposto su un bene di valore manifestamente superiore al profitto confiscabile stimato, anche se formalmente limitato fino alla concorrenza di tale importo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26776 Anno 2026

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udienza: 21/04/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: M. S. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 05/01/2026 del GIP Tribunale di Marsala

Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto annullare senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente al valore della confisca apposta sul bene immobile, con le conseguenze previste dalla legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, emessa in data 05/01/2026, il Tribunale di Marsala, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da M. S. di dichiarazione di illegittimità della confisca disposta, ex art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con sentenza del Tribunale di Marsala, irrevocabile, del profitto del reato di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 invocata sulla base della omessa determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa e in violazione del principio di proporzione della confisca per equivalente eseguita su beni del M. di valore superiore al valore dell’imposta evasa.

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore del M. deducendo i seguenti motivi di ricorso.

– Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. L’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto legittima la confisca per equivalente mediante acquisizione dell’intero immobile del condannato il cui valore catastale (€ 167.400,00) era di molto superiore al residuo del profitto confiscabile pari a € 31.682,34, in violazione dell’esecuzione “fino alla concorrenza” come stabilito dalla legge.

– Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. là dove il Tribunale avrebbe ritenuto che la questione posta fosse attinente alle modalità di esecuzione materiale della confisca disposta sull’intero bene immobile e non relativa alla quota corrispondente al residuo del debito. Ha lamentato inoltre, la mancata risposta sulla questione della sproporzione del bene da confiscare rispetto all’imposta evasa, non avendo chiarito, l’ordinanza impugnata, come possa ritenersi legittima l’acquisizione integrale del bene il cui valore è superiore all’imposta evasa residua. Inoltre, l’ammontare dell’imposta evasa sarebbe stato determinato nel quantum solo in sede esecutiva sulla scorta di un calcolo operato dalla Guardia di Finanza e non a seguito di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e senza contraddittorio. L’ordinanza impugnata, che ha recepito la

quantificazione dell’imposta evasa come calcolata dalla Guardia di Finanza, avrebbe omesso il controllo di legalità su un punto decisivo.

– Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla affermata, nel provvedimento impugnato, assoluta carenza di potere del giudice dell’esecuzione sul bene già acquisito al patrimonio demaniale, dovendo, invece, il giudice dell’esecuzione svolgere un controllo di legalità sull’esecuzione della confisca che non può comunque superare il quantum dovuto.

– Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’omesso controllo sulla scelta del bene da confiscare e alla mancata considerazione di beni alternativi con conseguente sproporzionata ablazione.

Argomenta il ricorrente che il ricorrente aveva la disponibilità di altri beni di valore inferiore rispetto a quello confiscato e che, anche a volere riconoscere margini di discrezionalità nella scelta del bene, la confisca avrebbe così colpito un bene di valore eccedente il quantum di debito residuo e pertanto si rivelerebbe illegale.

– Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla determinazione dell’imposta evasa in sede esecutiva ad opera della Guardia di Finanza, senza accertamento tributario e senza contraddittorio tra le parti.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.

Va premesso che M. S., con sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Marsala, in data 04/04/2024, irrevocabile, è stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, negli anni 2015, 2016 e 2017, reati per i quali è stata disposta la confisca, ex art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per equivalente dei beni dell’imputato fino alla concorrenza del valore pari all’imposta evasa, e che il Giudice dell’esecuzione ha determinato il quantum dell’imposta evasa in € 38.995,30 come determinato dalla Guardia di Finanza.

Ciò premesso, va disatteso, anzitutto, il quinto motivo di ricorso replicato

anche in parte nel secondo, avente carattere pregiudiziale, con cui si censura la quantificazione del profitto del reato tributario, per cui il M. ha riportato condanna definitiva, e per il quale è stata disposta la confisca per equivalente del profitto del reato, perché, secondo l’assunto difensivo, la determinazione dell’importo avrebbe dovuto essere compiuta esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate in contraddittorio delle parti.

La tesi difensiva è infondata. Spetta al giudice penale la determinazione dell’ammontare del profitto del reato attraverso un accertamento che si fonda sugli elementi acquisiti nel processo penale, tra cui rientrano gli accertamenti della Guardia di Finanza e finanche gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria, ma con accertamento pieno, autonomo, nel contraddittorio delle parti, e senza alcun vincolo derivante dagli accertamenti dell’amministrazione finanziaria, non essendo prevista alcuna interlocuzione con l’Agenzia delle entrate e a fortiori alcun vincolo derivante dall’accertamento dell’imposta evasa in sede tributaria.

Data la natura obbligatoria della confisca per equivalente nei reati tributari ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 74 del 2000, posto che il Giudice dell’esecuzione, a mente dell’art. 676 cod.proc.pen., può ordinarla anche là dove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, omissis, Rv. 278464; Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del

10/09/2015, Rv. 265093), “a fortiori”, il medesimo Giudice può, sempre in base all’art. 676 cod. proc. pen., procedere alla sua individuazione con determinazione del quantum.

5. Quanto al caso in scrutinio, va anzitutto escluso ogni profilo di “carenza di potere”, nella specie, del giudice dell’esecuzione per il solo fatto della intervenuta assegnazione del bene all’Agenzia del Demanio, essendo invece dirimente sul punto la circostanza che nelle more si sia o meno già dato seguito, con conseguente impegno di risorse e mezzi, a procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti attraverso la confisca, con accertamento sul punto ad opera del giudice nel caso concreto (vedi Sez. n. 32744 del 04/05/2022, non mass.; Sez. 3, n. 36684 del 22/10/2025, non mass.) questione sulla quale si tornerà più oltre.

Va aggiunto che il Giudice dell’esecuzione ha condiviso la determinazione del quantum dell’imposta evasa, che costituisce il risparmio di spese e il profitto del reato tributario di frode fiscale, nella misura, come calcolata a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, in € 38.995,30, ammontare neppure specificatamente contestato dal ricorrente.

6. Ciò posto, sono, invece, fondate le censure che contestano la sproporzione della misura ablatoria nella scelta del bene da confiscare di valore di molto superiore all’imposta evasa, nei termini seguenti.

Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di proporzionalità è operante anche in materia di misure cautelari reali (Sez. 2, n. 33090 del 22/06/2017, omissis, Rv. 270922 – 01).

Così, inoltre, è stato chiarito che, con riferimento al sequestro preventivo, costituisce violazione del principio di proporzionalità la sottoposizione a sequestro di un bene di valore di gran lunga superiore rispetto al profitto confiscabile stimato, anche se con vincolo “formalmente” limitato sino alla concorrenza di tale profitto (Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, omissis, Rv. 263656 – 01).

Si tratta di un principio, quello sopra enunciato, che costituisce ormai affermazione consolidata anche in materia di sequestri (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, omissis, Rv. 264089 – 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, omissis, Rv. 260149 – 01; Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, omissis, Rv. 272882 – 01) e che non può non valere con riguardo alla confisca come plasticamente evincibile anche dalla sentenza Sez. 3, n. 32744 del 04/05/2022. già citata sopra.

Non di meno, l’affermazione di tale principio, richiede, a giudizio del Collegio, una precisazione nel caso di esecuzione di una confisca per equivalente avente ad oggetto beni immobili del condannato.

Nei casi di esecuzione di una confisca di un bene immobile non indiviso, e di valore nettamente superiore all’ammontare della confisca, ai fini dell’osservanza del principio di proporzionalità, il condannato è onerato, anzitutto, dell’allegazione di avere altri beni di valore inferiore, ma comunque capienti rispetto all’ammontare del profitto, in sostituzione del bene individuato in sede di esecuzione della confisca e, può, finanche, chiedere la sostituzione del bena con una somma di denaro in forza dei principi di matrice civilistica in tema di esecuzione forzata immobiliare, che ammette la conversione del pignoramento immobiliare, in applicazione analogica dell’art. 495 cod. proc. civ. Diversamente, qualora il bene immobile confiscato sia l’unico bene immobile del debitore, il principio di proporzionalità sarà rispettato dalla restituzione di parte del ricavato dalla vendita eccedente l’ammontare della confisca.

7. Quanto al caso in esame, il ricorrente ha allegato che il valore del bene, pari a € 167.400,00, era di molto superiore rispetto all’ammontare della confisca, pari a € 38.995,00. Ha poi aggiunto che era già stata sottoposta a confisca la somma di denaro di € 7.312,96, sicchè il debito residuo ammontava a € 31.682,34. Infine, il ricorrente ha allegato la disponibilità di altri beni immobili di valore inferiore (visura camerale).

8. L’ordinanza impugnata, a fronte delle allegazioni difensive, da un lato ha considerato ostativa alla individuazione di un diverso bene da sottoporre ad ablazione la mancata adozione di condotta (il versamento diretto della somma all’Erario) senza spiegare perché la stessa sarebbe preclusiva della richiesta proposta, e, dall’altro, ha opposto la “legittimità” della confisca, il che, evidentemente non esclude, sotto un diverso profilo, la possibilità di richiederne in sede esecutiva una diversa modulazione; così facendo, dunque, l’ordinanza impugnata, non pare avere considerato, negli esatti termini sopra riassunti, la correlazione della richiesta con il principio di proporzionalità, ferma comunque restando, preliminarmente la necessità di accertare se il bene oggetto di confisca sia già stato destinato dall’Amministrazione a finalità pubbliche, nei termini già spiegati dalle pronunce sopra richiamate di Questa sezione.

L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Marsala.

Così è deciso, 21/04/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati
martelletto del giudice
Dibattimento

L’utilizzabilità delle dichiarazioni dello straniero irreperibile presuppone ricerche anche all’estero?

Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine?

LEGGI TUTTO »
bilancia della giustizia
Misure cautelari reali

Sono ammissibili in Cassazione motivi nuovi avverso il decreto di sequestro preventivo non dedotti dinanzi al Tribunale del riesame?

E’ ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale?

LEGGI TUTTO »
Notizie extra-giuridiche

Beghe di paese

Vivo in un piccolo paese del Molise (Guardialfiera) e, come in tutti i paesi, ricorrono quelle che solitamente vengono definite “beghe di paese”. Contrasti, incomprensioni, a volte, maligne dicerie che

LEGGI TUTTO »