Cass. pen., sez. I, 4/12/2025 (ud. 4/12/2025, dep. 8/01/2026), n. 632 (Pres. De Marzo, Rel. Calaselice)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando un luogo possa considerarsi di privata dimora.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli con funzione di riesame confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione ed erronea applicazione degli artt. 266, 267 in relazione agli artt. 191, 271 cod. proc. pen., nonché dell’art. 614 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, vi era quella secondo la quale può essere considerato luogo di privata dimora quel luogo adibito allo svolgimento di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza il pericolo di interferenze da parte di estranei.
I risvolti applicativi
È qualificabile come luogo di privata dimora lo spazio destinato allo svolgimento di attività lecite e liberamente esercitabili, caratterizzato dall’esigenza di tutela della riservatezza e dall’esclusione di interferenze da parte di terzi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 632 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 04/12/2025
Data Deposito: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F. R. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del Tribunale di Napoli con funzione di riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. V. V. A., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli con funzione di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a R. F. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 28 maggio 2025, in relazione ai reati di cui ai capi a) e f) della contestazione provvisoria (art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, cod. pen. per aver fatto parte del clan L. – B., articolato nelle fazioni di T., M. e, in particolare, del bivio di Q., come addetto al settore delle estorsioni nei confronti di commercianti e imprenditori operanti in Pozzuoli, Quarto e comuni limitrofi, nella commissione di azioni intimidatorie con uso di armi, nella commissione di pestaggi e altre azioni violente nel contesto di regolamenti di conti con esponenti di altri clan: capo a; art. 81, comma secondo, 110, 61 n. 2, cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, art. 416-bis.1 cod. pen.) per aver detenuto e portato, in concorso con altri, al fine di eseguire l’agguato ai danni di A. F., due armi da sparo, una delle quali detenuta da G. C., l’altra da F. D. G., per agevolare il clan e con metodo mafioso: capo f).
2. Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore, proponendo sei motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 266, 267 in relazione agli artt. 191, 271 cod. proc. pen. nonché dell’art. 614 cod. pen.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese effettuate all’interno della vettura Fiat Panda, noleggiata da F. D. G., affermando che il veicolo non è luogo di privata dimora e che, quindi, la captazione di immagini non richiede il provvedimento autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari, richiamando un principio giurisprudenziale, a parere del ricorrente, non attuale.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 richiamando principi affermati da tempo dalla Corte costituzionale) hanno affermato che la privata dimora di cui all’art. 624-bis cod. pen. è un luogo anche destinato ad attività lavorativa o professionale, nel quale si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata e che non è aperto al pubblico, né accessibile a terzi, con un principio estensibile a tutte le disposizioni che utilizzano lo stesso concetto, tra cui rientra, per il ricorrente, la previsione di cui all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.
L’abitacolo della vettura, ove il soggetto si trattenga con altri a compiere atti della vita privata, come dialoghi, incontri o scambi, deve essere qualificato luogo di privata dimora, non escluso dalla tutela di cui agli artt. 14 Cost. e 614 cod. pen. (si richiama, come precedente in termini, Sez. 1, Rv. 218042).
L’affermazione contenuta nell’ordinanza con la quale si esclude che l’abitacolo possa essere considerato luogo di privata dimora, trascura la concreta destinazione funzionale di questo, in quanto luogo non accessibile a terzi, utilizzato come spazio riservato, elementi che, quindi, rendono necessario il decreto autorizzativo del GIP alle riprese effettuate al suo interno. Né l’inutilizzabilità può reputarsi sanata in base al principio della prova atipica di cui all’art. 189 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen.
L’ordinanza non considera la compromissione del diritto di difesa conseguente all’omessa trasmissione, nel fascicolo del Tribunale, dei filmati integrali relativi alle captazioni video eseguite nella vettura Fiat Panda indicata.
L’effettivo diritto di difesa non può prescindere dalla possibilità di accedere al contenuto integrale delle intercettazioni, come si ricava dalla pronuncia della Corte Cost. n. 336 del 10 ottobre 2008.
Il fascicolo trasmesso al Tribunale deve comprendere tutti gli atti rilevanti per la valutazione della misura, compresi quelli utilizzati dal Giudice.
Quindi, a prescindere da formale istanza del difensore al rilascio di copia, necessita l’inserimento degli atti rilevanti nel fascicolo di ufficio, onde consentire all’indagato di scegliere compiutamente la strategia difensiva.
La mancata trasmissione integrale rappresenta una lesione del diritto di difesa, non sanabile, con conseguente inutilizzabilità del materiale estrapolato.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273 cod. proc. pen.
La motivazione relativa al capo f) non è logica né coerente ma, anzi, è congetturale.
La gravità indiziaria fonda soltanto sulla presenza di F. nella vettura, in compagnia di altri soggetti, ma nessuno dei dialoghi captati attribuisce a F. la consapevolezza della presenza di un’arma da sparo; né è stato rinvenuto un oggetto offensivo nella sua disponibilità.
I dialoghi non vedono F. come protagonista delle conversazioni e non forniscono la prova della presenza, nella vettura, di armi da fuoco.
A p. 9 e ss. il ricorrente esamina estratti dei colloqui intercettati relativi a quattro conversazioni (nn. 29, 33, 34, 36) e osserva che i riferimenti, nei colloqui, a botte e schiaffi non confermano la ricostruzione del Tribunale e non sono univocamente riconducibili ad armi comuni da sparo.
Né la frase “sto rischiando di camminare così” consente di concludere senz’altro per la presenza di un’arma, né è possibile qualificarla arma comune da sparo.
I riferimenti che opera il Tribunale alle frequentazioni e alla genealogia dell’indagato sono suggestivi e, comunque, l’ordinanza finisce per ricavare dalla presenza fisica di F. nell’autovettura, la sua compartecipazione al reato, tratta anche dalla ritenuta appartenenza al sodalizio.
In definitiva, vi è un giudizio presuntivo e congetturale, di tipo antropologico, connesso al contesto familiare dell’indagato, del tutto stigmatizzante, in violazione della presunzione di non colpevolezza.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Con memoria difensiva si era rilevata l’assenza di intercettazioni ambientali e telefoniche da cui ricavare l’adesione, da parte di F., al vincolo associativo, la prestazione di un contributo stabile al clan, funzionale agli scopi dell’associazione. La gravità indiziaria risulta motivata con riferimento alle frequentazioni descritte nelle relazioni di polizia giudiziaria e in base all’appartenenza familiare, in totale assenza di riferimenti a F. da parte dei collaboratori, in un contesto investigativo che vede la presenza di diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
Tanto, in assenza di condotte attive, di un ruolo stabile e funzionale all’attuazione del programma del sodalizio.
Infine, si rileva che la contestazione non reca la data di costituzione del clan, né la data di cessazione del gruppo, onde individuare il momento dell’ingresso al suo interno da parte dell’indagato.
Sembrerebbe collegarsi la riorganizzazione del clan L.-B. nella fazione di Q. alla scarcerazione di A. I. (21.2.2024) ma il nome di F., secondo il ricorrente, compare dopo oltre un anno da tale fatto e i capi e) ed f) fanno riferimento a episodi dell’aprile 2025.
Non si chiarisce, poi, nella motivazione se gli episodi siano collegati alla riorganizzazione del gruppo associativo o se siano azioni individuali. Il Tribunale riserva a F. una parte minima della motivazione (a partire da p. 24), nel resto dedicata a spiegare la riorganizzazione del sodalizio, né F. è descritto come partecipe delle attività estorsive di cui alla prima parte dell’ordinanza.
Anche per il capo e), non oggetto di misura ma indicato dal Tribunale per rafforzare il quadro indiziario per il capo a), non è chiarita la finalità dell’azione né vi è riscontro alla natura intimidatoria dell’episodio.
Si richiama giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, per la quale, ai fini della partecipazione a reato associativo, non è sufficiente la generica messa a disposizione, o la vicinanza familiare con soggetti condannati per il medesimo titolo di reato, in assenza di condotte dimostrative di una stabile e organica appartenenza attraverso l’assunzione di un ruolo funzionale agli scopi del gruppo. Tanto, in base a una lettura parcellizzata degli indici dimostrativi dell’affectio societatis.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per il reato di cui al capo f) e vizio di motivazione.
Secondo il Tribunale F. è consapevole di svolgere un’azione – un agguato – per conto del clan, usando ami a disposizione del sodalizio in cui è inserito, come dimostrano anche le frequentazioni con associati, nonché la sua presenza in compagnia di questi nella vettura usata per pattugliare il territorio.
Si richiama giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante speciale nella forma dell’impiego del metodo mafioso e quella soggettiva dell’agevolazione, rimarcando la carenza di elementi dimostrativi dei requisiti necessari. Si confonde, a parere del ricorrente, il contesto ambientale in cui si colloca la condotta contestata con il metodo mafioso e il contatto con persone appartenenti al clan con la finalità di agevolare il sodalizio.
Il ricorrente non è coinvolto in alcuna condotta estorsiva o intimidatoria e non è dato comprendere il tentativo di agguato che si descrive se sia stato connotato da ritorsione tipica del metodo mafioso.
2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
L’ordinanza riserva al profilo delle esigenze cautelari poche pagine (p. 27, 28), pretermettendo di verificare se i fatti impongano l’applicazione della più gravosa misura in esecuzione.
Non è specificato se vi è pericolo concreto di reiterazione delle condotte all’attualità e se sia prevedibile con alta probabilità che un’occasione per compiere nuovi delitti si ripresenti a F. concretamente. La motivazione è stereotipata e non è tarata sulla condotta del ricorrente, contestata per soli pochi giorni del mese di aprile 2025.
3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, accordata.
All’esito della discussione, all’odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
La giurisprudenza in ordine alla nozione di privata dimora che cita il ricorrente è nota e riguarda l’indirizzo espresso da questa Corte di legittimità in relazione al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, omissis, Rv. cit.).
Nel caso in valutazione, il Tribunale fa riferimento al fatto che le attività captative sono state svolte limitatamente a comportamenti non comunicativi (volti dei soggetti e mere condotte) mentre specifica che i dialoghi registrati sono stati regolarmente autorizzati.
Il tema è, allora, se possano essere videoriprese le immagini che riproducono solo comportamenti non comunicativi, senza autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, carpite all’interno dell’abitacolo di una autovettura con riprese disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.
L’ordinanza richiama Sez. U, ricorrente P. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269), la quale statuì che i camerini di un locale notturno, così come i bagni pubblici, non possono essere considerati “domicilio”, concetto che individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne.
Il Tribunale ha richiamato princìpi affermati in pronunce di legittimità relative a videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all’interno dell’atrio e del vano scale di un immobile comune a più abitazioni (Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278342) ovvero nelle scale condominiali e nei relativi pianerottoli (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, omissis, Rv. 270679), ritenute zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui, essendo destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti (in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, Quinci, non mass.).
Secondo tale indirizzo, quindi, deve ribadirsi la ormai consolidata distinzione tra riprese che sono effettuate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nei quali l’operazione è, comunque, legittima senza preventiva autorizzazione del Giudice e riprese riguardanti luoghi nei quali è garantita l’intimità e la riservatezza o luoghi costituenti vero e proprio domicilio, nei quali le riprese sono soggette a limitazioni o sono precluse (sul punto, Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, omissis, Rv. cit.; cfr. anche Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067).
Sicché, le videoriprese sono reputate legittimamente espletate dalla polizia giudiziaria laddove queste riguardano luoghi e zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi altrui (conf., Sez. 6, n. 39570 del 20/09/2022, non mass.).
Orbene, è stato messo in evidenza dal provvedimento – e non risulta contraddetto dal ricorso – che, di fatto, si tratta, nel caso al vaglio, di “comportamenti non comunicativi” video registrati nell’abitacolo di una vettura.
Orbene, secondo questa Corte (Sez. U, n. 32697 del 26.6.2014, omissis, Rv. 259777), tale luogo non può essere considerato luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 1904 del 22/01/1996, omissis, Rv. 203799; Sez. 6, n. 2845 del 01/12/2003, dep. 2004, omissis, Rv. 228420; Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, dep. 2005, omissis, Rv. 230533; Sez. 1, n. 32581 del 06/05/2008, omissis, Rv. 241229; Sez. 5, n. 8365 del 18/01/2013, Girasole, Rv. 254657), dovendosi intendere come tale soltanto quel luogo adibito allo svolgimento di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza il pericolo di interferenze da parte di estranei. Si palesa evidente che l’abitacolo di una autovettura, per la sua struttura e conformazione (Sez. U. ricorrente Floris, cit., in motivazione), non può normalmente assolvere a detta funzione.
Né, in ogni caso, si indicano elementi in base ai quali può essere ricavata una peculiare destinazione del veicolo all’esame nel caso di specie. Anzi, dall’ordinanza impugnata, si ricava che si tratta di veicolo intestato a una società e concesso in locazione a L. D’., nonché in uso al concorrente nel reato di cui al capo a) F. D. G. (v. p. 10), utilizzato in modo assiduo da più persone, indagate per la partecipazione al clan di cui al capo a, nonché per l’esecuzione di plurime azioni nell’interesse del gruppo (pattugliamento del territorio: v. p. 11), rilevandosi, peraltro, che diverse delle immagini valorizzate riguardano la registrazione di movimenti esterni alla vettura (v. ad esempio, p. 25 rit. 3342/25).
In ogni caso, il ricorrente non svolge la prova di resistenza perché non spiega se, esclusi gli esiti ricavati dall’esame delle immagini che si assumono registrate senza autorizzazione del Giudice, il quadro indiziario a carico è sicuramente conducente a soluzione diversa, più favorevole all’indagato. A p. 24 e ss. sono indicate quali fonti a carico molteplici dialoghi intercettati legittimamente e il ricorrente non spiega se, elise le acquisizioni derivate dalla registrazione di immagini non comunicative nella vettura (o all’esterno di questa), la conclusione sia senz’altro più favorevole all’indagato sotto il profilo della gravità indiziaria.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (tra le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 26921801; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 26201101; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, omissis, Rv. 25945201)
1.2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico.
Non si specifica quali registrazioni video non sono state trasmesse, a seguito di richiesta della difesa, né se si tratta di registrazioni poste a base dell’ordinanza genetica.
Né si svolge la prova di resistenza necessaria tenuto conto del vizio lamentato.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La lettura complessiva di tutti i dialoghi registrati, svolta dal Tribunale (v. p. 23 e ss.), risulta priva di fratture logiche e immune da vizi di ogni tipo. Si ricava da tale lettura la disponibilità di armi da parte del commando, postosi alla ricerca della vittima designata, insieme a C., a bordo di una diversa vettura Fiat Punto.
Tutti i partecipi sono alla ricerca di A., individuato dagli investigatori, in A. F.. F., secondo la ricostruzione cui aderisce il Tribunale, è a bordo della vettura di D. G. e, assieme a C. a sua volta a bordo dell’altro veicolo, sicuramente armato, cercano la vittima designata.
Dal punto di vista della gravità indiziaria non vi sono ragioni per escludere dal tenore dei dialoghi e dell’attività che gli occupanti delle vetture devono compiere (cercare A. che deve essere sparato), come ricostruiti dal Tribunale, la logicità della motivazione.
La conclusione che si tratta di arma comune da sparo è una soluzione favorevole all’indagato, nella carenza di elementi per qualificare diversamente l’arma sicuramente detenuta.
2.4. Il quarto motivo è infondato.
La motivazione rende conto di intercettazioni ambientali da cui ricavare la messa in atto, da parte del ricorrente, di un contributo stabile al sodalizio, funzionale agli scopi dell’associazione e nella piena consapevolezza di concorrere ad attuare gli scopi del gruppo.
La gravità indiziaria per la partecipazione al clan, come ricostituita, non fonda soltanto, secondo la motivazione del Tribunale, su indicate stabili frequentazioni con soggetti raggiunti da titolo cautelare per partecipazione al sodalizio o condannati per la partecipazione ad associazione di stampo camorristico.
Sono descritte, con ragionamento completo e immune da vizi, condotte attive, espressione di un ruolo stabile e funzionale all’attuazione del programma del clan, come dimostra anche il riferimento al reato di cui al capo e) per il quale non è stata emessa misura (v. p. 24), nonché la partecipazione ad azioni armate di pattugliamento del territorio, finalizzate a compiere un vero e proprio agguato (capo f).
La motivazione, quanto al dies a quo della partecipazione al reato associativo, fa riferimento alla scarcerazione di A. I. (v. p. 10 e ss.) alla data del 21 febbraio 2024 e alla presa in carico del gruppo da parte di quest’ultimo, ricostituendo la fazione del clan L. – B. storicamente denominata clan del bivio di Quarto, nel tentativo di espandersi verso i territori di … e comuni limitrofi.
Quindi, alla luce della fluidità della contestazione provvisoria, i provvedimenti di merito in definitiva indicano elementi per individuare il dies a quo del reato permanente a quella data, anche se le intercettazioni ambientali e le registrazioni video cominciano nel 2025.
Comunque, in sede cautelare, non rileva ai fini della misura cautelare adottata, la mancata, specifica indicazione del dies a quo della contestazione del reato permanente. Invero, la deduzione non solo è carente di interesse in concreto, atteso che l’eventuale indicazione di una diversa decorrenza della condotta partecipativa non incide sul regime cautelare, sul termine e sulla tipologia della misura adottata, ma, inoltre, non tiene conto del fatto che l’imputazione è allo stato provvisoria in quando versandosi, ancora, nella fase delle indagini è necessariamente fluida in relazione allo sviluppo delle stesse (tra le altre, Sez. 1, n. 42718 del 6/10/2021, non massimata).
2.5. Il quinto motivo è infondato.
La motivazione non è manifestamente illogica quanto alla ritenuta consapevolezza, in capo a F., di partecipare a un’azione – un agguato – per conto del clan. Questi, invero, secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, non è estraneo ad altre circostanze in cui si è trovato a bordo della vettura usata, a tali fini, per pattugliare il territorio. Si richiama anche l’episodio di cui al capo e), per il quale non è stata emessa misura, ma che è significativo del ruolo operativo assunto dal ricorrente.
Del resto, deve osservarsi che la circostanza aggravante speciale è contestata anche sotto il profilo del metodo che, nella specie, emerge in modo evidente, trattandosi (v. p. 23 e ss.) di pattugliamento del territorio svolto per diverse ore (C. cammina “così” da due ore e rassicura D. G. che prima o poi lo beccano; D. G. chiede a C. se avesse sparato addosso ad A. e chiede se A. se ne era scappato) a bordo di più vetture postesi alla meticolosa ricerca della vittima designata di un vero e proprio agguato, organizzato da più persone armate, peraltro, indicate come raggiunte da ordinanza di custodia cautelare per partecipazione al clan L.-B..
Invero, la circostanza citata ha la funzione di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, connesso non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (cfr. Sez. 5, n. 22 554 del 9/03/2018, omissis, Rv. 273025 – 01). Peraltro, è ampio l’indirizzo, ribadito anche di recente, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, ex art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti, comunque, funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, omissis, Rv. 283637 – 01; Sez. 2, n. 22096 del 3/07/2020, omissis, Rv. 276109 – 01; Sez. 6, n. 41 772 del 13/06/2017, omissis, Rv. 271103 – 01; Sez. 1, n. 5881 del 4/11/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251830 – 01).
2.6. Il sesto motivo è inammissibile perché non si confronta con la presunzione derivante dai titoli di reato per i quali si è applicata la misura ma genericamente, richiama la carenza di motivazione circa l’attualità del pericolo di reiterazione, peraltro, per fatti del 2025, quindi recentissimi, quanto meno con riferimento al reato fine.
Peraltro, il reato associativo, allo stato, non è contestato in via provvisoria per soli pochi giorni di aprile 2025, ma si contesta, quanto al dies ad quem, all’attualità (prima misura emessa in data 10 maggio 2025 a seguito dell’esecuzione del fermo).
È appena il caso di sottolineare che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., pur all’esito dei plurimi interventi della Corte costituzionale, una doppia presunzione cautelare nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza, ossia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, la prima sola delle quali può essere vinta qualora ex actis risulti l’insussistenza dei pericula libertatis.
Nello specifico, quanto alla presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata e corretta, ha ritenuto il pericolo di recidiva concreto ed attuale, evidenziando oltre al grave quadro indiziario raccolto, plurime circostanze, sufficienti a reputare assolto l’onere motivazionale.
Invero, in tema di motivazione del provvedimento cautelare, il Collegio ribadisce il principio secondo il quale «l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei “pericula libertatis”, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari.» (tra le altre, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, omissis, Rv. 280471).
3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dal presente provvedimento la liberazione dell’indagato, seguono a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 4 dicembre 2025







