Quando rileva il fattore temporale ai fini della prova contraria alle esigenze cautelari nel reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990?

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Cass. pen., sez. III, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 14/05/2026), n. 17389 (Pres. Liberati, Rel. Corbetta)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando assume rilevanza il fattore temporale ai fini della prova contraria della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, rigettava una richiesta di riesame presentata avverso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale della medesima città, per il delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione i difensori dell’indagato i quali, con un unico motivo, deducevano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen., con riferimento alla presunzione astratta di pericolo di reiterazione del reato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prova contraria della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza; solo in tal caso, è necessario che l’ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017).

I risvolti applicativi

In tema di misure coercitive applicate per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990[1], il decorso di un apprezzabile intervallo temporale assume rilievo ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, imponendo al giudice cautelare l’onere di una motivazione specifica sull’attualità delle esigenze cautelari, fondata su concreti e attuali elementi fattuali.

[1]Ai sensi del quale: “1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80. 6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17389 Anno 2026

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 16/04/2026

Data Deposito: 14/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M. S. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di S. M. avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 11 novembre 2025 per il delitto di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da marzo 2021 a marzo 2022, con condotta perdurante.

2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che, con un unico motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla presunzione astratta di pericolo di reiterazione del reato. Argomenta il difensore che il Tribunale cautelare, del tutto apoditticamente, si è limitato a riportarsi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia A. M., secondo cui l’associazione delittuosa sarebbe stata operativa sino al 2024, laddove, invece, la cessazione del sodalizio risale ai primi mesi del 2022 e, soprattutto, le condotte ascritte al M. si arrestano al 2021; in ogni caso, le dichiarazioni del collaboratore non risultano corroborate da riscontri individualizzanti. Di conseguenza, tra la data di emissione dell’ordinanza custodiale e i fatti contestati al ricorrente è intercorso un notevole lasso temporale, pari a cinque anni, ciò che escluderebbe il pericolo di recidiva. Aggiunge il difensore che la motivazione sarebbe ulteriormente viziata, laddove, quale indice di pericolosità del ricorrente, ha valorizzato la circostanza che il padre del M. – che non è indagato nel presente procedimento – fosse un narcotrafficante internazionale, laddove, invece, il ricorrente ha dei precedenti modesti che risalgono a venti anni orsono.

Infine, la motivazione sarebbe parimenti illogica nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l’inidoneità degli arresti domiciliari a preservare le esigenze cautelari, valorizzando, in maniera impropria, la scarsa efficacia di deterrenza nei confronti di altri coindagati, laddove il giudizio di proporzionalità deve essere individualizzante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo il generico e, comunque manifestamente infondato.

2. Si rammenta che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – titolo di reato per il quale è stata disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente -, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose.

Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282865).

3. Si è poi precisato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prova contraria della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza; solo in tal caso, è necessario che l’ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, omissis, Rv. 271576); con l’ulteriore importante specificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, omissis, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, omissis, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 273435).

Ai fini del giudizio prognostico di reiterazione del reato, si impone perciò una valutazione complessiva del contesto criminale, che tenga conto dell’eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

4. Orbene, nel caso di specie il Tribunale della cautela ha ampiamente motivato in relazione al permanere di un pericolo, concreto e attuale, di commissione di analoghi delitti, espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza, pericolo desunto dall’elevata caratura criminale manifestata dal ricorrente, come ampiamente descritta alle p. 3-15 dell’ordinanza impugnata, da cui risulta l’elevatissima capacità del M. nella gestione, senza soluzione di continuità, di ingenti quantificavi di sostanza stupefacente, come, tra l’altro, acclarato sia dal fatto che, nonostante la perdita di un carico sequestrato a Roma, di lì a poco aveva fatto arrivare un container di cocaina, sia dalle frequenti proposte di smistamento di “pacchi” rivolte dal M. all’associazione degli I..

Oltre a ciò, il Tribunale ha valorizzato la spregiudicatezza del M. a ricorrere ad azioni violente, anche mediante l’uso delle armi, come dimostrato dalla vicenda relativa all’arresto di P. I., e dal fatto che, come riferito dal collaboratore A. M., il M. aveva manifestato il proposito di “prendere con le armi la zona A.”, considerando che lo stesso M. aveva avuto contezza diretta della disponibilità, da parte del sodalizio, di un arsenale, parte del quale è stato rinvenuto dalla polizia.

5. Su queste basi, stante l’elevatissimo pericolo di reiterazione della condotta criminosa, il Tribunale ha escluso, inoltre, che tale pericolo possa essere efficacemente scongiurato con una misura diversa da quella in atto, anche considerando che l’altro elemento di vertice, oltre al M., del sodalizio criminoso, ossia S. O., sebbene sottoposto, dal 26 ottobre 2021, alla misura degli arresti domiciliari, nondimeno aveva proseguito nell’attività di narcotraffico.

Si tratta di una motivazione adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 16/04/2026

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