Quando può essere emesso de plano il decreto di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p.?

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Cass. pen., sez. I, 15/11/2024 (ud. 15/11/2024, dep. 13/02/2025), n. 6068 (Pres. Aprile, Rel. Monaco)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. che, come è noto, prevede quanto segue: “Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile un’istanza proposta a fare dichiarare la nullità della notifica degli estratti contumaciali di alcune sentenze e, conseguentemente, l’inefficacia del titolo esecutivo.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo violazione di legge, rilevando che il giudice non avrebbe potuto provvedere de plano.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., solo quando la richiesta risulta manifesta infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero se costituisce mera riproposizione di una già rigettata (Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023; Sez. 1, Sentenza n. 6558 del 10/01/2013).

Difatti, per la Corte di legittimità, al di fuori di tali specifiche ipotesi, il provvedimento emesso de plano, senza la fissazione della udienza e la necessaria partecipazione del difensore, è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014; Sent. n. 10747 del 18/02/2009; Sez. 1, Sent. n. 44859 del 05/11/2008).

I risvolti applicativi

Il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., solo se la richiesta è manifestamente infondata o se è una riproposizione di una già rigettata.

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