Quando l’erronea qualificazione giuridica del fatto può essere motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.?

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Cass. pen., sez. V, 12/03/2025 (ud. 12/03/2025, dep. 18/06/2025), n. 23041 (Pres. Catena, Rel. Guardiano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il quale, come è noto, prevede quanto segue: “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Foggia applicava all’imputato, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli articoli 494, 495, e 337, cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in punto di riconducibilità della condotta in contestazione ad entrambi i reati di cui agli artt. 494 e 495, cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022).

Difatti, per gli Ermellini, nel caso in esame, l’erronea qualificazione giuridica del fatto risultava essere già manifesta sulla base della descrizione del fatto contenuta in uno dei capi di imputazione, senza che fosse necessaria un’ulteriore attività valutativa.

I risvolti applicativi

In tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è motivo di ricorso per Cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo se è manifestamente errata o chiaramente divergente rispetto all’imputazione.

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