Quando le formule sintetiche o prestampate non invalidano la convalida del sequestro probatorio?

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Cass. pen., sez. V, 7/07/2026 (ud. 7/07/2026, dep. 7/10/2026), n. 35495 (Pres. Pezzullo, Rel. Mele)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del riesame, confermava un decreto con cui il Pubblico ministero aveva convalidato un sequestro operato di iniziativa dalla Polizia giudiziaria dei beni rinvenuti presso un’attività commerciale, in relazione al delitto di cui all’art. 473 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 325 cod. proc. pen. per motivazione apparente e indebita integrazione postuma della motivazione del decreto di convalida.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate, in quanto ciò che assume rilievo è la presenza o meno di una adeguata motivazione, e non la «forma» che, di volta in volta, essa può assumere (Sez. 2, n. 12021 del 28/01/2026; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023; Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012; contra: Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011).

I risvolti applicativi

L’utilizzo di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia la validità della convalida del sequestro probatorio qualora, anche tramite gli atti richiamati, siano esplicitate adeguatamente le ragioni probatorie del vincolo, dato che ciò che rileva è la presenza di una motivazione adeguata, a nulla rilevando la forma che essa assume.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 35495

Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 07/07/2026

Data Deposito: 07/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

W. W. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 23/02/2026 del Tribunale del riesame di Prato

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23 febbraio 2026, il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto in data 8 gennaio 2026, con cui il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro operato di iniziativa dalla Polizia giudiziaria dei beni rinvenuti presso l’attività commerciale di W. W., in relazione al delitto di cui all’art. 473 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 325 cod. proc. pen. per motivazione apparente e indebita integrazione postuma della motivazione del decreto di convalida. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente proceduto alla sostituzione dell’originaria motivazione meramente apparente del provvedimento ablativo, il quale non conterrebbe né l’indicazione del fatto, né del nesso di pertinenza tra questo e i beni sequestrati, limitandosi ad utilizzare mere formule di stile. L’ordinanza impugnata avrebbe sanato ex post tale carenza, ritenendo erroneamente che la tipologia dei beni sequestrati fosse immediatamente riconducibile a finalità probatorie.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo l’ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida di sequestro, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, omissis, Rv. 273548. Con riferimento alle cose pertinenti al reato, Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, omissis, Rv. 226711). Tale motivazione, per quanto concisa, deve dare conto specificamente del reato di cui si ravvisa il fumus, delle ragioni per cui la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato, nonché della finalità probatoria perseguita attraverso l’apposizione del vincolo reale, essendo l’indicazione delle ragioni per cui il bene risulta strumentale rispetto all’accertamento del reato un requisito indispensabile. L’onere motivazionale è tuttavia proporzionato alla natura della relazione che esiste tra il bene e il reato, nel senso che, laddove essa sia immediata o intuitiva, detto onere può essere soddisfatto anche mediante una formula sintetica, mentre dovrà essere tanto più pregnante quanto più detto collegamento risulta essere “indiretto” (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, omissis, Rv. 285591 – 01).

2.1. La prevalente giurisprudenza di questa Corte ha in proposito affermato che l’utilizzazione di formule estremamente sintetiche o prestampate non inficia, di per sé, la validità del provvedimento di convalida del sequestro probatorio quando, avuto anche riguardo agli atti in esso richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate, in quanto ciò che assume rilievo è la presenza o meno di una adeguata motivazione, e non la «forma» che, di volta in volta, essa può assumere (Sez. 2, n. 12021 del 28/01/2026, omissis, Rv. 289642 – 01; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, omissis, cit.; Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, omissis, Rv. 275007 – 01; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, omissis, Rv. 259949; Sez. 3, n. 45851 del 23/11/2012, n.m.; contra: Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, omissis, Rv. 250959).

Nulla esclude, in altre parole, la possibilità di utilizzazione di moduli prestampati, laddove essi risultino in concreto idonei a soddisfare le esigenze di motivazione richieste dal legislatore.

L’essenzialità del ruolo che assume la motivazione discende dal fatto che la stessa è funzionale ad assicurare un giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale che giustificano l’apposizione del vincolo e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, tutelato dagli artt. 42 Cost. e 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU, garantendo che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, con particolare riferimento al rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – ed il fine endoprocessuale perseguito (Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, cit. in motivazione).

Proprio perché destinato ad incidere sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni, il sequestro probatorio deve essere proporzionale all’esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Il rispetto di tale requisito risulta infatti strettamente necessario ad evitare che l’esercizio del potere legittimo di apprendere beni per finalità probatorie possa esorbitare dalla sua funzione, determinando una eccessiva compressione dei diritti fondamentali. Il requisito della proporzionalità contiene in sé quello della residualità, il quale comporta che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato non possa pervenirsi con modalità meno afflittive, al fine di evitare che il sequestro probatorio assuma carattere inutilmente vessatorio.

2.3. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il decreto che dispone il sequestro probatorio deve essere motivato mediante la specifica indicazione delle condotte di reato e del suo oggetto, sì da rendere possibile la verifica del fumus commissi delicti, non essendo consentito l’utilizzo del sequestro in funzione meramente esplorativa (ex plurimis, Sez. 6, n. 5995 del 15/12/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289814 – 01).

In sostanza, pur tenendo conto della fluidità e dell’evoluzione delle indagini preliminari, è necessario che siano acquisiti elementi congruenti, rappresentativi di un fatto riconducibile ad una fattispecie di reato, senza poter attribuire rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.

Tuttavia, a tal fine, il Tribunale del riesame è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento all’idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuo l’espletamento di ulteriori indagini funzionali all’acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in mancanza della sottrazione del bene (Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, omissis, Rv. 289016 – 01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007).

Si è al riguardo condivisibilmente ritenuto che «nella fase delle indagini preliminari e prima della emissione (ove ve ne sia una) di misura cautelare, l’obbligo di motivazione in relazione alla imputazione è sufficientemente ottemperato dalla indicazione delle norme di legge violate, purché dal tenore complessivo del provvedimento sia possibile desumere gli estremi essenziali di tempo, luogo e fatto» (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, omissis, Rv. 285591 – 01, in motivazione).

3. Nella specie, il Pubblico ministero ha individuato in modo adeguato, anche attraverso il richiamo al sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 473 cod. pen. con riguardo al rinvenimento di «stencil e telai per stampa serigrafica recanti immagini e scritte riconducibili ai marchi “…” e “…”», in relazione ai quali l’indagato non era stato in grado di fornire documentazione comprovante la provenienza e l’originalità.

Sotto questo profilo, il provvedimento di convalida impugnato non presenta alcuna violazione di legge, essendo desumibile dal suo contenuto e dagli atti richiamati, oltre che il titolo di reato, la data e il luogo di commissione, anche i suoi elementi essenziali.

Con riguardo alla valutazione delle esigenze probatorie, il decreto impugnato contiene l’espresso riferimento agli accertamenti finalizzati a verificare la genuinità o meno dei beni sequestrati. Tale motivazione, per quanto sintetica, risulta adeguata ad illustrare le ragioni della apposizione del vincolo, stante la relazione di immediatezza che ricorre tra detti beni (recanti immagini riconducibili a determinati marchi della cui autenticità si dubita) e il reato per cui si procede (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, di cui all’art. 473 cod. pen.).

4. Alla luce di quanto finora esposto, emerge che il decreto di convalida del sequestro risultava adeguatamente motivato sia sotto il profilo della individuazione del fumus del reato, sia sotto quello delle specifiche finalità del sequestro, con la conseguenza che deve escludersi che – come sostenuto dal ricorrente – il Tribunale del riesame abbia proceduto ad una indebita integrazione del provvedimento ablatorio.

Piuttosto, l’ordinanza impugnata ha illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando, nei limiti della fase incidentale trattata, una valutazione sufficientemente critica delle risultanze investigative disponibili, senza incorrere nei vizi denunciati dal ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 07/07/2026

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