Cass. pen., sez. II, 6/03/2025 (ud. 6/03/2025, dep. 10/04/2025), n. 14193 (Pres. Beltrani, Rel. Recchione)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, seppur indirettamente, quando la nomina di un difensore di fiducia non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Ancona rigettava una richiesta di rescissione del giudicato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore del richiedente il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge (art. 629 bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022).
I risvolti applicativi
La nomina di un difensore di fiducia implica l’effettiva conoscenza del processo e consente la celebrazione del processo in assenza del condannato salvo che quest’ultimo dimostri che, nonostante la nomina, non fosse a conoscenza della celebrazione, e ciò non sia dipeso da un suo colpevole disinteresse per la vicenda.






