Quando la motivazione può ritenersi apparente?

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Cass. pen., sez. I, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 23/07/2026), n. 27961 (Pres. Rocchi, Rel. Galati)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la motivazione è apparente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Magistrato di sorveglianza di Messina rigettava un’istanza presentata da parte di una persona ammessa alla detenzione domiciliare, avente ad oggetto l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la motivazione è apparente nel caso in cui «sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014).

I risvolti applicativi

La motivazione è apparente quando essa si fonda su argomentazioni generiche, apodittiche o prive di effettiva capacità dimostrativa, risultando avulsa dalle risultanze processuali e, pertanto, solo formalmente esistente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27961 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: GALATI VINCENZO

Data Udienza: 13/05/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L. P. N. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 06/02/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 febbraio 2026 il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di N. L. P., ammesso alla detenzione domiciliare, avente ad oggetto l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.

A fondamento del provvedimento è stata richiamata la natura eccezionale dell’autorizzazione richiesta e suscettibile di essere concessa nel solo caso di indigenza non altrimenti fronteggiabile, assoluta impossibilità di provvedere, in altro modo, alle indispensabili esigenze di vita, sussistenza di una condizione non preordinata alla elusione delle prescrizioni della misura alternativa, compatibilità

dell’autorizzazione con l’esigenza di prevenire la reiterazione di ulteriori attività criminose, natura dell’attività per la quale si chiede l’autorizzazione che consenta un immediato e continuo controllo.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del condannato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo.

Il provvedimento si risolve nell’adozione di una mera formula di stile e risulta essere stato emesso senza la valutazione specifica di elementi fattuali e documentali, pure sottoposti all’esame del decidente che ha elencato le condizioni alle quali è subordinata la concessione dell’autorizzazione concludendo, in termini assertivi e apparenti, che, nella fattispecie, tali presupposti non ricorrono.

Il Magistrato di sorveglianza non ha valutato il decesso dell’unica fonte di reddito familiare (la madre convivente del ricorrente), la disponibilità di un preesistente contratto di lavoro come operatore ecologico presso una società municipalizzata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Va premesso che i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, Ord. pen.) sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).

In tal senso, questa Corte ha deciso con la recente Sez. 1, n. 13336 del 19/01/2024, omissis, n.m.

Sostanzialmente conforme anche Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013, omissis, Rv. 255922, in motivazione, ove si legge che «ai sensi dell’art. 47-ter 0.P., comma 4 le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare – stabilite dal Tribunale di Sorveglianza – possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio. Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione – in applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7 – da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 3».

3. In materie in cui è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, questa Corte ha reiteratamente affermato che la apparenza o la omissione totale di motivazione integra una violazione di legge in quanto mancata applicazione, in particolare, dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, omissis, Rv. 260246 – 01, in tema di misure di prevenzione; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226710 – 01, in tema di misure cautelari reali).

Nella nozione di violazione di legge ricade il vizio della motivazione apparente che, sostanzialmente, ricorre anche nel caso in cui il giudice adotti uno schema motivazionale meramente grafico con il quale si limita ad affermazioni generiche omissive di un preciso confronto con le deduzioni difensive e la documentazione prodotta dalle parti.

In definitiva, la motivazione è apparente nel caso in cui «sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n.

9677 del 14/07/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263100 – 01).

Nel caso di specie, ricorre il vizio descritto, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza a richiamare l’incompatibilità di quanto richiesto con «caratteristiche, natura e funzione della misura» segnalando, quale elemento aggiuntivo, il riferimento alla natura dell’attività lavorativa che sarebbe insuscettibile di concrete possibilità di controllo.

Ha omesso, tuttavia, di prendere in considerazione alcuni elementi potenzialmente decisivi quali le condizioni soggettive del condannato, la morte della madre (unica fonte di reddito), le ragioni della concessione della detenzione domiciliare e la natura stessa dei bisogni indicati dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta nel provvedimento applicativo della misura alternativa della detenzione domiciliare.

Poiché, in linea di principio, «in tema di misure alternative alla detenzione, il condannato in detenzione domiciliare, in presenza delle condizioni previste dall’art. 284 cod. proc. pen. ed in virtù del richiamo operato a tale norma dall’art. 47-ter, comma 4, ord. pen., può essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita» (Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, M., Rv. 289067 – 01), sussiste in capo al Magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sulla relativa istanza uno specifico onere motivazionale che tenga conto della specificità della situazione soggettiva del richiedente e delle circostanze allegate a supporto dell’istanza.

Né assume rilievo, nel caso specifico, quanto sostenuto dal procuratore generale in merito alla intervenuta condanna del ricorrente per evasione, trattandosi di circostanza che non ha impedito l’ammissione alla detenzione domiciliare; peraltro, il provvedimento impugnato non ha fatto riferimento al predetto reato di evasione quale elemento ostativo.

4. Alla luce di quanto esposto, s’impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.

Così è deciso, 13/05/2026

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