Quando il giudice può richiamare le precedenti decisioni de libertate nel decidere sulla revoca delle misure cautelari personali?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. V, 29/04/2026 (ud. 29/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24861 (Pres. Pistorelli, Rel. Renoldi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice, adito con la richiesta di revoca delle misure cautelari personali o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca, possa limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di omicidio preterintenzionale.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, osservava in via preliminare che il giudice, adito con la richiesta di revoca delle misure cautelari personali, previsto dall’art. 299 cod. proc. pen. o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca, può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili tout court né le richieste di revoca né le impugnazioni su di esse, essendo sempre tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall’interessato, sia l’insussistenza dei presupposti di applicazione o di mantenimento della misura (così, Sez. 3, n. 32707 del 07/04/2015).

I risvolti applicativi

Il giudice, investito della richiesta di revoca della misura cautelare o dell’impugnazione del relativo diniego, può richiamare le precedenti decisioni de libertate ove siano riproposte questioni già esaminate, ma non può dichiarare l’istanza inammissibile, dovendo comunque verificare d’ufficio la persistente sussistenza dei presupposti applicativi e di mantenimento della misura cautelare.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 24861

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: RENOLDI CARLO

Data Udienza: 29/04/2026

Data Deposito: 02/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

H. H. nato in … il …

avverso l’ordinanza del 03/02/2026 del TRIBUNALE del RIESAME di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno aveva applicato a H. H. la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del delitto di omicidio preterintenzionale per avere cagionato, in concorso con A. B. N., la morte di D. M. G. mediante defenestrazione dal quarto piano di uno stabile sito in Livorno in data 22 agosto 2022.

1.1. Con ordinanza del 23 marzo 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere.

1.2. Con ordinanza del 21 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Firenze, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, aveva annullato l’ordinanza dichiarativa della perdita di efficacia della misura cautelare inframuraria, disponendone il ripristino.

1.3. Con sentenza n. 32534 del 18 giugno 2025, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso l’ordinanza in data 21 febbraio 2025 del Tribunale del riesame di Firenze.

1.4. Con ordinanza del 15 luglio 2025, la Corte di assise di Livorno rigettò l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen. proposta, in data 9 luglio 2025, nell’interesse dello stesso H.. Tale provvedimento non venne impugnato.

1.4. Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di assise di Livorno dichiarò inammissibile una nuova istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione della moglie, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen., proposta, il 17 settembre 2025, nell’interesse dello stesso H.. Ciò sul presupposto che, con la nuova istanza, la difesa, di fatto, avesse censurato le ragioni poste a sostegno dell’ordinanza di rigetto del 15 luglio 2025, non impugnata, e che H. era stato rinviato a giudizio per i reati di estorsione e di atti persecutori ai danni della donna.

1.5. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, la Corte di assise di Livorno dichiarò inammissibile una nuova istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen. proposta, il 13 ottobre 2025, nell’interesse di H.. Tale richiesta, motivata con il fatto che il coimputato non fosse stato sottoposto ad alcuna misura cautelare e, soprattutto, che non vi fosse, alla luce delle dichiarazioni del teste F., alcun pericolo di fuga, essendosi H. presentato spontaneamente ai Carabinieri il …, è stata ritenuta meramente reiterativa delle questioni già decise con l’ordinanza del 15 luglio 2025, mai impugnata; e in quanto un’analoga istanza era stata già dichiarata inammissibile il 22 settembre 2025 per essersi ormai formato, dopo il provvedimento del 15 luglio 2025, il c.d. giudicato cautelare, in specie con riferimento alla testimonianza resa dal brigadiere Ferretti.

1.6. Con ordinanza in data 3 febbraio 2026, il Tribunale del riesame di Livorno ha rigettato l’appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza di rigetto. Secondo il Collegio, infatti, la circostanza che H. non si fosse allontanato da Livorno dal 29 marzo 2024 al 19 giugno 2025 e avesse atteso, da libero, l’esito del ricorso per cassazione non era nuova, essendo stata già debitamente affrontata con l’ordinanza del 15 luglio 2025.

Quanto alla dedotta lesione del principio di parità di trattamento degli imputati in materia cautelare, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza di tale principio, dovendo la responsabilità per i reati e le conseguenze penali che da essa derivano essere valutate in relazione a ciascuno dei concorrenti.

2. H. H. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 3 febbraio 2026 per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo all’insussistenza del pericolo di fuga dell’imputato alla luce della testimonianza del brigadiere F., motivata con il c.d. giudicato cautelare.

Le ordinanze, non impugnate, adottate dal Tribunale in sede di riesame o di appello avverso un provvedimento de libertate non potrebbero ritenersi irrevocabili, così come le ordinanze del giudice della cautela su cui non sia intervenuta la pronuncia del tribunale o della Corte di cassazione, dovendo tale carattere riconoscersi soltanto alle decisioni divenute definitive a seguito di impugnazione nell’ambito dell’incidente cautelare. In particolare, la mancata impugnazione nei termini dell’ordinanza cautelare non comporterebbe alcuna preclusione rispetto alla revoca della misura per carenza, originaria o sopravvenuta, dei gravi indizi o delle esigenze cautelari (così Sez. U, n. 11 dell’8/07/1994, omissis), atteso che l’ordinanza in tema di revoca non ha natura impugnatoria e che essa mira a verificare la sussistenza attuale sia delle condizioni generali di applicabilità della misura. In tale prospettiva, la preclusione processuale si formerebbe soltanto a seguito delle pronunzie della cassazione o del tribunale del riesame, aventi natura di provvedimenti rebus sic stantibus che coprono soltanto le questioni dedotte e non anche quelle deducibili.

Inoltre, il giudice della cautela, investito della richiesta, avrebbe il potere-dovere di accoglierla anche per ragioni diverse da quelle prospettate, purché non confliggenti con le risoluzioni delle questioni già coperte dal giudicato cautelare.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al carattere di novità della testimonianza, prospettata con il primo motivo di appello, del brigadiere F., secondo cui dal 10 settembre 2024 all’8 giugno 2025, H. sarebbe sempre restato a Livorno. La testimonianza sarebbe stata resa a ottobre e, dunque, in un momento successivo rispetto all’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. presentata a luglio, sicché essa sarebbe stata un elemento nuovo che avrebbe imposto una rivalutazione delle esigenze cautelari e, segnatamente, quella relativa al pericolo di fuga. In ogni caso, il Giudice della cautela avrebbe dovuto espressamente spiegare le ragioni, anche diverse da quelle prospettate dall’interessato, dell’insussistenza dei presupposti della revoca richiesta.

3. In data 10 aprile 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. Preliminarmente deve osservarsi che nel caso di ordinanza genetica, non impugnata con il mezzo del riesame, su di essa non si forma alcuna preclusione (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 – 01; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, omissis, Rv. 235908 – 01; Sez. U, n. 11 del 8/07/1994, omissis, Rv. 198213 – 01), mentre nel caso del procedimento di revoca delle misure cautelari personali, previsto dall’art. 299 cod. proc. pen., esso è sempre attivabile dall’interessato, salvo l’effetto preclusivo delle singole questioni già decise, quando non siano sopraggiunti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati.

Ne consegue che il giudice, adito con la richiesta di revoca o con la successiva impugnazione di una decisione di diniego della revoca, può limitarsi a richiamare le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza, ma non può dichiarare inammissibili tout court né le richieste di revoca né le impugnazioni su di esse, essendo sempre tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall’interessato, sia l’insussistenza dei presupposti di applicazione o di mantenimento della misura (così, Sez. 3, n. 32707 del 07/04/2015, Rv. 264730 – 01).

3. Nel caso di specie, al di là dell’impropria evocazione del giudicato cautelare, l’ordinanza emessa in sede di appello ha dato atto della già avvenuta disamina della questione relativa al mancato allontanamento di H. da Livorno nel periodo compreso tra la sua scarcerazione, il 29 marzo 2024, e la nuova esecuzione della custodia in carcere.

Ma, soprattutto, il Tribunale, richiamando la precedente ordinanza adottata, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., il 15 luglio 2025, ha fatto riferimento a una conversazione, intercettata nel luglio 2023, in cui l’imputato aveva manifestato il proposito di recarsi in Belgio, una volta uscito dal carcere.

Inoltre, l’ordinanza impugnata sottolinea (a pag. 4) che la misura cautelare è attualmente in esecuzione anche in considerazione del pericolo di commissione di delitti della stessa specie di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen., tenuto conto dei propositi violenti manifestati, in occasione di una conversazione oggetto di intercettazione telefonica (conv. n. 8644 del 5 luglio 2023), nei confronti della moglie, persona offesa dei delitti di estorsione e atti persecutori posti in essere durante il periodo di libertà dopo la scarcerazione del marzo 2024. Un profilo, questo, rispetto al quale il ricorso non svolge alcuna deduzione, essendo il medesimo incentrato, in via esclusiva, sul pericolo di fuga. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del ricorso, che coglie alcune aporie del provvedimento impugnato, senza però aggredirne la complessiva ratio decidendi.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 29/04/2026.

Leggi anche

Contenuti Correlati