Cass. pen., sez. IV, 22/04/2026 (ud. 22/04/2026, dep. 28/05/2026), n. 19631 (Pres. Dovere, Rel. D’Auria)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice possa-debba qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro respingeva una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da una persona, che era stata ristretta in carcere, essendo stata costei sottoposta a fermo di indiziato di delitto e, poi, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dal quale era stato assolto per non aver commesso il fatto.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice ha «il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti» (Sez. 4, n. 41215 del 19/09/2024).
I risvolti applicativi
Il giudice ha il potere-dovere di riqualificare giuridicamente la domanda e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un diverso nomen iuris rispetto a quello prospettato dalle parti, purché non alteri il petitum sostanziale, né i fatti costitutivi della pretesa, né fondi la decisione su una diversa realtà fattuale non dedotta o allegata nel contraddittorio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19631 Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: D’AURIA DONATO
Data Udienza: 22/04/2026
Data Deposito: 28/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. D. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D’Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/04/2024, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da D. L., il quale è stato ristretto in carcere dal 25/01/2017 al 28/01/2017 essendo stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, poi, fino al 28/11/2017 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dal quale è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 15/06/2020, irrevocabile il 18/11/2020.
2. Il L., a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. Rileva chel’ordinanza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla devoluta ipotesi di ingiustizia formale; che, invero, nella istanza reietta era stato evidenziato che nella vicenda cautelare era intervenuta una sentenza di annullamento con rinvio in relazione al provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; che la Suprema Corte aveva rilevato come il Tribunale non avesse preso atto dell’errore in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari, in relazione al coinvolgimento del L. nel reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; che la sentenza di legittimità, per quanto investisse il profilo delle esigenze cautelari, ha rilevato l’assenza del presupposto di cui all’art. 273 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., statuendo l’insussistenza radicale dell’ipotesi associativa erroneamente ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari; che, dunque, l’illegittimità del titolo genetico risulta da decisioni irrevocabili, sulle quali si è formato il giudicato cautelare; che, del resto, non è ipotizzabile che l’istante abbia dato causa o abbia concorso a dar causa per dolo o colpa grave alla privazione della libertà, essendo questa conseguenza dell’errore in cui è incorsa l’Autorità Giudiziaria, che ha erroneamente ritenuto, in assenza di contestazione, che il L. fosse intraneo all’associazione dedita al narcotraffico, con al conseguente operatività delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 125 cod. proc. pen.
Osserva che il profilo di colpa grave ritenuto dal giudice della riparazione non si rapporta con le ragioni che hanno determinato l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, ossia la ipotizzata partecipazione del L. all’associazione finalizzata al narcotraffico, giudicata insussistente dalla sentenza della Suprema Corte che annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame; che, dunque, il comportamento del ricorrente, per come ricostruito nell’ordinanza impugnata, non può considerarsi causalmente efficiente rispetto all’errore commesso dal giudice della cautela, atteso che, essendo ignoto l’oggetto illecito della conversazione, il titolo custodiale non poteva essere emesso.
3. In data 07/04/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Va, invero, rilevato che la Corte territoriale ha riqualificato l’istanza, ritenendo che nel caso di specie si versasse in una ipotesi di ingiustizia sostanziale (pag. 2).
Tale riqualificazione è consentita a patto che non muti la causa petendi, come è stato anche di recente affermato da Sez. 4, n. 2079 del 16/01/2026, omissis, Rv. 289264 – 01 e da Sez. 4, n. 41215 del 19/09/2024, omissis, Rv. 287257 – 01, nella cui motivazione si legge testualmente: «Il giudice ha poi
il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti».
Anche Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, omissis, Rv. 284689 – 01, aveva in precedenza affermato che «una volta fissati, tramite il ricorso, gli elementi individuanti l’azione esperita, non è consentito, né alla parte, nel difetto di consenso o d’acquiescenza dell’altra, né al giudice d’ufficio, modificare la “causa petendi”, senza che il controinteressato sia stato posto in grado di interloquire al riguardo», giungendo poi alla conclusione per cui, «quando l’attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell’art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra “causa petendi”, quale l’ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge».
Nel caso che si sta scrutinando, il ricorrente aveva formalmente avanzato istanza di riparazione sotto entrambi i profili, dunque, sia sotto quello dell’ingiustizia formale, che quello di ingiustizia sostanziale, mentre la Corte territoriale ha ritenuto che si versasse nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. Tale valutazione è corretta perché l’istante non aveva prospettato l’esistenza dei presupposti dell’ingiustizia formale; come già esposto nella superiore parte narrativa, l’annullamento del provvedimento del Tribunale per il riesame ad opera della Corte di cassazione ha avuto ad oggetto unicamente il punto concernente le esigenze cautelari. Pertanto, quali che siano le valutazioni tratte dall’odierno ricorrente dalla lettura di tale pronuncia, non è si è mai formato un giudicato cautelare sulla insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste rispettivamente dall’art. 273 e dall’art. 280 cod. proc. pen. Ne consegue che, oltre alla insussistenza di una violazione di legge – le cui ragioni neppure sono state specificate dal ricorrente – non è ravvisabile alcun vizio di motivazione in ordine ad una istanza che, prospettando presupposti caratteristici dell’ingiustizia sostanziale, ancorché ricondotta dalla parte all’istituto dell’ingiustizia formale, ha trovato la trattazione di cui si scriverà esaminando il secondo motivo di ricorso.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
1.2.1. Va premesso che la valutazione effettuata dal giudice della riparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, omissis, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 2017, omissis, Rv. 268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, omissis, Rv. 285069 – 01).
1.2.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.
Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave
leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o al mendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, omissis, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, omissis, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263197 – 01).
1.2.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo inoltre motivato in modo non manifestamente illogico il giudizio di sussistenza della condotta ostativa alla riparazione sulla scorta dei risultati dell’attività di captazione. In particolare, ha valorizzato il contenuto di alcune conversazioni tra presenti intercorse il 14 ed il 15/05/2015 nel corso delle quali il L. ed il coimputato D. I. disquisiscono con un soggetto pugliese non identificato in merito all’acquisto di qualcosa di illecito (individuato dal giudice della cautela in sostanza stupefacente), atteso che discutono su come occultarlo all’interno dell’autoveicolo, individuando all’uopo il vano in cui è alloggiata la ruota di scorta. L’ordinanza impugnata evidenzia, altresì, come la evidente natura illecita dell’oggetto della transazione affiorasse anche dal fatto che uno dei due acquirenti si diceva pronto, nel caso fossero stati fermati da personale
delle Forze dell’Ordine, a prendergli “subito la pistola”, così denotando, attraverso la dichiarata intenzione di reagire con violenza ad un controllo di polizia, il pieno svolgimento di una attività illecita.
Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse né nel procedimento cautelare da questa Corte di legittimità, che ha dato atto dell’illiceità dell’oggetto della conversazione captata, né dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato in contestazione, solo in ragione della impossibilità di individuare con certezza l’oggetto illecito della compravendita.
Il ricorrente afferma che, essendo ignoto di quale illecito si trattasse, l’ordinanza di custodia cautelare non potesse essere emessa. Risulta evidente la confusione dei piani che manifesta una simile prospettazione. Solo il giudicato cautelare favorevole all’istante può consentire di affermare l’illegittimità ab origine del provvedimento restrittivo; evenienza che, si è scritto, non ricorre nel caso che occupa. Restando sul piano della ingiustizia sostanziale, non appare censurabile in questa sede il giudizio della Corte della riparazione, per la quale i dialoghi sopra descritti costituiscono condotte gravemente colpose, visto che non solo sono interpretabili, secondo l’id quod plerumque accidit, come allusivi ad attività illecita, ma sono stati realmente correlati ad una condotta comunque illecita, di cui non è stato ben definito l’oggetto (sostanza stupefacente o armi).
Pertanto, essi possono (devono) esser presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente, dell’instaurazione del vincolo cautelare.
Sotto tal ultimo profilo, il giudice della riparazione ha ritenuto che le condotte tenute dal L. abbiano contribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, essendo connotate da una forte ambiguità, tale da far sospettare il coinvolgimento di chi le ha tenute nel reato
per cui si procedeva.
Ne discende la manifesta infondatezza del motivo, che da un verso prospetta presupposti insussistenti e dall’altro svolge argomentazioni del tutto incongrue rispetto alla struttura della motivazione impugnata.
2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
3. L’esito del ricorso comporta la condanna del L. alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille.
Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.






