Quando il “fatto nuovo” giustifica la revoca o la sostituzione della misura coercitiva?

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Cass. pen., sez. II, 19/05/2026 (ud. 19/05/2026, dep. 16/07/2026), n. 26722 (Pres. Caputo, Rel. Borio)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa deve consistere il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione di una misura coercitiva con altra meno grave.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, respingeva un appello proposto avverso un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, che aveva rigettato una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di una persona gravemente indiziata del delitto di rapina aggravata.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione di una misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari originariamente ravvisate, risultando all’uopo inconferenti il mero decorso del tempo dall’inizio dell’applicazione della misura e l’osservanza puntuale delle relative prescrizioni (Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007).

I risvolti applicativi

Ai fini della revoca o della sostituzione di una misura coercitiva, il “fatto nuovo” deve consistere in elementi oggettivi e significativi idonei a dimostrare un effettivo mutamento delle esigenze cautelari originariamente poste a fondamento della misura, non essendo sufficienti, di per sé, il mero decorso del tempo, né il regolare rispetto delle prescrizioni cautelari.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 26722

Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: BORIO MARIAPAOLA

Data Udienza: 19/05/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

M. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza emessa in data 10/03/2026 dal Tribunale di Firenze, sezione per il riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;

udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Roberto Pastcot, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica depositata in data 08/05/2026 dall’avv. M. T., difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, respingeva l’appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 06/12/2025 che aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di M. A. in quanto gravemente indiziato del delitto di rapina aggravata in danno di due furgoni portavalori, con il ruolo di basista.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia il quale ha articolato tre motivi.

2.1. Con il primo motivo ed il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 292, 299 e 274 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza di attuali esigenze cautelari e di irrilevanza del tempo di sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere.

La difesa ricorrente rileva che l’indagato è ristretto in carcere da oltre undici mesi e che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui un lasso di tempo così significativo non abbia in alcun modo inciso sulla esigenza cautelare del pericolo di recidiva originariamente ravvisata.

Il collegio della cautela ha ritenuto tale fattore del tutto neutro e l’affermazione è apodittica se si considera che la circostanza de qua avrebbe dovuto essere valutata congiuntamente ad una serie di altri elementi “tutti favorevoli all’indagato”: il ruolo meramente logistico rispetto alla rapina contestata senza alcuna partecipazione alla fase esecutiva e violenta dell’assalto ai furgoni portavalori, la sostanziale incensuratezza (atteso che l’unico precedente penale risale a 16 anni fa), il radicamento familiare e sociale, l’avvenuta conclusione delle indagini a fronte della quale non residua alcuna esigenza di carattere probatorio, la positiva condotta in carcere, con stabile svolgimento di attività lavorativa intramuraria.

Il Tribunale ha desunto la permanenza e concretezza del pericolo di recidiva in via automatica dalla gravità oggettiva del fatto – realizzato con armi da guerra ed esplosivo – e dalla struttura organizzata degli autori materiali, senza valutare la specifica posizione individuale dell’indagato.

2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e la mera apparenza della motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive, in particolare della cautela degli arresti domiciliari anche con eventuale controllo elettronico.

La difesa ricorrente evidenzia che il Tribunale non ha proceduto alla verifica della proporzionalità della misura carceraria che pure avrebbe dovuto essere condotta alla stregua degli elementi favorevoli già indicati nei primi due motivi e si è limitato, anche sotto tale profilo, a valorizzare la gravità oggettiva del fatto e la struttura organizzata del gruppo criminale, senza valutare la posizione individuale dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. Generici e comunque manifestamente infondati sono il primo e terzo motivo con i quali si censurano la ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari e l’irrilevanza del tempo di sottoposizione alla misura della custodia in carcere.

Il Tribunale del riesame ha affermato che gli argomenti difensivi sui quali si fondava il preteso affievolimento delle esigenze cautelari in capo all’odierno ricorrente erano quelli (puntualmente richiamati nell’ordinanza impugnata) già prospettati e disattesi sia in sede di riesame proposto avverso l’ordinanza genetica di applicazione della misura carceraria che di successivo appello avverso precedente ed identica istanza formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen; che non era pertanto ravvisabile alcun concreto elemento sopravvenuto idoneo ad elidere o affievolire la necessità special preventiva originariamente ravvisata e tale non poteva considerarsi il tempo di carcerazione sofferta, fattore, di per sé solo, privo di rilievo in rapporto alla gravità del fatto sotto il profilo delle modalità e dell’offesa arrecata (l’indagato era gravemente indiziato, con il ruolo di basista, di una rapina materialmente realizzata in danno di due portavalori blindati ad opera di un commando di otto persone armate di kalashnikov, fucile e pistole che erano state utilizzate per minacciare le guardie giurate e per fare esplodere il mezzo contenente il denaro, con sottrazione di più di tre milioni di euro) e alla ulteriore circostanza che, a due mesi di distanza da tale azione predatoria, presso l’abitazione di M., erano stati sequestrati una carabina, proiettili per varie armi, esplosivo, detonatore, passamontagna e abbigliamento mimetico; che elemento nuovo idoneo non poteva considerarsi neppure il lavoro inframurario di giardinaggio, tenuto che anche al momento della grave azione predatoria l’indagato svolgeva attività lavorativa analoga.

Il presente ricorso si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata con la quale omette il dovuto confronto e ripropone pedissequamente le doglianze già prospettate nell’appello cautelare che il Tribunale del riesame ha disatteso con corretta e puntuale motivazione evidenziando l’assenza di elementi nuovi tali da incidere sulla prognosi cautelare e l’irrilevanza, ex sé, del periodo di tempo patito in stato di custodia.

Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione di una misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari originariamente ravvisate, risultando all’uopo inconferenti il mero decorso del tempo dall’inizio dell’applicazione della misura e l’osservanza puntuale delle relative prescrizioni (Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025, omissis, Rv. 289040; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, omissis, Rv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, omissis, Rv. 238763).

L’istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva non può quindi limitarsi a rimettere in discussione, puramente e semplicemente, gli stessi elementi che hanno già formato oggetto di decisione e che siano rimasti sostanzialmente immutati; essa presuppone, invece, un mutamento, in senso favorevole all’imputato, degli elementi di accusa o il venir meno delle esigenze cautelari, che l’istante ha l’onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tutto inutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità.

Quanto al fattore tempo, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo, di per sé solo, come fattore di attenuazione ai fini dell’eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza esclusivamente nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia; esso rappresenta, pertanto, un dato neutro quando intervenga come elemento isolato nella prognosi cautelare e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 40999 del 29/10/2025, omissis, Rv. 289040, già cit., Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, omissis, Rv. 286207; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, omissis, Rv. 278999; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, omissis, Rv. 273139; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, omissis, Rv. 255832).

Il Tribunale del riesame si è conformato a tali consolidati principi di diritto e, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha escluso il carattere di novità delle allegazioni difensive affermando altresì l’irrilevanza del fattore tempo.

3. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale si censura il giudizio di adeguatezza della misura carceraria

Il Tribunale ha affermato l’assenza elementi nuovi di valutazione idonei ad incidere non solo sulla prognosi cautelare ma anche sulla attitudine degli arresti domiciliari, eventualmente corredati dal presidio del braccialetto elettronico, invocati dalla difesa ricorrente, così escludendo una misura meno afflittiva di quella carceraria, già ritenuta – dapprima in sede di riesame e poi a seguito di appello avverso un precedente rigetto di identica istanza – come l’unica adeguata a soddisfare le esigenze cautelari.

La decisione impugnata, sotto tale ulteriore profilo, è parimenti corretta atteso che, anche ai fini della sostituzione di una misura cautelare con altra meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro, ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulle esigenze da salvaguardare e, conseguentemente, sulla adeguatezza dell’originario regime restrittivo (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, omissis, Rv. 286207, già cit.; Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, omissis, Rv. 278866; Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133)

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle Ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso il giorno 19/05/2026

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