Cass. pen., sez. II, 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 19/02/2026), n. 6831 (Pres. Pellegrino, Rel. Sgadari)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando possa ritenersi adempiuto l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Piacenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero, avente ad oggetto tre telefoni cellulari.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025).
I risvolti applicativi
In tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio è adempiuto quando il pubblico ministero, considerando il momento processuale e le particolari esigenze investigative, indica in modo specifico, seppur conciso, le ragioni che giustificano la limitazione temporanea della disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6831 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 13/01/2026
Data Deposito: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
GIUSEPPE SGADARI CC – 13/01/2026
R.G.N. 35245/2025
DANIELA CARDAMONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
A. J. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di PIACENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Piacenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 21 luglio 2025, avente ad oggetto tre telefoni cellulari appartenenti al ricorrente, persona offesa dal reato di rapina nel procedimento penale n. … R.G.N.R. a carico di ignoti.
Il Tribunale ha ritenuto che le cose in sequestro fossero pertinenti al reato siccome ipotizzato, dovendo verificarsi, attraverso l’analisi del contenuto dei cellulari, l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l’effettiva verificazione del fatto alla luce delle medesime dichiarazioni e delle prime investigazioni effettuate nell’immediatezza, proprio attraverso l’accesso al contenuto di uno dei cellulari in sequestro, che aveva ingenerato dubbi sulla verosimiglianza del racconto della vittima.
2. Ricorre per cassazione J. A., deducendo:
1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio.
Il Tribunale avrebbe ritenuto congrua la motivazione del decreto genetico di sequestro probatorio nonostante l’assenza di un qualunque nesso logico evidenziato dal Pubblico ministero tra il contenuto dei telefoni in sequestro e l’accertamento dei fatti o l’identificazione dei responsabili del delitto di rapina ipotizzato.
Il Tribunale avrebbe integrato il decreto del Pubblico ministero con il riferimento al contenuto degli atti di indagine, attraverso una operazione non consentita dalla legge in quanto non idonea a verificare la legittimità ex ante del provvedimento genetico;
2) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto che la misura fosse sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari, in violazione dei principi di riservatezza e tutela della vita privata sanciti a livello costituzionale e sovranazionale.
L’esigenza sottesa al provvedimento si sarebbe basata solo su quella che il ricorso definisce una tenue e “presunta discrasia tra il racconto delle persone offese e la destinazione impostata su una applicazione di navigazione” (fg. 5 del ricorso).
Tanto non giustificherebbe, alla luce della normativa elencata in ricorso, il sequestro esteso ed onnicomprensivo dei cellulari.
Sotto il cennato profilo, la motivazione sarebbe illogica e non avrebbe tenuto conto cheil sequestro si era avuto su beni della persona offesa e non degli autori del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
1. Deve ricordarsi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, omissis, Rv. 248129-01, conforme a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226713-01).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692-01).
2. Più nello specifico, in relazione al caso in esame, va richiamato il principio di diritto, adattabile alla fattispecie, secondo cui, la motivazione del provvedimento di convalida da parte del Pubblico ministero del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale di evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, omissis, Rv. 267329-01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, omissis, Rv. 241881-01).
Si è, dunque, nel pieno rispetto del principio di diritto secondo cui il provvedimento di sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti al reato deve contenere una motivazione, seppure succinta (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, omissis, Rv. 273548-01).
Ed, inoltre, l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, omissis, Rv. 274781-01).
3. Applicando tali princìpi al caso in esame, il decreto genetico di sequestro probatorio era succintamente motivato in ordine alle ragioni del sequestro, che traevano spunto proprio da quanto rilevato sul telefono cellulare della persona offesa dai militari intervenuti nella immediatezza del fatto descritto da quest’ultima, che, in forza di questa emergenza, era apparso poco verosimile, così giustificandosi, la necessità di disporre il sequestro per esigenze di acquisizione della prova proprio di quei beni dai quali si era tratta l’informazione rilevante a fini di indagine e che, allo stato, del tutto embrionale, non poteva subire restrizione alcuna, eventualmente a ciò provvedendosi in un secondo tempo.
Ne consegue che il decreto originario – che rimane indifferente rispetto al fatto di essere rivolto su un bene della persona offesa – possedeva quel minimo di motivazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, in questa sede non sindacabile nel merito; pertanto, il Tribunale del riesame, così come è avvenuto, aveva il potere di integrare la motivazione delprimo provvedimento, meglio spiegando le ragioni sottostanti all’applicazione della misura cautelare, con motivazione altrettanto insindacabile in questa sede.
Si osserva, peraltro, che, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778-02).
Tanto assorbe e supera ogni altra argomentazione difensiva contenuta in entrambi i motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 13/01/2026





