Cass. pen., sez. VI, 24/06/2026 (ud. 24/06/2026, dep. 23/07/2026), n. 27878 (Pres. Di Stefano, Rel. Pacilli)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento de Iibertate che si limiti a censurare la sussistenza di singole circostanze aggravanti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Ancona confermava un provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato a un indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell’uso delle armi da parte dell’associazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento de Iibertate che si limiti a censurare la sussistenza di singole circostanze aggravanti, quando queste non incidano sull’an o sul quomodo della cautela e, dunque, sulla legittimità della misura applicata (tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014).
I risvolti applicativi
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento de libertate che censuri esclusivamente la sussistenza di singole circostanze aggravanti prive di incidenza sulla legittimità, applicazione o modalità esecutive della misura cautelare.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27878 Anno 2026
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udienza: 24/06/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
G. A., nato in … il …
avverso l’ordinanza del 07/04/2026 del Tribunale di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 aprile 2026 il Tribunale di Ancona ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato ad A. G. la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica …, sita in ….
2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato sia del delitto di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico, denominata …, diretta da A. A., S. R. e S. P., operante nelle … e in altri territori, sia dei reati di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990, indicati nei capi da 10 a 15 dell’imputazione provvisoria, commessi dal 6 marzo a 15 aprile 2025 (data dell’arresto).
3. Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, essendo stati valorizzati elementi indiziari insufficienti a provare sia l’esistenza del sodalizio sia la partecipazione del ricorrente. La veste di corriere, attribuita all’indagato, per le operazioni di consegna, trasporto, detenzione e cessione dei singoli quantitativi di hashish e cocaina non sarebbe dimostrativa di condotte di partecipazione all’associazione, a fronte della brevità temporale del contributo partecipativo (dal6 marzo al 15 aprile 2025), dell’emersione di occasionali contatti, degli spostamenti per la consegna e trasporto di quantitativi di droga effettuati con la propria vettura e con l’uso del proprio telefono, dell’utilizzazione di parole convenzionali semplici e funzionali solo a identificare la tipologia dello stupefacente. Non risulta provato che l’indagato frequentasse le basi logistiche, ove venivano concordate le modalità operative dell’acquisto e dello smistamento dello stupefacente; né che abbia avuto contatti con altri presunti partecipi e fosse a conoscenza della struttura organizzativa; né che avesse altri compiti al di
là degli episodi a lui contestati come reati fine.
3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa deduce che non sarebbe stata adeguatamente considerata la distanza temporale tra l’ultimo fatto, risalente ad aprile 2025, e l’applicazione della misura; periodo durante il quale l’indagato è rimasto sottoposto agli arresti domiciliari e ha fatto ingresso in comunità per affrontare le problematiche connesse all’uso di sostanze stupefacenti.
Difetterebbero, inoltre, elementi idonei a dimostrare la persistente disponibilità dell’indagato nei confronti del sodalizio. La misura sarebbe, poi, inadeguata, poiché il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare l’iniziativa, spontaneamente assunta dall’indagato, finalizzata al recupero del proprio equilibrio psicofisico, attraverso il percorso comunitario di disintossicazione e di progressivo distacco
dalle sostanze stupefacenti. La motivazione sulle esigenze di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. sarebbe, infine, meramente assertiva, in assenza di concreti elementi di supporto.
3.3. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell’uso delle armi da parte dell’associazione. Secondo la difesa, la mera presenza all’estero di un sodale dell’associazione non sarebbe sufficiente a integrare l’aggravante della transnazionalità. Il Tribunale, poi, non avrebbe indicato gli elementi da cui desumere la consapevolezza dell’indagato circa la disponibilità di armi da parte del gruppo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato, in quanto i motivi dedotti sono nel complesso infondati.
2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, omissis, Rv. 270628 -01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, omissis, Rv. 252178 – 01).
Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche va rilevato che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede.
3. Riguardo al primo motivo, il Tribunale di Ancona ha congruamente valorizzato le risultanze investigative — comunicazione di notizia di reato, intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e videoripresa, localizzazioni mediante dispositivi gps, analisi dei tabulati telefonici, dati estratti dagli smartphone sequestrati, dichiarazioni di V. M. R., riscontrate da plurimi elementi oggettivi, nonché attività di perquisizione e sequestro — ritenendole idonee a ricostruire sia i reati fine sia l’esistenza del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, facente capo ad A. A., S. R. e S. P. . L’assiduità dei contatti, la reciproca conoscenza tra gli associati e la solidarietà interna al gruppo, emergenti dalle conversazioni captate, sono state correttamente considerate sintomatiche della consapevole adesione degli indagati a una stabile struttura associativa.
Con specifico riguardo al ricorrente, il Collegio del riesame ha evidenziato il suo stabile ruolo di corriere della sostanza stupefacente. A. G. è stato arrestato il 15 aprile 2025 mentre trasportava circa venti chilogrammi di hashish; gli sono stati inoltre contestati i reati fine di cui ai capi 10, 11, 12, 13,
14 e 15, relativi a plurimi trasporti e consegne di stupefacente anteriori all’arresto.
Il Tribunale ha richiamato, in particolare, un’intercettazione videoambientale dalla quale emerge che il ricorrente, a bordo dell’autovettura di A., riceveva euro 1.400 e parlava esplicitamente di consegne di droga. Ha inoltre valorizzato il rapporto diretto e fiduciario con A., uno degli organizzatori dell’associazione, dal quale riceveva istruzioni operative e indicazioni sui punti di consegna.
È stato poi attribuito rilievo alle dichiarazioni rese, in occasione dell’arresto, dalla compagna del ricorrente alla madre, secondo cui il “capo” di A. avrebbe provveduto alla sua tutela legale in cambio del silenzio. Tale circostanza è stata ritenuta indicativa della consapevolezza dell’indagato di essere inserito in un’organizzazione strutturata, dotata di regole interne e capacità di protezione.
È stata infine valorizzata la disponibilità, mantenuta dal ricorrente, dell’autovettura messa a disposizione dall’associazione e utilizzata per i traffici criminosi.
Dagli anzidetti elementi il Collegio della cautela ha desunto la partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Tale percorso argomentativo è immune da vizi, avendo il Tribunale individuato fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento dell’indagato nel sodalizio e del suo continuativo apporto agli scopi illeciti della consorteria, nella consapevolezza di
far parte dell’organizzazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire il comune fine di lucro derivante dal traffico di droga.
A fronte di siffatta motivazione, il ricorrente non ha indicato specifici passaggi della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a incrinarne la complessiva tenuta, essendosi limitato a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari. Ciò, però, è incompatibile con la natura del giudizio di
legittimità, poiché mira a ottenere un’inammissibile rilettura di merito del compendio indiziario.
4. Il secondo motivo è infondato.
Per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, che può essere superata solo mediante la valorizzazione di elementi, allegati dalla parte o emergenti dagli atti, idonei a escludere in concreto le esigenze cautelari, avuto riguardo, in particolare, alla natura del reato, alle modalità del fatto e alla sua eventuale risalenza; non è invece sufficiente il mero decorso del c.d. “tempo silente”, essendo escluso ogni automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/04/2024, omissis, Rv. 286698 – 01).
Il Tribunale, pur dando atto che l’indagato era sottoposto agli arresti domiciliari in comunità con braccialetto elettronico, ha ravvisato un concreto e attuale pericolo di reiterazione, che ha desunto dalla perdurante partecipazione al sodalizio criminale, non avendo il ricorrente mai dimostrato un concreto allontanamento dall’organizzazione ed essendo stato più volte rintracciato, nonostante la sottoposizione all’anzidetta misura, a bordo dell’autovettura fornitagli dal gruppo per le consegne di stupefacente.
Ha inoltre valorizzato la spregiudicatezza dimostrata, i contatti con i vertici ancora operativi, il coinvolgimento nella movimentazione di un ingente quantitativo di stupefacente e la disponibilità della rete di conoscenze dell’organizzazione dedita al narcotraffico.
Il Collegio della cautela ha poi indicato ulteriori circostanze idonee a rafforzare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che, in sede di interrogatorio, il ricorrente aveva mantenuto un atteggiamento coerente con quello del sodale, omettendo di fornire informazioni significative sull’associazione. Dopo l’arresto dell’aprile 2025, inoltre, all’udienza di convalida dinanzi al Tribunale di Pesaro, l’indagato si era limitato a rendere dichiarazioni non veritiere, affermando di avere acquistato la sostanza stupefacente da un soggetto indicato come S..
La motivazione è adeguata, immune da vizi logico-giuridici e conforme ai criteri dell’art. 275 cod. proc. pen., poiché fondata su circostanze di fatto specifiche, idonee a delineare un pericolo di reiterazione attuale e concreto, non fronteggiabile con misure meno afflittive.
Giova precisare che la sussistenza delle anzidette esigenze cautelari rende irrilevante la censura relativa al pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., pur a fronte di una motivazione effettivamente generica sul punto, fondata sull’asserita possibilità che il ricorrente interferisca con l’acquisizione della prova mediante il concordamento di versioni comuni con i correi o l’individuazione di persone disponibili a sostenere ricostruzioni alternative sul significato delle conversazioni intercettate o sulle ragioni degli spostamenti monitorati dalla polizia giudiziaria.
5. Sono prive di interesse giuridicamente apprezzabile le censure concernenti la configurabilità delle aggravanti della disponibilità di armi e della transnazionalità.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento de Iibertate che si limiti a censurare la sussistenza di singole circostanze aggravanti, quando queste non incidano sull’an o sul quomodo della cautela e, dunque, sulla legittimità della misura applicata (tra le altre, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, omissis, Rv. 279508 – 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, omissis, Rv. 260256 – 01).
Nei confronti del responsabile del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico la pena massima è pari a ventiquattro anni di reclusione; ad essa occorre parametrare i termini di custodia cautelare, anche quando non ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (cfr., per tutte, Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, omissis, Rv. 221656 – 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, omissis, Rv. 262519 – 01).
Ne deriva che, nel caso in esame, le aggravanti della disponibilità di armi e della transnazionalità sono irrilevanti ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare.
Il ricorso, inoltre, non prospetta specifiche ragioni idonee a fondare un concreto interesse alla decisione su tali profili.
6. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 giugno 2026.






