Cass. pen., sez. V, 15/01/2025 (ud. 15/01/2025, dep. 3/03/2025), n. 8581 (Pres. Vessichelli, Rel. Giordano)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando deve intervenire, nel giudizio abbreviato, la riparazione del danno per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari confermava una decisione di condanna di primo grado.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen. per non avere i giudici di primo grado riconosciuto la circostanza attenuante della riparazione del danno.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.[2]» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014; Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012).
I risvolti applicativi
Nel giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno deve avvenire prima dell’ordinanza di ammissione al rito, ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen., e non prima dell’inizio della discussione.
[1]Ai sensi del quale: “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (…) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati”.
[2]Secondo cui: “Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8581 Anno 2025
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 15/01/2025
Data Deposito: 03/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. V. nato a … il …
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, SIMONETTA
CICCARELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la decisione di condanna di primo grado della ricorrente per i delitti ascritti ai capi da A) a D) della rubrica.
2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. C. C., articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 62, n. 6, cod. pen. per non avere i giudici di primo grado riconosciuto la circostanza attenuante della riparazione del danno in quanto la dichiarazione di restituzione della refurtiva era stata presentata tardivamente, il 26 giugno 2023, ovvero dopo l’ammissione al rito abbreviato, avvenuta all’udienza del 3 aprile 2023.
Deduce, a riguardo, che l’espressione “prima del giudizio” contenuta nell’art. 62 n. 6 doc. pen. deve essere intesa in senso lato, e quindi ricomprendere come “limite naturale” per il risarcimento del danno la fine della discussione nel giudizio abbreviato.
2.2. Mediante il secondo motivo il L. lamenta violazione dell’art. 81 cod. pen. nonché omessa e illogica motivazione nella valutazione degli indici sintomatici dei presupposti della continuazione.
In particolare, assume che erroneamente la Corte territoriale non ha riconosciuto la continuazione anche per il delitto di ricettazione di cui al capo D) dell’imputazione poiché, sebbene non commesso contestualmente come quelli di cui ai precedenti capi, anche dall’utilizzo di un deposito per la collocazione di atti predatori avrebbe dovuto evincersi la volontà di esso ricorrente, delineata nei suoi tratti essenziali, di commettere futuri delitti contro il patrimonio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Il primo motivo non è fondato.
Il Collegio intende ribadire il principio già espresso dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui «in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284043 – 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 – 01; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, omissis, Rv. 261403-01; Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012, omissis, Rv. 254356-01).
Vi è infatti che la stessa lettera dell’art. 62, n. 6, cod. pen. àncora l’applicabilità dell’attenuante alla riparazione integrale del danno avvenuta «prima del giudizio».
Al contempo, sussiste l’esigenza di individuare un «limite oggettivo» non suscettibile di essere spostato «in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo» (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 – 01), come accadrebbe qualora esso non venisse definito alla medesima udienza in cui il rito abbreviato è ammesso, ciò che finirebbe con l’attribuire al riconoscimento della circostanza attenuante in questione i contorni indefiniti di una situazione ben diversa da quella che il legislatore ha inteso individuare con il riferimento temporale alla fase che precede il giudizio.
D’altra parte, il contrario orientamento – le cui argomentazioni il ricorrente ha richiamato – che invece individua l’ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possano ravvisarsi i presupposti della circostanza attenuante in discorso, nell’inizio della discussione nel rito abbreviato (cfr. Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, omissis), muove dal presupposto che l’art. 62, n. 6, cod. pen. abbia fatto riferimento al momento antecedente al giudizio – ossia, qualora si proceda con rito ordinario, a una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado – per impedire scelte dettate da un calcolo di opportunità proprio alla luce dell’andamento del dibattimento, calcolo rispetto al quale l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutro.
Sennonché l’interpretazione della giurisprudenza dominante di questa Corte è condivisibile anche per ulteriori argomentazioni sottese alla stessa ed evidenziate nelle richiamate decisioni:
– la norma medesima non ha «inteso valorizzare (soltanto) il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto per impedire un uso strumentale dell’istituto nell’ipotesi in cui l’imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio», uso strumentale che, peraltro, potrebbe avere luogo
anche a prescindere dal momento del risarcimento, «attesa l’applicazione dell’attenuante in esame anche quando la condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa»;
– la circostanza che la «decisione [sia] assunta sulla base degli atti già a disposizione di tutte le parti e del giudice fa sì che anche la fase della discussione presenti chiara valenza neutra circa i futuri esiti sulla responsabilità» (ragion per cui «non risulta neppure conforme alle dinamiche processuali del giudizio abbreviato ritenere che sia possibile spostare in avanti sino alla discussione la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti del giudizio se non a partire da tale momento»: cfr. Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, omissis, Rv. 272933 – 01, in motivazione).
2. Il secondo motivo è inammissibile.
Come noto, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ex ceteris, Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275222 – 01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, omissis, Rv. 254006 – 01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, omissis, Rv. 237014 – 01).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha fornito peraltro una congrua motivazione quanto all’insussistenza dei presupposti per la continuazione con gli altri reati ascritti in rubrica, compreso quello di cui al capo d), osservando, a riguardo, che l’assunto per il quale il deposito di via … era non già l’abitazione del ricorre, bensì un deposito preposto a deporvi la refurtiva a fronte della deliberazione unitaria iniziale di commettere reati contro il patrimonio, è risultato smentito dagli atti. In particolare, ha a riguardo evidenziato che dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro emerge
che l’alloggio era il luogo dove il L. dimorava da alcuni mesi, come riscontrato dalla sua conformazione, composta da camera da letto, cucina, stanzetta e bagno. Inoltre, ha valorizzato le dichiarazioni dello stesso imputato che aveva ivi indicato la sua “dimora”.
Il logico argomentare della decisione censurata prosegue nell’evidenziare che, del resto, il furto commesso ai danni della famiglia D. P. di cui al capo c), come evincibile dalla proposizione della querela, è stato commesso proprio perché il L., trovandosi nel deposito, aveva potuto vedere che la padrona di casa era momentaneamente uscita dall’abitazione e si stava intrattenendo con la sorella nel pozzo luce situato al piano terra della palazzina e aveva così colto l’occasione per entrare nell’abitazione della stessa.
3. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2025.





