Quando assume rilevanza l’errore materiale nel ricorso straordinario per Cassazione?

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Cass. pen., sez. III, 11/12/2025 (ud. 11/12/2025, dep. 23/12/2025), n. 41210 (Pres. Ramacci, Rel. Liberati)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando rileva l’errore materiale nel ricorso straordinario per Cassazione, considerato che, com’è noto, l’art. 625-bis, co. 1, cod. proc. pen. dispone che è “ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione rigettava taluni ricorsi proposti nei confronti di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma.

Ciò posto, avverso questa decisione emessa dalla Corte di legittimità proponeva ricorso straordinario per Cassazione i difensori degli accusati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, dopo essere stato osservato che l’errore materiale, che rileva a norma dell’art. 625-bis, co. 1, cod. proc. pen., coincide, in tutto e per tutto, con quella che forma oggetto della disciplina dettata dall’art. 130 cod. proc. pen., da sempre ritenuta pacificamente applicabile anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione penale, si osservava che tale tipo di errore, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra la volontà del giudice e la materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva, il che spiega la ragione per cui la correzione dell’errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad “armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto” (Sez. U, n. 19 del 09/10/1996), facendone conseguire da ciò come la correzione dell’errore materiale riguardi la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l’influenza perturbatrice di quell’errore.

I risvolti applicativi

L’errore materiale – rilevante ai sensi dell’art. 625 bis, co. 1, c.p.p., e corrispondente a quanto previsto dall’art. 130 c.p.p., applicabile anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione penale – consiste in una svista, un lapsus espressivo o un’omissione, che determina una discrepanza tra la volontà del giudice e la sua espressione formale, senza incidere sul processo cognitivo e valutativo della decisione.
La correzione dell’errore materiale assume pertanto una funzione esclusivamente riparatoria, volta a fare coincidere la forma scritta con il contenuto effettivo della deliberazione, interessando unicamente la manifestazione grafica della volontà giudiziale.

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