Cass. pen., sez. I, 17/12/2025 (ud. 17/12/2025, dep. 23/12/2025), n. 41401 (Pres. Rocchi, Rel. Toriello)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta la sequenza procedimentale descritta dal combinato disposto dei novellati artt. 661 cod. proc. pen.[1] e 62 della legge n. 689 del 1981[2].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari trasmetteva al Magistrato di sorveglianza di Bari gli atti relativi all’esecuzione di una pena sostitutiva della detenzione domiciliare mentre, dal canto suo, siffatto Magistrato di sorveglianza trasmetteva gli atti al suo analogo collega di Potenza, dichiarando “la propria incompetenza territoriale, ex art. 677, co. 1, c.p.p., poiché all’atto della presente richiesta il condannato era (ed è tuttora) detenuto nella C. C.le di Potenza con posizione giuridica di “definitivo””.
Ciò posto, a sua volta, il Magistrato di sorveglianza di Potenza sollevava conflitto negativo di competenza, rilevando che l’art. 62 legge 24 novembre 1989, n. 681 radica la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, ed evidenziando che il condannato risiedeva a Bari.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva competente il Magistrato di sorveglianza di Bari.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “la sequenza procedimentale descritta dal combinato disposto dei novellati artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della legge n. 689 del 1981 comporta che l’instaurazione del procedimento di esecuzione relativa alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare sia affidata al pubblico ministero, che ha il compito di trasmettere l’estratto della sentenza di condanna irrevocabile al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo del domicilio del condannato, contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore dello stesso condannato” (Sez. 1, n. 18940 del 08/05/2025).
I risvolti applicativi
Il combinato disposto degli artt. 661 c.p.p., novellato, e 62 della L. n. 689/1981 stabilisce che l’esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare si avvia su impulso del pubblico ministero, il quale trasmette al magistrato di sorveglianza competente per territorio l’estratto della sentenza di condanna irrevocabile, procedendo contestualmente alla notificazione del provvedimento di esecuzione al difensore del condannato.
[1]Ai sensi del quale: “1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia. 1-bis. L’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell’articolo 660”.
[2]Secondo cui: “Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell’articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L’ordinanza è immediatamente trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente. L’ordinanza è trasmessa anche all’ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell’istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato. Appena ricevuta l’ordinanza prevista al secondo comma, l’organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell’annotazione “documento non valido per l’espatrio”, limitatamente alla durata della pena. Se il condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Cessata l’esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell’istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà”.





