Cass. pen., sez. V, 21/10/2025 (ud. 21/10/2025, dep. 22/01/2026), n. 2681 (Pres. Miccoli, Rel. Mele)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada valutata la prova indiziaria.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Ancona, confermando una decisione emessa dal GUP presso il Tribunale della medesima città all’esito di giudizio abbreviato, riteneva l’imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza – nel senso, si badi bene, che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti -, saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013; Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005).
I risvolti applicativi
In tema di prova indiziaria, il giudice di merito deve valutare i singoli indizi come fatti realmente esistenti, accertandone la valenza dimostrativa, e solo successivamente procedere a un esame unitario, per verificare se, nel complesso, consentano di attribuire il reato all’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, con alto grado di credibilità razionale, dovendosi, per contro, escludere ipotesi alternative prive di riscontro concreto e irrazionali.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2681 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 21/10/2025
Data Deposito: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A. P. nato a … il …
avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza in data 7 febbraio 2025, confermando la decisione emessa dal GUP presso il Tribunale di Ancona all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto P. A. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) perché, in qualità di amministratore della società fallita A. C. srl, aveva distratto la complessiva somma di euro 74.000, e la somma di euro 35.000 mediante corrispondente riduzione del credito vantato dalla fallita nei confronti di una società controllata, avvalendosi anche di fatture per operazioni inesistenti.
giudici del merito hanno accertato che dalla contabilità della società A. C. srl risultavano uscite somme per cassa pari ad euro 74.000 destinate al pagamento dei fornitori R. T. e F. C.. Quest’ultimo, sentito a sommarie informazioni, aveva dichiarato di aver eseguito lavori per la fallita solo in un’occasione, di aver ricevuto un pagamento di 3.000 euro e di aver consegnato il blocchetto delle fatture ad A.. La T. aveva riconosciuto le fatture emesse dalla sua ditta, ma aveva negato di aver ricevuto il pagamento di 20.000 euro che dalle scritture contabili della fallita risultava essere stato eseguito in contanti. Le scritture contabili della A. C., inoltre, evidenziavano la riduzione del credito vantato dalla stessa nei confronti della A. I. srl per euro 33.500 in conseguenza dei pagamenti effettuati da tale società nei confronti di creditori della fallita. Tuttavia, tali assegni erano stati annullati dopo la loro emissione, sicché nessun pagamento era avvenuto. Tali condotte, ad avviso della Corte d’appello integravano le distrazioni contestate.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha ravvisato la natura fittizia dei pagamenti eseguiti nei confronti di due creditori della società.
La Corte territoriale, nel confermare che A. aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti, avrebbe fondato il ragionamento su elementi meramente presuntivi, costituiti dall’avvenuto annullamento degli assegni circolari destinati al pagamento delle fatture emesse da due creditori della società, F. C. e R. T., nonché dalle dichiarazioni rese da costoro. Il ricorrente osserva che i pagamenti per cassa risultavano dalla contabilità della fallita nonché dalle corrispondenti fatture saldate e quietanzate dai creditori. Sostiene, inoltre, che le dichiarazioni rese da costoro sarebbero interessate, in quanto rese per tutelarsi nei confronti del fisco, negando di aver ricevuto pagamenti in contanti. Essi, inoltre, non avevano disconosciuto le firme di quietanza apposte sulle fatture e la T. non si era mai dichiarata creditrice dell’importo di 20.000 euro. In definitiva, i suddetti pagamenti dovevano ritenersi documentalmente provati ai sensi dell’art. 2710 cod. civ.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria in data 13 ottobre 2025, l’imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo le proprie argomentazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. La Corte territoriale ha ritenuto provata l’avvenuta distrazione delle somme dalla fallita tramite l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, pari a 74 mila euro dal conto cassa e a 35 mila euro quale indebita riduzione del credito nei confronti della A. I. srl sulla base dei seguenti elementi:
– l’avvenuto annullamento degli assegni circolari con cui uno dei fornitori della fallita, F. C. avrebbero dovuto essere pagato;
– le dichiarazioni di costui, che ha negato di aver ricevuto tali pagamenti e ha affermato di aver fornito all’A. un blocchetto di fatture con il timbro della sua ditta;
– le dichiarazioni di R. T. che ha negato di aver ricevuto il pagamento di 20.000 per prestazioni effettuate nei confronti della A. C.;
– la sostanziale rinuncia da parte dell’imputato a dimostrare la inverosimiglianza di tali dichiarazioni, avendo egli optato per il giudizio abbreviato, nonché ad offrire la prova dell’effettività delle prestazioni risultanti dalle fatture e del relativo pagamento.
Da tali circostanze la sentenza impugnata ha dedotto un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Tale conclusione è tuttavia frutto di un salto logico oltre che di una lacunosa ricostruzione degli elementi probatori, avendo la Corte territoriale affermato in modo manifestamente illogico che non vi sarebbero elementi idonei a far ritenere che il pagamento delle fatture sia stato effettuato, senza confrontarsi con le circostanze puntualmente dedotte dalla difesa, che aveva evidenziato: i) il valore non univoco dell’annullamento degli assegni; ii) la circostanza che la T. aveva emesso numerose fatture nei confronti della fallita, di cui non era stata contestata né la regolarità, né l’avvenuto pagamento, concentrandosi la contestazione su un unico pagamento, il quale dalla contabilità della A. C. risultava essere stato effettuato in contanti e che, per tale ragione, era ben ipotizzabile l’interesse della creditrice a negare, per ragioni fiscali, di averlo ricevuto; iii) l’assenza di alcuna verifica al riguardo. Neppure i giudici del merito hanno considerato gli analoghi rilievi effettuati dall’imputato con riguardo alle dichiarazioni rese da C., né si sono interrogati sulla circostanza che le fatture contestate risultavano quietanzate dai creditori, senza verificare il significato che ciò poteva assumere ai fini della dimostrazione della effettività delle prestazioni e dei pagamenti.
In sostanza, la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l’accusa ai sensi dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Deve condividersi, in proposito, che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza – nel senso, si badi bene, che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti -, saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, omissis, Rv. 258321-01; Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, omissis, Rv. 231678-01).
Se invero il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, occorre che da questa risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, omissis, Rv. 285441 – 02; Conf.: n. 978 del 1982, Rv. 157266-01).
Il procedimento logico conforme al canone legislativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio deve condurre, dunque, ad una conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale e, quindi, a quella che può definirsi la “certezza processuale” che, esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all’agente come fatto proprio (in tal senso Sez. 1, n. 17921 del 3/3/2010, omissis, Rv. 247449-01).
3. Nel caso in esame la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, omettendo di vagliare l’incidenza dei concreti ed oggettivi elementi fattuali allegati da parte dell’imputato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia
Così è deciso, 21/10/2025





