Quale onere grava sulla parte che deduce l’inutilizzabilità di prove a suo carico, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione?

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Cass. pen., sez. II, 18/06/2026 (ud. 18/06/2026, dep. 2/09/2026), n. 32717 (Pres. Caputo, Rel. Calvisi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se quale onere, in tema di ricorso per Cassazione, gravi sulla parte che deduce l’inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d’inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. “prova di resistenza”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Lecce confermava una sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione continuata aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., consumata e tentata, e condannato alle pene di legge.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tema della inutilizzabilità patologica delle trascrizioni delle conversazioni fatte oggetto di intercettazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricorso per Cassazione, grava sulla parte che deduce l’inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d’inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. “prova di resistenza“, l’onere: a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l’efficacia demolitrice dell’eccezione, illustrando come l’eventuale espunzione dell’elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata (v., ex multis, Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026).

I risvolti applicativi

In tema di ricorso per Cassazione, la parte che deduce l’inutilizzabilità di una prova deve, a pena d’inammissibilità, individuare le prove fondanti la ricostruzione del fatto, specificare la violazione procedimentale e gli atti colpiti, nonché dimostrare, secondo la cd. “prova di resistenza”, che l’espunzione della prova contestata sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32717 Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: CALVISI MICHELE

Data Udienza: 18/06/2026

Data Deposito: 02/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. B., nato a … il …

avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE di APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Calvisi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. Silvio Caroli, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 28 gennaio 2026 la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza emessa il 25 giugno 2025 all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con la quale l’imputato M. B. era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione continuata aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., consumata e tentata, di cui ai capi A), B), C) e D) dell’imputazione e condannato alle pene di legge.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023.

Rassegnava che la Corte d’appello aveva ritenuto, in uno con l’opinione del giudice di primo grado, la circostanza aggravante del metodo mafioso e nel contempo, in ragione dell’assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, aveva confermato la sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023, già riconosciuta dal G.I.P.

Rassegnava, inoltre, che la stessa Corte territoriale aveva richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di estorsione, ove ricorra l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta in relazione a tale delitto con la citata sentenza della Corte Costituzionale.

Assumeva che, pur avendo riconosciuto l’incompatibilità fra le due circostanze, la Corte di merito le aveva ritenute entrambe, in tal modo creando un assetto circostanziale incompatibile con il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità.

Deduceva, sotto altro profilo, la sussistenza di un difetto di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del cosiddetto “metodo mafioso”, rassegnando che la Corte d’appello aveva motivato al riguardo evidenziando che l’imputato aveva avanzato nei confronti delle vittime richieste di un regalo

per sé stesso e per le famiglie in difficoltà, aveva affermato che tutti dovevano pagare perché così si faceva in tutti i paesi, aveva accostato il comune di Melissano, sede delle condotte estorsive contestate, a quello di M. , ove operava una frangia dell’organizzazione di tipo mafioso denominata “…”, e aveva richiamato la necessità di mantenere numerosi detenuti.

Assumeva che gli elementi indicati dalla Corte territoriale erano stati letti in maniera assertiva e, per altro verso, che non era stata accertata l’esistenza di un gruppo mafioso di riferimento per l’imputato, né era stata accertata la consapevolezza in capo alle vittime di un collegamento del M. con un gruppo

di tal fatta, e neppure era stata accertata la strumentalizzazione da parte del ricorrente di un tale collegamento al fine di rafforzare la coartazione esercitata nei confronti delle persone offese.

Deduceva che l’imputato in realtà era percepito dalla popolazione come soggetto con gravi precedenti penali e con una personalità prevaricatrice, ma non come soggetto rappresentativo della proiezione del potere di un’associazione di tipo mafioso.

2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tema della inutilizzabilità patologica delle trascrizioni delle conversazioni fatte oggetto di intercettazione.

Rassegnava, in particolare, che non risultava presente agli atti del processo la copia del supporto digitale dal quale era stata tratta la trascrizione della conversazione fatta oggetto di captazione e intervenuta fra l’imputato e la persona offesa D. D. F., in relazione all’estorsione di cui al capo D).

Deduceva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto pienamente utilizzabile la trascrizione affermando che si trattava non di una questione di inutilizzabilità della prova, bensì di attendibilità della stessa, laddove in realtà si era di fronte a una inutilizzabilità patologica, dovendosi considerare che l’assenza del supporto audiovisivo aveva impedito ogni controllo sulla genuinità, completezza e correttezza della trascrizione.

Né, ad avviso della difesa, il contenuto della trascrizione poteva essere dimostrato mediante prova dichiarativa nel caso, come quello di specie, di giudizio abbreviato, caratterizzato dalla utilizzabilità di atti di indagine unilateralmente formati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha dato atto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di estorsione, ove ricorra l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non può trovare applicazione l’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta, in relazione a tale delitto, con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 (v., in termini, Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, omissis, Rv. 284980 – 01).

Ha ritenuto tale orientamento non conferente rispetto al caso di specie osservando che il giudice di primo grado aveva ritenuto entrambe le circostanze errando nel riconoscere la circostanza attenuante introdotta con la sentenza della Corte costituzionale e affermando che a tale errore, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, non poteva porsi rimedio (v. pag. 19 della sentenza impugnata), in tal modo implicitamente affermando che l’errore non poteva essere emendato mediante l’esclusione della ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., della quale, effettuando una valutazione di merito che risulta sorretta da una motivazione immune da vizi, ha confermato la sussistenza.

Ha, in particolare, passato in rassegna puntualmente tutti gli elementi di fatto utilizzati per ritenere l’aggravante in parola – rilevando che la richiesta estorsiva si era palesata con la richiesta di un regalo per le famiglie in difficoltà, dal fatto che l’imputato aveva affermato che tutti dovevano pagare “perché così si fa in tutti i paesi”, dall’accostamento effettuato dal M. fra i paesi di M. (locus commissi delicti) e M. (borgo nel quale era stata accertata l’esistenza di un’organizzazione mafiosa denominata “sacra corona unita”), dal riferimento effettuato dal ricorrente alla necessità di mantenere numerosi detenuti -, elementi che, in maniera del tutto logica, ha ritenuto univocamente espressivi della sussistenza dei requisiti dell’aggravante ritenuta.

Ha anche richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale per la sussistenza dell’aggravante in discorso non è necessario che alla evocata contiguità corrisponda una effettiva e verificata origine mafiosa della minaccia (v., in tema, ex multis, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, omissis, Rv. 277033 – 01, secondo cui la contestazione dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa).

Resta, pertanto, escluso il vizio di violazione di legge denunciato.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, di recente espresso anche da questa Sezione e condiviso da questo Collegio, in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l’inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d’inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. “prova di resistenza”, l’onere: a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l’efficacia demolitrice dell’eccezione, illustrando come l’eventuale espunzione dell’elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata (v., ex multis, Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, omissis, Rv. 289838 – 01).

In applicazione del richiamato principio, osserva la Corte che il ricorrente ha del tutto omesso di effettuare la prova di resistenza nel senso su indicato, omettendo in particolare ogni richiamo al complessivo compendio probatorio e in particolare alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa D. D. F., che i giudici di merito hanno utilizzato per ritenere la responsabilità dell’imputato.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/06/2026

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