Cass. pen., sez. II, 12/11/2025 (ud. 12/11/2025, dep. 11/12/2025), n. 39967 (Pres. Beltrani, Rel. Coscioni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale obbligo è tenuto ad adempiere il giudice di appello che intenda respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.7 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 190 cod. proc. pen., eccependosi la nullità derivante dal rigetto immotivato di una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisività degli elementi già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013).
I risvolti applicativi
Il giudice di appello che rigetta una specifica istanza di rinnovazione dibattimentale è tenuto a motivare in ordine alla non decisività degli elementi istruttori richiesti ovvero alla loro inidoneità a incidere sul compendio probatorio già acquisito.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39967 Anno 2025
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
Data Udienza: 12/11/2025
Data Deposito: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO PARDO
GIUSEPPE COSCIONI R.G.N. 26031/2025
ANTONIO SARACO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
S. L. nato a … il …
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 febbraio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato L. S. responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.7 cod. pen. perchè, con artifici e raggiri consistiti nel versare sul conto corrente a lei intestato un assegno dell’importo di € 20.000,00 emesso da I. G. per l’acquisto di un’autovettura, induceva in errore la banca in ordine alla bontà del titolo; la sentenza aveva ritenuto accertato che I. G., dopo aver contattato tale F. per l’acquisto di una autovettura, aveva inviato la foto di un assegno circolare di € 20.000,00 per “bloccare” la macchina, assegno che, evidentemente clonato, era stato incassato e versato sul conto della S.; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della S., eccependo:
1.1. violazione degli artt. 192 commi 1 e 2, 530 comma 2 cod. proc. pen., vizio di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze probatorie; insussistenza del reato contestato per mancata prova degli elementi costitutivi della fattispecie contestata: non risultava alcuna prova della presenza o della effettiva identificazione della S. allo sportello bancario; inoltre, la documentazione difensiva consistente nel contratto di compravendita tra L. B. e la S. relativo ad una vendita al primo dalla seconda di un pianoforte e del mobilio per l’importo di € 20.000,00 (versati a mezzo di assegno circolare) era stata ritenuta irrilevante, senza alcuna verifica della genuinità e della provenienza delle firme apposte, senza escutere Luca B. e senza acquisire ulteriore documentazione bancaria che attestasse il reale trasferimento dei beni; dalle sentenze di merito non si evincevano gli specifici artifici e raggiri posti in essere dalla ricorrente, visto che ci si limitava al dato dell’accreditamento della somma di denaro sul conto intestato all’imputata;
1.2 violazione dell’art. 61 n. 7 cod. pen. e vizio di motivazione; erronea applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità in assenza di pregiudizio concreto e valutazione astratta del danno: la somma oggetto della truffa era stata integralmente rimborsata a G. dall’istituto bancario, con conseguente assenza di danno patrimoniale relativamente al reato di danneggiamento di cui al capo 2):
1.3 violazione dell’art. 190 cod. proc. pen.; nullità derivante dal rigetto immotivato della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai fini dell’escussione del teste L. B.: la Corte di appello aveva ritenuto “superflua” la testimonianza di B. senza fornire alcuna argomentazione idonea a giustificare tale giudizio di irrilevanza; la difesa aveva articolato istanza istruttoria volta a dimostrare, attraverso la deposizione di B., la reale provenienza dell’assegno di € 20.000,00 quale pagamento pattuito in esecuzione di un contratto di compravendita sottoscritto dalle parti;
1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.: la Corte di appello aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche motivando esclusivamente sulla “gravità del fatto” e sull’assenza di elementi positivi della personalità dell’imputata, con motivazione generica e stereotipata e senza considerare l’assenza di precedenti penali, la condotta successiva alle contestazioni e l’assenza di pregiudizi effettivi alla persona offesa;
1.5 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 599-bis, 125 comma 3 cod. proc. pen.; illegittimità della richiesta di concordato in appello depositata in data 18 febbraio 2025 a mezzo portale PDP, su cui non vi era stato alcun provvedimento da parte della Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Premesso che i motivi di ricorso sono reiterativi di quanto già sostenuto nell’atto di appello, relativamente alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse la ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); in particolare, il detto motivo non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato come l’assegno circolare inviato in foto tramite whatsapp a tale F. è stato incassato da una persona allo sportello bancario che ha esibito il documento di identità della S.;
inoltre, la sentenza di primo grado aveva anche precisato che Fabio, che avrebbe dovuto vendere l’autovettura a G. per il prezzo di 20.000 euro, aveva detto a G. che “la vettura era intestata alla moglie S. L.” (pag. 5 sentenza di primo grado), elementi su cui il motivo di ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso.
1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: come si evince dal capo di imputazione, parte offesa della truffa non è G., ma la banca che ha dovuto rimborsare G. con conseguente danno patrimoniale; del tutto eccentrico è quindi sostenere che G. ha subito un danno esiguo, non essendo egli persona offesa.
1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisività degli elementi già raccolti o ad inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258758).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato la decisione di non rinnovare l’istruttoria dibattimentale, ritenendo sufficiente il materiale probatorio acquisito con la motivazione contenuta alle pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, osservando che B. non era mai stato citato in dibattimento e che non era indicato il numero seriale dell’assegno che egli avrebbe consegnato alla S., con conseguente irrilevanza della testimonianza.
1.4 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 275509 – 03)
1.5 Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso, posto che l’art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di concordato in appello debba essere presentata “nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza”; pertanto, la richiesta di concordato presentata il giorno prima dell’udienza era da considerarsi tardiva, e nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 12/11/2025







