Nel sequestro probatorio di dati informatici, cosa deve indicare il decreto del PM per permettere la valutazione della proporzionalità della misura in fase genetica ed esecutiva?

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Cass. pen., sez. II, 5/02/2026 (ud. 5/02/2026, dep. 19/02/2026), n. 6810 (Pres. Pellegrino, Rel. De Santis)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa debba illustrare il decreto del pubblico ministero al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Messina rigettava una richiesta di riesame avanzata avverso un decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, avente ad oggetto ingenti somme di denaro, rinvenute nella disponibilità degli indagati e ritenute provento di illeciti fiscali, nonché gli apparecchi cellulari detenuti sempre da costoro.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva la violazione degli artt. 125, comma 3, 127, comma 7, 324 cod. proc. pen. per mera apparenza della motivazione in punto di fumus commissi delicti e con riguardo alla sproporzione ed inadeguatezza del provvedimento ablatorio per mancata indicazione dei criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi oggetto di sequestro.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020; Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025).

I risvolti applicativi

In tema di sequestro probatorio di dati informatici, il decreto del pubblico ministero deve motivare la necessità di un sequestro esteso o, alternativamente, indicare le informazioni specifiche da acquisire, i criteri di selezione del materiale, la giustificazione di eventuali limiti temporali dei dati rispetto all’imputazione e i tempi per l’estrazione, prevedendo la restituzione anche delle copie dei dati non rilevanti, al fine di consentire la valutazione della proporzionalità della misura nelle fasi genetica ed esecutiva.

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