Cass. pen., sez. V, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33220 (Pres. Pistorelli, Rel. Cirillo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di ricorso per Cassazione, il controllo di legittimità, nel giudizio cautelare personale, comprenda il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una persona indagata in relazione al delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen..
Il Tribunale del riesame aveva però annullato l’ordinanza genetica, escludendo la configurabilità del delitto contestato in considerazione ma la Prima Sezione Penale della Cassazione, dal canto suo, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, aveva annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.
Ciò posto, avverso quest’ultima decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017).
I risvolti applicativi
Il controllo di legittimità della Cassazione, anche in materia cautelare personale, è circoscritto alla verifica della motivazione del provvedimento impugnato, senza possibilità di rivalutare gli elementi fattuali, la gravità indiziaria o le condizioni soggettive dell’indagato, salvo manifesta illogicità.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33220 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 26/06/2026
Data Deposito: 09/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. D. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale del Riesame di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D. S., in relazione al delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, l’indagato avrebbe concorso nel reato commesso dal suocero L. R. A., che, ristretto presso il carcere di …, utilizzava indebitamente un telefono cellulare. Fatto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto finalizzato ad agevolare le attività della omonima … operante in territorio ….
Con ordinanza del 6 maggio 2025, il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza genetica, escludendo la configurabilità del delitto contestato in considerazione della condotta meramente passiva tenuta dal S.. In particolare, il giudice del riesame aveva ritenuto che, alla luce di un’interpretazione letterale della norma incriminatrice, il comportamento dell’indagato, limitato alla
ricezione delle telefonate effettuate dal detenuto, non fosse idoneo ad assumere rilevanza penale, neppure sotto il profilo del concorso morale, dovendo piuttosto essere ricondotto nell’ambito della connivenza non punibile.
Con sentenza del 31 ottobre 2025, la Prima Sezione Penale di Questa Corte, a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, aveva annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. In particolare, aveva ritenuto che il Tribunale non avesse fatto corretta applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato. Aveva osservato che la motivazione dell’ordinanza risultava fortemente contraddittoria e manifestamente illogica, avendo, da un lato, valorizzato le numerose conversazioni intercorse tra il detenuto e il S., protrattesi per un significativo arco temporale, e, dall’altro, escluso che tali condotte potessero integrare un’ipotesi di concorso del S. nel reato proprio commesso dal detenuto, quantomeno sotto il profilo morale. Nella sentenza di annullamento, era stato evidenziato come il compendio probatorio richiamato nell’ordinanza evidenziasse conversazioni idonee a incidere attivamente sul proposito criminoso del L. R. di utilizzare indebitamente il telefono cellulare e a rafforzarne la determinazione, fungendo da esortazione alla protrazione nel tempo della condotta illecita. A fronte di tale compendio probatorio,
nell’ordinanza, «non risultavano indicati, con la necessaria linearità e logicità, i motivi per i quali il Tribunale avesse omesso di apprezzare se la condotta del S. potesse integrare gli estremi di un’agevolazione concorsuale, rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. rispetto alla condotta tipica, che, nel caso del terzo comma che viene in rilievo, è rappresentata dalla comunicazione con altri in elusione delle prescrizioni imposte».
Sulla base di tali considerazioni, la Prima Sezione aveva annullato l’ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro affinché valutasse se, nella condotta del S., sussistessero gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen., verificando in particolare se l’indagato, interloquendo continuativamente con il detenuto ristretto in carcere ed esortandolo a ulteriori indebite conversazioni telefoniche, avesse potuto rafforzarne o comunque agevolarne il proposito criminoso.
2. Con ordinanza emessa il 18 dicembre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, disponendo, per l’effetto, il ripristino della misura cautelare nelle forme della custodia cautelare in carcere.
3. Avverso la “nuova” ordinanza del Tribunale di Catanzaro, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori di fiducia.
3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 391-ter cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nell’applicare i principi regolativi del concorso di persone nel reato, dilatando l’ambito della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 391-ter cod. pen. e violando i principi di legalità e di tassatività. La norma, infatti, punisce al comma 3 il detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico, configurando un reato proprio, la cui condotta tipica è realizzata esclusivamente dal soggetto qualificato, cioè dal detenuto. Il legislatore, nel disciplinare le condotte punibili a carico dei terzi, avrebbe tipizzato soltanto le azioni di procurare, consentire l’uso o introdurre il dispositivo, omettendo invece di sanzionare la condotta del soggetto esterno che si limiti a ricevere la comunicazione. La Corte territoriale, dando rilievo ai contatti telefonici, avrebbe finito per estendere la fattispecie a condotte non espressamente previste dalla norma incriminatrice, in netto contrasto con i principi di legalità e di tassatività.
Quanto al concorso morale, il ricorrente sostiene che non potrebbe ravvisarsi un contributo partecipativo positivo nella mera convivenza, occorrendo invece, anche nella forma del rafforzamento del proposito criminoso altrui, un apporto causalmente efficiente, consapevole e causalmente orientato alla realizzazione del reato. Nel caso di specie, il proposito criminoso del detenuto L. R. sarebbe stato autonomo e preesistente.
3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Contesta la valutazione degli indizi e in particolare di alcune conversazioni intercettate, effettuata dal Tribunale, sostenendo che il giudice di merito ne avrebbe dato una «lettura palesemente forzata». Si tratterebbe di frasi estrapolate da un «flusso comunicativo continuativo tra stretti congiunti», dal quale non potrebbe desumersi un rafforzamento del proposito criminoso del detenuto. Il Tribunale avrebbe erroneamente desunto il contributo morale dal contenuto di conversazioni relative alla gestione di affari familiari e alle strategie difensive.
3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato «a inferire la finalità agevolatrice dal mero contenuto delle conversazioni, senza spiegare come la condotta di mero ricettore delle telefonate possa essere stata consapevolmente e volontariamente diretta a fornire
un contributo alla vita del sodalizio». La Corte territoriale non avrebbe chiarito «perché S. D., rispondendo al telefono al proprio suocero, avrebbe agito con lo scopo specifico di agevolare la … L. R.».
3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte relativa alle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale non avrebbe dimostrato «l’attualità del pericolo di recidiva» e non avrebbe fornito «una spiegazione logica e concreta delle ragioni per cui la misura della custodia in carcere sia l’unica adeguata al caso di specie». Con particolare riferimento al requisito dell’attualità, evidenzia che «le condotte contestate risalgono al periodo ottobre 2020-maggio 2021», mentre «l’ordinanza impugnata è stata emessa a fine 2025, a distanza di oltre quattro anni dai fatti».
4. Le conclusioni scritte del Procuratore generale non sono scrutinabili, essendo state depositate tardivamente rispetto al termine di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Risulta infondata la censura con cui il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia esteso l’ambito applicativo della fattispecie a condotte non espressamente contemplate dalla norma incriminatrice, in violazione dei principi di legalità e di tassatività. Il giudice del riesame, in realtà, nel solco delle indicazioni già tracciate dalla sentenza di annullamento, ha vagliato approfonditamente le numerose
conversazioni intercorse, nell’arco di un significativo periodo di tempo, tra il detenuto e il S., ritenendo, all’esito della valutazione, configurabile il concorso morale dell’indagato nel reato proprio commesso dal L. R.. In particolare, ha ritenuto le numerose conversazioni idonee a incidere sul proposito criminoso del detenuto di fare indebito uso del telefono cellulare, in elusione delle prescrizioni imposte.
Il Tribunale, sulla base delle eloquenti conversazioni intercettate, ha ritenuto che l’indagato, interloquendo continuativamente con il detenuto ristretto in carcere ed esortandolo a ulteriori indebite conversazioni telefoniche, ne avesse rafforzato il proposito criminoso, istigandolo alla prosecuzione delle condotte illecite. A tale conclusione il giudice del riesame è pervenuto valorizzando la natura e la frequenza degli scambi comunicativi intercorsi tra i due, finalizzati a soddisfare specifiche esigenze del detenuto o a curare incombenze da questi demandate al S.. Si trattava, infatti, di interlocuzioni costanti e reciproche, tutt’altro che riconducibili a mere conversazioni di carattere colloquiale, dalle quali emergeva il ruolo del S. quale interlocutore privilegiato del L. R. e stabile punto di riferimento del detenuto, nell’arco di un significativo periodo di tempo, per la gestione di questioni di vario interesse, anche relative alle vicende della ….
Tali elementi, unitamente ad alcune conversazioni nelle quali l’indagato sollecitava espressamente il L. R. a contattarlo mediante altra utenza telefonica ovvero rinviava a successivi contatti per ulteriori aggiornamenti, hanno coerentemente indotto il Tribunale a ritenere che il S., attraverso l’instaurazione e il mantenimento di rapporti comunicativi continuativi, abbia rafforzato il proposito
criminoso del suocero.
Risulta, dunque, infondata la censura relativa alla violazione di principi di legalità e di tassatività, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato, ritenendo la condotta del S. integrativa degli estremi di un concorso morale, rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen., rispetto alla condotta tipica, costituita dalla comunicazione del detenuto con altri, in elusione delle prescrizioni imposte. Né sussiste alcuna preclusione, sul piano logico o su quello giuridico, alla configurabilità del concorso morale in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ben potendo tale disposizione trovare applicazione in combinazione con la disciplina generale dettata dall’art. 110 cod. pen.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Con esso, invero, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, omissis).
Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, omissis, Rv. 269438).
Il ricorrente, in larga parte, propone una diversa lettura delle conversazioni intercettate, chiedendo a questa Corte di effettuare valutazioni esclusivamente di merito, precluse dai limiti del sindacato di legittimità.
Al riguardo, va ribadito che, «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, omissis, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, omissis, Rv. 282337).
Va, in ogni caso, rilevato che le censure del ricorrente sono generiche e assertive e che il Tribunale ha rigorosamente analizzato le conversazioni ritenute di maggior rilievo (cfr. pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata), esponendo in maniera coerente il percorso logico che l’ha indotto a ritenere che, da esse, fosse desumibile il contributo concorsuale fornito dal ricorrente alla realizzazione del reato, rafforzando il proposito criminoso del suocero attraverso l’instaurazione di contatti continuativi.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Il Tribunale, invero, in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ha reso una motivazione ampia e congrua, analizzando le conversazioni ritenute di maggior rilievo (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata), esponendo in maniera coerente il percorso logico che l’ha indotto a ritenere che, da esse, emergesse in maniera evidente «la funzionalità della condotta del S. agli scopi consortili».
In particolare, «ad assicurare la gestione della consorteria e dei conseguenti affari illeciti in assenza del capo cosca (si vedano, in tal senso, il progr. … dell’11 luglio 2020, nel quale il L. R. raccomandava al S. di mantenere un profilo basso per evitare di essere arrestato e di mettere a repentaglio le sorti del sodalizio, nonché i dialoghi intercettati a partire dal 29 ottobre 2020, di cui alle pagine 102 e seguenti della richiesta cautelare, nei quali i due gestivano congiuntamente l’intermediazione in seno a un affare di compravendita di gasolio tra soggetti di origine pugliese e vibonese), a dirimere contrasti insorti all’interno del gruppo familiare a causa del mutato assetto criminale imposto dallo stato detentivo di L. R. A. e L. R. F. (cfr. progr. … del 2 maggio 2021 nel quale il S., notiziando il L. R. sui comportamenti irriverenti tenuti da L. R. Alessandro, gli chiedeva come avrebbe dovuto reagire) e, più in generale, a garantire costanti aggiornamenti al detenuto su quanto avveniva all’esterno del carcere (cfr. progr. … del 12/7/2020 nel quale S. aggiornava L. R. sul recente arresto subito dal fratello L. R. F., preoccupandosi delle ripercussioni che tale comportamento avrebbe avuto sulla reputazione della cosca), così da garantire il mantenimento del ruolo direttivo del L. R. e la sopravvivenza della omonima …».
1.4. Il quarto motivo è infondato.
Va, invero, rilevato che il Tribunale, in ordine alle esigenze cautelari, ha reso una motivazione ampia e congrua, argomentando specificamente in ordine alla necessità di applicare, nel caso concreto, la custodia cautelare in carcere.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che, dall’analisi della condotta delittuosa, emergeva «un allarmante contesto criminale di natura familiare, caratterizzato dalla piena disponibilità mostrata dai soggetti coinvolti – e, nel caso di specie, da S. D. – ad attivarsi per ogni esigenza del sodalizio in un
momento di fibrillazione dettato dagli arresti, assumendo il S. un ruolo gestorio in luogo del suocero detenuto, nonché dall’assoluta indifferenza verso gli effetti dei provvedimenti restrittivi che avevano riguardato l’esponente apicale».
Ha evidenziato che «il descritto contesto è ulteriormente aggravato dall’esame del curriculum criminale dell’indagato che lumeggia la sua risalente contiguità agli ambienti mafiosi del territorio vibonese», atteso che «trattasi di soggetto gravato da precedente penale per favoreggiamento personale e trasferimento di valori con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nonché da procedimento pendente per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed estorsione
aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.; fatti, questi ultimi, involgenti anche le dinamiche della ‘ndrina L. R. e per i quali, all’esito del giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena complessiva di 13 anni di reclusione con sentenza del 20 marzo 2025».
Sotto il profilo della misura applicabile, il Tribunale ha rilevato che la pericolosità manifestata dal S. – sia con la condotta in esame sia con quelle relative agli altri precedenti penali –, l’annosa vicinanza ai contesti mafiosi richiamati e l’indifferenza verso i provvedimenti dell’autorità deponevano per l’inadeguatezza di misure rimesse alla libera scelta del soggetto. Ha quindi ritenuto che l’indagato, se sottoposto a un presidio cautelare meno gravoso, anche di natura autocustodiale, potesse comunque proseguire la messa a disposizione nei confronti della consorteria criminale con condotte analoghe, avendo già dato prova concreta di inclinazione a eludere le limitazioni connesse a misure restrittive ben più gravi, per coltivare gli interessi del sodalizio.
Quanto al requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, va rilevato che il Tribunale oltre alle condotte contestate nel presente procedimento ha dato rilievo anche ad altri precedenti penali, relativi a fatti recenti.
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, il 26 giugno 2026.






