Nel giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p. in caso di continuazione tra più reati?

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Cass. pen., sez. V, 22/10/2025 (ud. 22/10/2025, dep. 22/01/2026), n. 2675 (Pres. Pezzullo, Rel. Mele)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito operi prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, rideterminava una pena irrogata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione nel calcolo della pena.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, la quale ha altresì escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato; Conf.: Sez. 5, Sentenza n. 43044 del 04/05/2015).

I risvolti applicativi

Ai fini della rideterminazione della pena in sede esecutiva per reati unificati dal vincolo della continuazione e definiti con giudizio abbreviato, la riduzione premiale per il rito deve essere applicata prima rispetto al criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p., che pone il limite massimo di anni trenta di reclusione.

[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l’arresto; 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 2675 Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MELE MARIA ELENA

Data Udienza: 22/10/2025

Data Deposito: 22/01/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. V. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 19/05/2025 della Corte d’appello di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza in data 19 maggio 2025 ha rideterminato la pena irrogata a V. A. a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 12 luglio 2019, irrevocabile il 23 novembre 2021, con cui era stato condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di 20 anni di reclusione, e la sentenza della Corte d’appello di Roma del 16 novembre 2020, definitiva il 7 dicembre 2022, con cui era stato condannato alla pena di 11 anni per il reato di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale ha ritenuto più grave il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria per il quale era stata inflitta la pena di anni 24 di reclusione, aumentata per la continuazione di un anno per ciascun reato satellite e così a 30 anni di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato a 20 anni. Con riguardo al reato giudicato con la sentenza della Corte d’appello di Roma, ha ritenuto congruo disporre l’aumento di un anno e sei mesi, rideterminando la pena complessiva in anni 21 e mesi 6 di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza A. ha proposto ricorso per cassazione, proponendo un’unica censura con cui deduce la violazione nel calcolo della pena, per aver il giudice dell’esecuzione applicato la riduzione per il rito abbreviato in relazione al reato più grave prima di applicare il criterio moderatore 78 cod. pen. Il ricorrente pone la questione del calcolo della pena ove in sede esecutiva sia riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato e rito ordinario e specificamente se, in tale ipotesi, la applicazione del criterio moderatore prevista dall’art. 78 cod. pen. debba precedere o seguire la riduzione per la scelta del rito.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le Sezioni unite V. (Sez. U., n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692-01) hanno affermato che, nel caso di reati giudicati tutti in cognizione, la riduzione di pena conseguente alla condanna, nella misura prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione dell’art. 78 cod. pen., limitativa del cumulo materiale; per cui, ove sia scattato il criterio moderatore, e la misura della reclusione si sia attestata a trent’anni, la pena stessa dovrà essere diminuita a vent’anni per il rito.

La stessa sentenza ha anche chiarito che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito viceversa opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore di cui all’ cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta.

Si è altresì affermato che la disparità di moduli applicativi nelle rispettive ipotesi, “trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità – non di mero fatto bensì giuridica – delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato”.

La successiva giurisprudenza, attenendosi a tali principi, ha altresì escluso che in sede esecutiva, nel concorso di pene, irrogate in esito a giudizi celebrati con il rito abbreviato, il giudice debba ricomputare le sanzioni nell’intero, determinare il cumulo materiale (sulla base della sommatoria delle pene idealmente ricomputate) e, quindi, nel caso in cui detto cumulo sia superiore ad anni 30, ridurlo entro tale limite e, solo infine, operare, sulla pena così ottenuta, la riduzione del terzo ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. A tale conclusione osta la assoluta carenza di previsione e aggancio in alcuna delle disposizioni del decimo libro del codice di rito, il principio della eccezionalità della potestà del giudice della esecuzione – tassativamente circoscritta ai soli casi previsti dalla legge – in punto di rideterminazione della pena. Decisiva risulta inoltre, la previsione di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in tema di determinazione del reato più grave ai fini della applicazione della continuazione nella fase della esecuzione in relazione a reati giudicati col rito abbreviato, dalla quale si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell’applicazione dell’art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, omissis).

Si è pertanto affermato che, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278494 – 01, la quale ha altresì escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato; Conf.: Sez. 5, Sentenza n. 43044 del 04/05/2015, Rv. 265867 – 01).

3. Nella specie, la Corte d’appello di Roma, nel determinare la pena a seguito del riconoscimento della continuazione, si è attenuta a tali principi. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/10/2025

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