Cass. pen., sez. VI, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 14/05/2026), n. 17492 (Pres. Di Stefano, Rel. Capozzi)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, in materia di mandato di arresto europeo, cosa presuppone la nozione di “residenza“, rilevante ai fini del rifiuto della consegna.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma disponeva la consegna di una persona all’Autorità Giudiziaria della Francia, a seguito di un mandato di arresto esecutivo emesso in relazione ad una sentenza emessa dal Tribunale penale di Tolosa che, a sua volta, aveva condannato costei alla pena di anni cinque di reclusione per tredici furti in abitazione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva vizio della motivazione e violazione dell’art. 18-bis legge n. 69 del 2005, in ordine al radicamento ultraquinquennale del consegnando in Italia e alla possibilità di espiare la pena in Italia.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la nozione di “residenza“, rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020)
I risvolti applicativi
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza”, ai fini del rifiuto della consegna, richiede un effettivo e stabile radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, desumibile da indici sintomatici quali la regolarità della permanenza in Italia, la continuità e stabilità temporale della stessa, il collegamento temporale con il reato e la condanna estera, la localizzazione in Italia degli interessi lavorativi, familiari e affettivi, nonché l’adempimento di obblighi contributivi e fiscali.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17492 Anno 2026
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 13/05/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D. D., nato a … il …
avverso la sentenza del 21/04/2026 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. A. G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di D. D. alla Autorità Giudiziaria della Francia, a seguito di mandato di arresto esecutivo emesso in relazione alla sentenza n. 703/2026 emessa dal Tribunale penale di Tolosa il 19 febbraio 2026 che ha condannato il predetto alla pena di anni cinque di reclusione per tredici furti in abitazione (otto consumati e cinque tentati) commessi in concorso con altri in Tolosa e in alcune altre città del dipartimento francese di Alta Garonna nel periodo tra il 28 settembre 2024 e il 21 ottobre 2024.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo con unico motivo vizio della motivazione e violazione dell’art. 18-bis legge n. 69 del 2005, in ordine al radicamento ultraquinquennale del consegnando in Italia e alla possibilità di espiare la pena in Italia.
La sentenza ha omesso di considerare che il consegnando in sede di udienza di convalida del fermo aveva dichiarato di risiedere in Italia da sempre, essendovi anche nato, omettendo la Corte di esercitare i suoi poteri istruttori a riguardo e con riferimento anche ai documenti esibiti (documentazione INPS).
Risulta contraddittoria l’affermazione della presenza in Italia del D. tramite precedente fotodattiloscopico solo a partire dal maggio 2025, rispetto al dato, emergente dalla documentazione INPS, della sua attività lavorativa già dal 2024 e la Corte avrebbe dovuto acquisire informazioni sul fatto – che il consegnando non ha potuto dimostrare per ragioni a lui non imputabili – che egli era titolare da sempre del permesso di soggiorno.
Né risulta tranquillizzante la motivazione offerta dalla decisione in ordine alla dirimente residenza del consegnando in Francia nel 2024 emergente dalla sentenza francese, considerando sia lo svolgimento del processo in absentia, sia le dichiarazioni dello stesso, in sede di interrogatorio, in relazione alla occasionalità di tale permanenza in relazione al decesso di suo padre ivi avvenuto, occasionalità che non aveva interrotto il suo legame con il territorio italiano.
La mancanza di accertamento da parte della sentenza impugnata ne designa la nullità ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, legge n. 69/2005.
D’altronde, la circostanza della residenza continuativa e regolare del D. in Italia sin dalla nascita costituirebbe ragione per il conseguimento della cittadinanza italiana, equiparandolo al cittadino italiano, per il quale non è necessario accertare l’effettivo radicamento nel territorio nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all’art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall’art. 18-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285601 – 01) e, qualora siano allegati documenti inidonei a provare il suo stabile “radicamento” in Italia, la Corte d’appello, in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, non è tenuta a compiere “ex officio” attività di integrazione istruttoria supplementare, posto che questa avrebbe natura meramente esplorativa (Sez. F, n. 33865 del 30/07/2015, omissis, Rv. 264372 – 01).
3. L’attuale formulazione dell’art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69/2005 ha recepito l’orientamento di legittimità secondo il quale la nozione di “residenza”, rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419), fissando gli indici in base ai quali accertare la residenza o dimora in via continuativa da almeno cinque anni che – in relazione al mandato di arresto esecutivo, quale quello di specie- legittima l’esercizio della facoltà di rifiuto alla consegna, disponendo l’esecuzione della pena in Italia, conformemente al suo diritto interno.
4. Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto facoltativo in parola assumendo che la «documentazione acquisita dall’INPS dimostra che l’attività lavorativa, peraltro precaria, svolta dal D. tramite agenzia interinale e consorzio, ha avuto inizio esclusivamente dopo l’arrivo in Italia alla fine del 2024 (vale a dire in epoca immediatamente successiva all’arresto dei concorrenti nel reato, non risultando periodi di lavoro antecedenti), così come la sua presenza in Italia, documentata tramite precedenti fotodattiloscopici in data 14 maggio 2025, quando ha chiesto il permesso di soggiorno sul territorio italiano essendo di cittadinanza serba».
Inoltre, sono state valutate le dichiarazioni rese dal consegnando, di dichiarata cittadinanza serba, nell’audizione del 9 aprile 2026, secondo le quali egli risulta attualmente ospitato dalla madre in Roma, convivendo con i figli della stessa, essendo il consegnando convivente con una donna dalla quale non ha avuto figli.
Da questi elementi, la sentenza ha escluso l’esistenza di qualsiasi prova della presenza ultraquinquennale e continuativa del consegnando nel territorio italiano, considerando che «anzi, dalla lettura della sentenza di condanna francese emerge che il consegnando risiedeva in Francia nell’anno 2024; tale dato, di per sé dirimente anche perché ammesso dallo stesso interessato, sia pure con l’allegazione di motivi burocratici legati alla morte del padre, di nazionalità francese». Ha, infine, considerato che la vicinanza nel tempo della stessa commissione dei plurimi reati per i quali è stato condannato, collide con la finalità di risocializzazione della pena, avendo dimostrato il suo collegamento in territorio francese con complici, ben al di là di rapporti con il padre.
5. Ritiene questa Corte che manifestamente infondata è la censura svolta dal ricorrente in ordine all’omessa valutazione degli indici previsti dall’art. 18, comma 2-bis, legge n. 69/2005 e all’omesso ulteriore approfondimento istruttorio a riguardo, avendo la sentenza dato puntuale conto delle allegazioni difensive e delle acquisizioni, negando radicalmente – del tutto adeguatamente e senza alcuna contraddizione – la loro valenza ai fini dedotti, risultando non illogicamente considerato ben altro collegamento – di natura criminosa – del ricorrente con il territorio francese.
Alla valutazione così espressa dalla sentenza in ordine alla mancanza di radicamento ultraquinquennale del ricorrente, il ricorso si limita a opporre la sua nascita in Italia e l’autoreferenziale possesso “da sempre” del permesso di soggiorno, asserendo la sua mancata prova per ragioni a lui non imputabili, senza alcuna allegazione o riscontro, sostenendo – del tutto infondatamente e genericamente – la necessità di ulteriori accertamenti da parte della Corte, risolvendosi la finale dedotta possibilità di sua equiparazione al cittadino italiano, in una prospettiva priva di qualsiasi fondamento.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
7. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 13/05/2026.





