L’omessa traduzione dell’ordinanza del Tribunale del riesame in lingua nota all’interessato, con cui viene applicata una misura cautelare più grave su appello del PM e non ancora eseguita, ne comporta la nullità?

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Cass. pen., sez. II, 23/04/2026 (ud. 23/04/2026, dep. 21/05/2026), n. 18392 (Pres. Ariolli, Rel. Minutillo Turtur)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omessa traduzione in lingua nota all’interessato dell’ordinanza del Tribunale del riesame con cui, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, sia applicata una misura cautelare personale più gravosa di quella originariamente disposta e non ancora eseguita od eseguibile, ne determini la nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Firenze, a seguito di un appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., confermava un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Gip presso il Tribunale della medesima città.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omessa traduzione in lingua nota all’interessato dell’ordinanza del Tribunale del riesame con cui, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, sia applicata una misura cautelare personale più gravosa di quella originariamente disposta e non ancora eseguita od eseguibile non ne determina la nullità, ma impone esclusivamente la sua traduzione, sicché i termini per l’eventuale proposizione del ricorso per Cassazione decorreranno dalla notifica all’interessato del provvedimento tradotto (Sez. 2, n. 10485 del 05/03/2025).

I risvolti applicativi

L’omessa traduzione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, con cui sia applicata su appello del P.M. una misura cautelare più grave non ancora eseguita o eseguibile, non comporta nullità del provvedimento, ma solo l’obbligo di traduzione, con conseguente decorrenza del termine per il ricorso per Cassazione dalla notificazione dell’atto tradotto.

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