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L’omessa notifica del decreto di citazione in appello alla parte civile costituita in primo grado causa nullità?

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Cass. pen., sez. VI, 17/04/2024 (ud. 17/04/2024, dep. 13/06/2024), n. 23714 (Pres. De Amicis, Rel. Gallucci)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila, in riforma di una sentenza di condanna in primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 371 ter cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore della parte civile ricorreva per Cassazione, deducendo l’omessa citazione per il giudizio di appello, fissato per il 26 maggio 2023, della parte civile e del suo difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «l’omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all’art. 178, comma primo, lett. c) – concernente la violazione delle norme che prevedono l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza di una parte privata – sottoposta al regime di cui all’art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. 2, n 10813 del 13/12/2011).

I risvolti applicativi

L’omessa notifica del decreto di citazione in appello alla parte civile costituita in primo grado determina una nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c) del codice di procedura penale. Questa violazione, dunque, se tempestivamente contestata, comporta l’annullamento della sentenza impugnata per effetti civili e il rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

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