L’imputato ha l’onere di provare le eccezioni difensive?

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Cass. pen., sez. V, 13/04/2026 (ud. 13/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24805 (Pres. Catena, Rel. Scordamaglia)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se spetti all’imputato, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Trieste, decidendo su un’impugnazione proposta avverso una sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, confermava l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato in relazione ai delitti di furto aggravato, procedendo unicamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicatogli.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di riferibilità del fatto alla sua persona, poggiando la stessa su una valutazione della prova indiziaria condotta in difformità rispetto ai criteri indicati dalla legge processuale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se è vero che incombe sulla pubblica accusa la prova del reato, tuttavia, spetta all’imputato, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni, perché è solo l’imputato che è nella condizione di acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013).

I risvolti applicativi

Ferma la spettanza al pubblico ministero dell’onere della prova in ordine alla responsabilità penale, incombe sull’imputato l’onere di allegazione e, ove necessario, di dimostrazione degli elementi fattuali posti a fondamento delle eccezioni o delle tesi difensive dedotte.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 24805

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udienza: 13/04/2026

Data Deposito: 02/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

F. C. nato a … il …

avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte di appello di Trieste

Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che, con requisitoria depositata in data 13 marzo 2026, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, decidendo sull’impugnazione proposta da C. F. avverso la sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato in relazione ai delitti di furto aggravato di batterie tampone, commessi in Pradamano e Udine il 29 settembre 2021 in danno della W. T. S.p.A., costituitasi parte civile, procedendo unicamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicatogli.

La Corte territoriale ha ritenuto certa la riconduzione del fatto all’imputato, in quanto sorretta da una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, integrati da evidenze fattuali molteplici ed apprezzati nella loro continuità cronologica e nella loro reciproca connessione logica, di modo che la loro attitudine dimostrativa non poteva dirsi incrinata da elementi di segno contrario. Ha, altresì, escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità delle condotte, alla non modesta gravità del fatto e ai precedenti penali dell’imputato.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione C. F., affidandolo a due motivi.

– Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di riferibilità del fatto alla sua persona, poggiando la stessa su una valutazione della prova indiziaria condotta in difformità rispetto ai criteri indicati dalla legge processuale; difformità conclamata dal richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al mancato assolvimento da parte dell’imputato all’onere di allegare elementi di prova atti a dimostrare la sua estraneità alla commissione del delitto, quand’invece l’ambiguità dei singoli elementi indiziari (segnatamente, l’uso del furgone della ditta, per la quale lavorava, per commettere i furti; la localizzazione dei suoi spostamenti tramite l’aggancio alle celle del suo apparato telefonico radiomobile) si sarebbe dovuta autonomamente e pienamente dissolvere mediante l’apprezzamento globale e unitario delle sole evidenze contenute in atti.

– Con il secondo motivo ha censurato, sotto l’egida della violazione degli art. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e del vizio di motivazione, il diniego di concessione circostanze attenuanti generiche, che sconterebbe il fio della mancata valutazione della gravità del fatto alla luce delle condizioni patrimoniali della parte civile.

3. Con memoria in data 24 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

4. Con memoria in data 31 marzo 2026 il difensore della parte civile W. T. S.p.A. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo e di liquidare le spese, le competenze e gli onorari del presente grado come da nota spese rassegnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto che l’affermazione di responsabilità di C. F. per i reati ascrittigli poggiasse su un quadro probatorio del tutto univoco, fondato sulla convergenza di plurimi e gravi elementi indiziari. In particolare, ha valorizzato la coincidenza temporale tra l’orario dei furti e i movimenti delle utenze telefoniche riconducibili all’imputato, nonché la compatibilità degli spostamenti così ricostruiti con i luoghi e i tempi delle sottrazioni. A tali evidenze la Corte ha affiancato, come dato di significativo rilievo, la certa disponibilità da parte dell’imputato del furgone immortalato dagli impianti di videosorveglianza installati nei luoghi in cui le condotte di furto furono realizzate.

Ha, quindi, rilevato come l’appellante si fosse limitato a richiamare l’assenza di videoriprese che ne documentavano la presenza nei siti depredati, nonché le dichiarazioni di F. V., che davano conto unicamente di conversazioni telefoniche da lui intrattenute con un suo dipendente, di modo che, non potendosi dire assolto l’onere dell’imputato di allegare circostanze idonee, se riscontrate, a orientare il giudizio in suo favore, la solidità della piattaforma indiziaria non era per nulla incrinata.

1.2. Risultando immune da vizi logici l’apprezzamento compiuto dalla Corte di merito in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati per affermare la responsabilità di C. F., tanto più che con il motivo in disamina sono state formulate solo generiche censure quanto alle modalità con le quali tale apprezzamento è stato compiuto (essendosi il ricorrente limitato ad affermare assertivamente che vi era la possibilità che il furgone fosse stato utilizzato da persone diverse e che le utenze telefoniche non attestassero la presenza fisica dell’imputato in tutti i luoghi e i tempi rilevati), va riconosciuto che nella sentenza impugnata si è fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, omissis, Rv. 278373 – 01).

Principio, questo, che, lungi dal porre a carico dell’imputato un onere probatorio, intende solo evidenziare che, se è vero che incombe sulla pubblica accusa la prova del reato, tuttavia, spetta all’imputato, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni, perché è solo l’imputato che è nella condizione di acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275284 – 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, omissis, Rv. 261657 – 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, omissis, Rv. 259245 – 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, omissis, Rv. 255916 – 01).

2. È, invece, inammissibile il secondo motivo.

Il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato sulla base della non modesta gravità dei fatti (questi avendo cagionato alla parte civile un danno stimato in euro quattromila), dei precedenti penali dell’imputato e della circostanza che egli avesse approfittato dell’attività lavorativa per la commissione dei reati.

È, quindi, generico il rilievo con il quale s’intende fare valere la modestia del danno cagionato alla persona offesa – le cui condizioni economiche, lo si vuole ribadire, sono oltretutto irrilevanti quando il criterio obiettivo induca ad escludere la tenuità del danno, stando a quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, omissis, Rv. 271695 – 01; Sez. 2, n. 2001 del 21/01/1992, omissis, Rv. 189163 – 01) -, costituendo la quantificazione del danno, in rapporto alla non esigua gravità dei fatti, solo una voce della valutazione globale di più elementi, attinenti sia alle modalità della condotta che ai profili personologici dell’imputato, compiuta dal Collegio di merito.

3. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso s’impone il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla è dovuto alla parte civile, che non ha obiettivamente offerto, tramite la memoria depositata, alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 283886).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.

Così è deciso, 13/04/2026

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