L’errore nel calcolo della pena può essere corretto in fase esecutiva se non dedotto in cognizione?

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Cass. pen., sez. IV, 22/05/2025 (ud. 22/05/2025, dep. 29/05/2025), n. 20183 (Pres. Dovere, Rel. Mari)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all’esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale tali dal giudice della cognizione, ovvero provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Messina – in espresso riferimento all’art.130 cod. proc. pen. – provvedeva alla correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza emessa dalla stessa Corte, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione in relazione al reato previsto dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione della legge penale in riferimento agli artt.125 e 133 cod. proc. pen. e 74, T.U. stup..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all’esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale (Sez. 6, n. 2306 del 15/10/2013) non potendo farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale da parte del giudice dell’esecuzione quando si realizzi un’indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013).

I risvolti applicativi

L’errore nel calcolo della pena per esclusione di un’aggravante non può essere corretto in fase esecutiva, se siffatta correzione comporta una modifica sostanziale della sentenza.

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