Le spontanee dichiarazioni di un coindagato, rese senza difensore e non verbalizzate, possono essere utilizzate per valutare i gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari?

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Cass. pen., sez. III, 15/12/2025 (ud. 15/12/2025, dep. 29/12/2025), n. 41534 (Pres. Aceto, Rel. Galanti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di misure cautelari, siano utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l’assistenza del difensore, non verbalizzate, ma raccolte in un’annotazione di servizio o in un’informativa di reato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Bari confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con cui veniva applicata ad un indagato la misura custodiale in carcere, in quanto costui gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e 629 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli articoli 63 e 64 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di misure cautelari, sono utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l’assistenza del difensore (e quindi a maggior ragione da parte di soggetto non coindagato al momento in cui ha reso le dichiarazioni), non verbalizzate ma raccolte in un’annotazione di servizio o in un’informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014; Sez. 1, n. 15437 del 16/03/2010).

I risvolti applicativi

Ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di misure cautelari, sono utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva, non verbalizzate ma raccolte in un’annotazione di servizio o informativa di reato, purché sia possibile accertare la libertà del dichiarante nel decidere di renderle.

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