Le dichiarazioni della parte civile possono da sole fondare la responsabilità penale dell’imputato?

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Cass. pen., sez. III, 18/06/2025 (ud. 18/06/2025, dep. 26/08/2025), n. 29698 (Pres. Sarno, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia confermava integralmente una sentenza emessa dal Tribunale di Padova, con cui l’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 572, 582, 576 n. 5, 577, comma 2, 609-bis e 612-bis cod. pen., e, per l’effetto, condannato alla pena complessiva di anni cinque, mesi tre e giorni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui le dichiarazioni della persona

offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della

narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Cfr. Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019).

Difatti, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto (stimato) immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, nel richiamare, confermandola, la valutazione del primo giudice, aveva fondato il giudizio di attendibilità della persona offesa su una compiuta ed articolata valutazione, valorizzandone la spontaneità, genuinità e coerenza interna del racconto, nonché i riscontri oggettivi offerto dai certificati medici acquisiti agli atti.

I risvolti applicativi

Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono fondare da sole la responsabilità penale dell’imputato, purché ne siano verificate con rigore la credibilità soggettiva e l’attendibilità del racconto, mentre eventuali riscontri esterni servono solo a escludere intenti calunniatori, senza dover costituire di per sé prove autonome del fatto.

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