Le captazioni tra terzi possono costituire prova diretta della colpevolezza dell’indagato?

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Cass. pen., sez. II, 11/03/2026 (ud. 11/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19586 (Pres. De Santis, Rel. Colella)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il contenuto di captazioni telefoniche o ambientali fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, possa costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Milano confermava un’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Varese che, a sua volta, aveva applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione per illogicità in relazione alla responsabilità del ricorrente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il contenuto di captazioni telefoniche o ambientali fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Cass., sez. V, 12 luglio 2016, n. 48286).

I risvolti applicativi

Le captazioni telefoniche o ambientali tra terzi possono integrare fonte diretta di prova della colpevolezza dell’indagato, senza necessità di riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p.[1], ferma restando la valutazione giudiziale del loro contenuto secondo canoni di coerenza e logicità.

[1]Ai sensi del quale: “Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19586 Anno 2026

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA

Relatore: COLELLA SIMONETTA

Data Udienza: 11/03/2026

Data Deposito: 28/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

V. F., nato a … il …

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 14/11/2025,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,

preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/11/2025 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Varese, che ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione aggravata in concorso, commesso a Malnate il 13/04/2025 e l’01/04/2025, ravvisando le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.

2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per illogicità in relazione alla responsabilità del ricorrente; assume la difesa che il Tribunale di Milano ha ritenuto fondata la contestata estorsione sulla base dell’erronea valutazione di dichiarazioni etero accusatorie – contenute nei dialoghi intercettate tra soggetti dediti al traffico di stupefacenti e di armi, tali A., C. e A. – e di alcuni messaggi sulle reti sociali pubblicati del V.: i dialoghi vertono sull’avvenuto pagamento di una somma di denaro di 70.000,00 euro, che si comprende essere avvenuto non in presenza degli interlocutori, i quali non riferiscono la fonte della notizia; quanto ai messaggi, si tratta di pubblicazioni su Tik Tok ad opera di V., consistenti in una canzone ed una fotografia insieme a T.(il presunto corriere incaricato

da O. per la consegna della predetta somma di denaro a V.); inoltre, osserva la difesa, non si spiegherebbe per quale motivo O. avrebbe prima versato una somma di denaro a V. e, poi, indirizzato degli spari verso quest’ultimo, che, a sua volta, aveva poi fatto esplodere due ordigni sotto casa di O..

2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione su una prova potenzialmente decisiva; assume la difesa che il Tribunale del riesame di Milano non avrebbe esaminato l’interrogatorio di O., a seguito dell’arresto, nel corso del quale egli ha negato di avere pagato somme di denaro a V. limitandosi a recepire acriticamente l’ordinanza del G.i.p. di Varese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi generici o non

consentiti e, comunque, manifestamente infondati.

1.1. E’ necessario anzitutto chiarire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e/o delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze

probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se, con esso, venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, omissis, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, omissis, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, omissis, Rv. 252178). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare l’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, omissis, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, omissis, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, omissis, Rv. 261400).

2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale del riesame, condividendo la valutazione del compendio indiziario posto a fondamento della decisione del G.i.p., ha valorizzato una pluralità di elementi a carico del ricorrente (pp. 6-7 ordinanza impugnata), dando conto, in termini congrui ed esaustivi, delle ragioni per le quali ha ritenuto di dovere disattendere le argomentazioni difensive in merito alla ravvisabilità, a carico di V., di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti delittuosi ascrittigli al capo 17) dell’incolpazione provvisoria, per il reato di estorsione aggravata, commessa ai danni di M. O., per avere, in concorso con D. G. (identificati mediante le immagini delle telecamere di videosorveglianza), appiccato un incendio presso la sede della società … G., di cui O. è socio, al fine di costringerlo alla consegna di una somma di denaro al V. stesso,  poi effettivamente eseguita tramite T.. Il collegio del riesame richiama gli esiti delle intercettazioni ambientali (in particolare all’interno della vettura di A.) avvenute subito dopo l’incendio, tra persone molto vicine a O. e a V., ossia A. C., A. e A. che parlano in modo chiaro della consegna della somma di denaro, indicandola come avvenuta presso il bar gestito da V., e fanno anche riferimento al fatto che, nonostante la dazione della somma di denaro, le tensioni tra V. e O. non si erano sopite, come dimostrato dagli eventi dei giorni successivi, quando O. aveva sparato dei colpi di pistola davanti a V. per intimidire quest’ultimo, il quale, poi, a sua volta, aveva fatto esplodere due bombe sotto casa di O. (p. 5 ordinanza). Correttamente il Tribunale ha evidenziato, in risposta alla censura difensiva, che il contenuto di captazioni telefoniche o ambientali fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Cass., sez. V, 12 luglio

2016, n. 48286, Rv. 268414 – 01); nondimeno, nella specie, vengono indicati anche gli ulteriori elementi costituiti dai materiali pubblicati dal V. stesso su Tik Tok, in cui appare ritratto in compagnia di T. (p. 7 ordinanza), ossia proprio del soggetto deputato da O. alla consegna del denaro, nonché la certa individuazione (grazie alle telecamere di videosorveglianza) di V., unitamente a D. G., quale autore dell’incendio presso la sede della società di O.. Il ricorrente non si confronta con l’esaustiva, non illogica e non apparente motivazione dell’ordinanza e ripropone, con il primo motivo, una non consentita diversa e parziale lettura del materiale indiziario, compiutamente scrutinato dal tribunale della cautela.

2.1. Quanto alla censura sull’inidoneità del contenuto delle predette intercettazioni a supportare il quadro indiziario a carico di V. per la condotta estorsiva, posto che il ricorrente denuncia l’errata interpretazione delle stesse, di cui offre una lettura alternativa a quella data dai giudici di merito, è necessario ribadire che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, omissis, Rv. 282337 – 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, omissis, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, omissis, Rv. 258164 – 01). Si è ribadito anche di recente che, essendo la valutazione dei contenuti delle conversazioni captate un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la capacità dimostrativa della prova, la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, omissis, Rv. 257784-01; Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, omissis, non massimata; Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, omissis, non massimata); è pertanto possibile, in sede di legittimità, prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile così da rendere manifesta la illogicità ed irragionevolezza della  motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 2245del 14/12/2022, dep. 2023, omissis, non mass.), elementi non ravvisabili nel caso di specie.

3. Inammissibile, in quanto del tutto generico e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo, che eccepisce l’omessa valutazione di una prova “potenzialmente decisiva” con riferimento al verbale di interrogatorio di O., che ha negato la consegna di somme di denaro a V.. Il ricorrente non specifica minimamente il contenuto dell’interrogatorio – che nemmeno allega, in violazione del principio di autosufficienza -, né evidenzia quale sarebbe stata l’incidenza sul compendio probatorio dell’omessa valorizzazione di tali dichiarazioni, verosimilmente reticenti, sicché non permette di ritenere che vi sia stato alcun tipo di lettura parziale del compendio indiziario. In ogni caso, il fatto che O. neghi di avere consegnato il denaro a V. non comporta alcuna decisiva interferenza sul complessivo quadro indiziario posto a fondamento dell’ordinanza impugnata (p. 6-8), che ha dato conto, come sopra detto, del contenuto delle captazioni ambientali, secondo una coerente e persuasiva interpretazione, nonché dell’identificazione (grazie alle telecamere di videosorveglianza) di V., unitamente a D. G., quale autori dell’incendio presso la sede della società di O., oltre che dei materiali pubblicati su Tik Tok dal V. stesso in corrispondenza della consegna della somma di denaro proveniente da O..

4. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94 disp att. cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 11/03/2026

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