L’art. 420-ter, co. 5, c.p.p. è applicabile al procedimento di sorveglianza?

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Cass. pen., sez. I, 2/04/2025 (ud. 2/04/2025, dep. 12/06/2025), n. 22111 (Pres. Mogini, Rel. Curami)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia applicabile per il procedimento di sorveglianza l’art. 420-ter, co. 5, cod. proc pen. che, come è noto, prevede quanto segue: “Il giudice provvede a norma del comma 1[1] nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno respingeva un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del

difensore di un condannato rigettando, nel merito, le richieste di ammissione a misure alternative alla detenzione formulate quest’ultimo.

Ciò posto, avverso detta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione del diritto di difesa conseguente alla erronea applicazione dell’art. 484 cod. proc. pen., in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen., per avere il Tribunale rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento, per concomitante impegno professionale, avanzata dal difensore del condannato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato, pur riconoscendo che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima (Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020; Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021; Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021; Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022).

I risvolti applicativi

L’art. 420-ter, co. 5, c.p.p. si applica anche al procedimento di sorveglianza, rendendo il legittimo impedimento del difensore causa di rinvio dell’udienza, la cui mancata concessione comporta la nullità di quest’ultima.

[1]Ai sensi del quale: “Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all’imputato”.

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