L’art. 309, comma 9, c.p.p., richiamato dall’art. 324, comma 7, c.p.p., consente al giudice dell’impugnazione di integrare una motivazione radicalmente mancante?

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Cass. pen., sez. II, 15/05/2026 (ud. 15/05/2026, dep. 4/06/2026), n. 20644 (Pres. Pellegrino, Rel. Messini D’Agostini)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.[1], richiamato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice[2], abiliti il giudice dell’impugnazione a colmare una motivazione radicalmente assente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sassari accoglieva una richiesta di riesame proposta da una persona indagata per il reato di ricettazione, e da una società terza interessata della quale la stessa indagata era amministratrice unica.

Ebbene, il Tribunale annullava il decreto di sequestro preventivo della somma di 50.400 euro in contanti disposto dal G.i.p. del Tribunale di Sassari, su richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, cui gli atti erano pervenuti per competenza territoriale.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Sassari il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 125, comma 3, e 324, comma 7, cod. proc. pen., in relazione all’art. 309, comma 9, dello stesso codice.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice, consente la conferma del provvedimento impugnato “anche per ragioni diverse” da quelle nello stesso indicate, ma non abilita il giudice dell’impugnazione a colmare una motivazione radicalmente assente, ad esempio individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro probatorio (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025) ovvero integrando la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora qualora essa sia mancante (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023).

I risvolti applicativi

L’art. 309, co. 9, c.p.p., richiamato dall’art. 324, co. 7, c.p.p., consente la conferma del provvedimento impugnato anche per ragioni diverse, ma non permette al giudice dell’impugnazione di integrare una motivazione del tutto mancante, specie in ordine ai presupposti del sequestro e al periculum in mora.

[1]Ai sensi del quale: “Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”.

[2]Secondo cui: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale”.

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