Cass. pen., sez. I, 10/04/2026 (ud. 10/04/2026, dep. 23/07/2026), n. 27940 (Pres. Santalucia, Rel. Toscani)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.[1] si applichi quando l’istanza di continuazione riguarda sentenze emesse sia a seguito di patteggiamento, sia di giudizio ordinario.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario» (Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018; conformi Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008; Sez. 1, n. 8508 del 09/01/2013).
I risvolti applicativi
L’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non trova applicazione in caso di istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra sentenze di patteggiamento e sentenze pronunciate all’esito di giudizio ordinario.
[1]Ai sensi del quale: “1. Fermo quanto previsto dall’articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell’articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27940 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 10/04/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXX (CUI XXXXXXXXX nato in XXXXXXX il …
avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXX di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra quelli di cui alle sentenze di seguito indicate:
1) Tribunale di Torino, irrevocabile il 2 gennaio 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 14 dicembre 2022;
2) Tribunale di Palermo, irrevocabile il 20 febbraio 2023, di condanna per due reati di furto tentato commessi in Partinico, il 15 febbraio 2018; 3) Tribunale di Torino, irrevocabile il 3 marzo 2023, di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 21 agosto 2022;
4) Tribunale di Verbania, irrevocabile il 12 marzo 2023, di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per due ipotesi di furto commesse in Domodossola, il 24 e il 25 febbraio 2018;
5) Tribunale di Torino, irrevocabile il 5 settembre 2023, di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto commesso in Torino, il 18 luglio 2023;
6) Tribunale di Torino, Irrevocabile il 10 ottobre 2023, di applicazione dellapena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto commesso in Torino, il 9 giugno 2023;
7) Tribunale di Torino, irrevocabile il 15 novembre 2023, di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di danneggiamento commesso in Torino, il 13 luglio 2023;
8) Tribunale di Torino, irrevocabile il 29 gennaio 2024, di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino, il 28 dicembre 2023.
Quanto alle sentenze di cui ai n. 1), 2), 3), 4), 6) e 8), nel provvedimento è stata esclusa l’unitaria e anticipata ideazione criminosa sulla base della distanza temporale tra i fatti (sia quella, di ben sei anni tra il primo e l’ultimo reato della serie, sia quella, di diversi mesi, tra i vari reati giudicati con le indicate sentenze), oltre che della eterogeneità dei beni giuridici aggrediti.
Quanto ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 7) – pur avendo il Tribunale ritenuto astrattamente ipotizzabile il vincolo della continuazione «per il titolo criminoso, modalità e vicinanza spazio-temporale» – ha rilevato che, trattandosi di sentenze di applicazione della pena su accordo delle parti, l’istanza introduttiva non avesse rispettato il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., applicabile anche per il caso di riconoscimento parziale del vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. tra reati oggetto delle sole sentenze di patteggiamento.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce un unico, articolato motivo censurando la motivazione del giudice dell’esecuzione sotto un duplice profilo.
2.1. In primo luogo, denuncia la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i fatti di cui alle indicate sentenze.
Deduce che il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che reati erano stati commessi dal «ricorrente, pacificamente tossicodipendente, come si evince anche dal tenore letterale delle singole sentenze».
Inoltre, vi sarebbe omogeneità e continuità cronologica tra le condotte, poiché: i) le sentenze di cui ai n. 1), 3) e 8) riguardano violazioni di lieve entità della disciplina in materia di stupefacenti, commesse a Torino e, quanto meno quelle di cui alle prime due sentenze, in epoca ravvicinata; ii) analoghe considerazioni possono essere fatte per i fatti giudicati con le sentenze di cui ai n. 2) e 4), ravvicinati e commessi con analoghe modalità operative; iii) altrettanto varrebbe per le violazioni per cui è condanna con le sentenze sub 5), 6) e 7).
Il Tribunale avrebbe trascurato la possibilità di riconoscere la continuazione tra gruppi di sentenze, ossia: i) tra quelle sub 2) e 4), riguardanti furti commessi nell’anno 2018, a breve distanza temporale; ii) tra quelle di cui ai n. 1) e 3), per fatti commessi tutti nell’anno 2022 a distanza di poco tempo; iii) infine tra i reati commessi nel 2023, giudicati con le sentenze n. 5), 6) e 7), anche in considerazione della circostanza che il fatto giudicato da quest’ultima sentenza era stato originariamente contestato come furto, poi diversamente qualificato come danneggiamento.
2.2. Sotto altro profilo, lamenta che il Giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato che tutte le sentenze i cui fatti sono oggetto d’incidente di esecuzione, fatta eccezione di quella sub 2), sono state emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e che, su espressa indicazione nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione della necessità del rispetto del disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il Pubblico ministero aveva espresso il proprio parere (contrario).
Sicché, denuncia come errata l’affermazione contenuta nel provvedimento che ha ravvisato la violazione della sequenza procedimentale di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 29 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
2. Non è superfluo premettere che – come rilevato dal ricorrente – tutte le sentenze i cui reati hanno costituito oggetto d’istanza ai sensi dell’art. 671 cod. pen., fatta eccezione di quella di cui al n. 2), sono state pronunciate in esito
all’accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Sul punto è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario» (Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018, omissis, Rv. 274331-01; conformi Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, omissis, Rv. 240804 – 01; Sez. 1, n. 8508 del 09/01/2013, omissis, Rv. 255303-01).
Il principio sotteso a tali decisioni è che l’accordo delle parti non può essere considerato un requisito della richiesta di riconoscimento della continuazione laddove essa riguardi sentenze emesse anche all’esito di riti diversi da quello di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
È stato dunque chiarito che, nel caso di richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze emesse con il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen. e altre pronunciate con rito ordinario, non costituisce requisito necessario l’accordo di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che, tuttavia, è indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, omissis, Rv. 281194 – 01).
3. Sempre in via di premessa, questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest’ultima non si può prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nell’iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, omissis, Rv. 264294).
La giurisprudenza di legittimità è unanime nell’affermare che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso
all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (fra molte, Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, omissis, Rv. 187740).
Da ultimo, si è osservato che lo stato di tossicodipendenza – come previsto specificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen. – deve essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, omissis, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, omissis, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, omissis, Rv. 241005).
4. Così richiamati i principi utili allo scrutinio del ricorso, quanto al primo profilo di doglianza, osserva il Collegio come lo stesso sia del tutto privo di pregio.
Nell’escludere il vincolo della continuazione tra tutte le sentenze oggetto dell’istanza, fatta eccezione di quelle sub 5) e 7), il giudice dell’esecuzione non si è discostato dagli anzidetti principi e – con motivazione sintetica, ma adeguata – ha dato conto della loro applicazione e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso; segnatamente, ha valorizzato l’eterogeneità delle violazioni e la loro commissione in un arco temporale molto ampio (di ben sei anni), distanziate tra loro di diversi mesi, a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa.
Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, omissis, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, omissis Rv. 242537).
Né a diverso esito può portare la valutazione “per gruppi di sentenze”, posto che se è vero che l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altrettanto innegabile – com’è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 276387); ciò che, nel caso in esame, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna richiesta né allegazione sul punto nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione e avendo il ricorrente ribadito anche nel ricorso per cassazione che l’oggetto dell’istanza riguarda tutte le sentenze suindicate.
Neppure ha pregio il generico riferimento allo stato di tossicodipendenza, peraltro invocato per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in materia di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, «non viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato solo genericamente dedotto e che non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche di ufficio, ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265716 – 01)».
5. Il ricorso è del pari infondato in punto di affermata violazione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Come chiarito in premessa, la disposizione in parola non si applica nel caso di richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze emesse con il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., ma il requisito dell’accordo è, tuttavia, indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento.
Al giudice dell’esecuzione non è consentito decidere senza l’osservanza dello schema procedimentale delineato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l’eventuale suo dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della menzionata richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, Sentenza n. 37768 del 15/10/2025, omissis, Rv. 288817 – 01; Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, omissis, Rv. 273138 – 01)
Il delineato schema procedimentale non è stato osservato dal ricorrente: come si trae dalla lettura dell’ordinanza impugnata, in cui si dà atto della richiesta del condannato e dell’aver il giudice deciso dopo aver sentito le parti, non v’è stata una concorde richiesta né la determinazione concordata del quantum di pena da applicare per continuazione.
Il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha correttamente motivato il diniego del riconoscimento della continuazione tra le sentenze di cui ai n. 5) e 7) evidenziando che l’assenza dell’accordo fosse preclusiva della possibilità di riconoscere la continuazione per le menzionate sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per le quali, astrattamente, poteva anche ipotizzarsi la ricorrenza dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen.
Ciò ha fatto con motivazione ineccepibile e giuridicamente corretta essendo stata la stessa basata sul dato letterale dell’art. 188 cit.; la decisione, peraltro, non preclude, in alcun modo, l’eventuale proponibilità dell’istanza, limitatamente alle tre sentenze, secondo le modalità previste dalla norma menzionata.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in quantoimposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 10/04/2026




