L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. può essere dedotta per la prima volta in Cassazione?

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Cass. pen., sez. V, 5/05/2026 (ud. 5/05/2026, dep. 3/09/2026), n. 32831 (Pres. Guardiano, Rel. Pilla)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. possa essere dedotta per la prima volta in Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Palermo confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica, con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica attraverso il mezzo fraudolento (mediante un cavo di rame collegato abusivamente alla rete di distribuzione) e su cose esposte per necessità alla pubblica fede (artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.).

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorrevano per Cassazione i difensori.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021).

I risvolti applicativi

In tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.[1], la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., qualora la norma fosse già vigente al momento della deliberazione della sentenza impugnata, né sussiste in capo al giudice di merito un obbligo di pronunciarsi d’ufficio sulla causa di non punibilità in assenza di specifica richiesta.

[1]Ai sensi del quale: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336 (10), 337 (10) e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge; 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 32831

Anno 2026

Presidente: GUARDIANO ALFREDO

Relatore: PILLA EGLE

Data Udienza: 05/05/2026

Data Deposito: 03/09/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

G. A. nato a … il …

P. D. nato a … il …

avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, NICOLA LETTIERI, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. F. F., pervenute in data 26 aprile 2026, per il ricorrente G. che ha insistito per l’accoglimento del ricorso a seguito della decisione delle Sezioni unite del 26 marzo 2026.

Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. L. P., pervenute in data 4 maggio 2026, per il ricorrente P. che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 13 dicembre 2023 del Tribunale di Trapani in composizione monocratica, con la quale gli imputati G. A. e P. D. erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica sottratta alla società Enel erogatrice attraverso il mezzo fraudolento (mediante un cavo di rame collegato abusivamente alla rete di distribuzione) e su cose esposte per necessità alla pubblica fede (artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen.).

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati separatamente con atto sottoscritto dai difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi.

G. A.

2.1. Con il primo motivo è sollevata la questione della legittimità della contestazione suppletiva dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica a pubblico servizio o a pubblica utilità, formulata dal pubblico ministero solo dopo l’inutile decorso del termine per la proposizione della querela previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022.

Nel caso di specie in data 2 febbraio 2023 su richiesta della difesa, il Giudice rilevava la modifica della procedibilità del reato e disponeva il rinvio affinché la persona offesa potesse manifestare la propria volontà di proporre querela.

Esaurito inutilmente il termine, il Pubblico ministero all’udienza dell’11 aprile 2023 ha proceduto a contestazione suppletiva contestando la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., che rendeva il reato procedibile di ufficio, del pubblico servizio.

In realtà il giudice avrebbe dovuto immediatamente pronunciare ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

La sentenza impugnata non motiva in maniera esaustiva quanto alla riferibilità della condotta all’odierno ricorrente ricavandola dalla semplice occupazione dell’immobile in sede di verifica.

P. D.

3. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Corte territoriale non ha valutato nel caso di specie la possibile applicabilità della causa di non punibilità anche di ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

G. A.

1.Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il collegio ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza secondo cui ha natura “valutativa” e non “autoevidente” la circostanza aggravante dell’essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio; ritiene anche, però, che essa possa essere considerata idoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano una univoca esemplificazione. (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, omissis, Rv. 286291- 01; Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, omissis, Rv. 286937-01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, omissis, Rv. 286943-01).

Sulla scorta delle richiamate pronunzie, l’aggravante in questione è, dunque, connotata da componenti di natura valutativa.

Accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione non formale che però deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.

Nel caso in rassegna, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale per il fatto così in origine descritto nel capo di imputazione:

– “per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. perché in qualità di utilizzatore dell’immobile sito in … nella via … n. …, lotto …, piano … dx, al fine di trarne profitto, mediante 1 cavo di rame da 2 x 1.5 millimetri quadrati collegato abusivamente alla rete e-distribuzione si impossessava di un quantitativo complessivo di euro 208,69 di energia sottraendola alla società di energia che la detiene per la erogazione. Con l’aggravante di essersi avvalso di un mezzo fraudolento e di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede”.

Nella presente fattispecie, ancor prima della contestazione suppletiva intervenuta nel corso del dibattimento, è rinvenibile in modo chiaro l’utilizzo di espressioni che consentano di ritenere contestata in fatto la circostanza aggravante in esame.

Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblica e collettiva dell’interesse eventualmente attinto nel caso concreto, tale da non avere reso ragionevole, per il legislatore del 2022, l’estensione anche ad esso del novellato regime di procedibilità a querela del derubato. L’aggravante in questione mira invero a punire più severamente l’azione ablativa dell’agente in quanto pertinente ad un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per la qualità ad essa inerente, serve ad un uso di pubblico vantaggio.

Questa Corte ha infatti chiarito che sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un “servizio” destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un’esigenza di rilevanza “pubblica”. (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, omissis, Rv. 286943)

Ne discende, dunque che nel caso di specie la circostanza aggravante risultava in fatto già contestata, a prescindere dalla successiva contestazione suppletiva effettuata dal Pubblico ministero nel corso dell’udienza dibattimentale.

Ad avviso del collegio, dunque, l’informazione provvisoria della decisione delle Sezioni del 26 marzo 2026 – secondo cui, in materia di furto divenuto procedibile a querela per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 85 senza proposizione della querela, il giudice è tenuto a rilevare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., restando preclusa ogni contestazione suppletiva di aggravanti idonee a rendere il reato procedibile d’ufficio – non assume rilievo nel caso di specie dal momento che la circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio sussisteva già sia pure in fatto nella contestazione originaria.

2. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944).

La Corte territoriale, contrariamente a quanto esposto nel ricorso, ha risposto (p.2/3) con motivazione immune da vizi logici ai rilievi in ordine alla corretta interpretazione del materiale probatorio, escludendo possibili travisamenti del contributo dichiarativo e documentale (verbale di verifica Enel dell’8 settembre 2020 e dichiarazioni testimoniali di D. L. R. .): esisteva un sistema di alimentazione che mediante un cavo di rame allacciava direttamente ed abusivamente la linea di distribuzione per poi confluire nell’impianto dell’appartamento in uso all’imputato, unico soggetto che poteva avvantaggiarsi dell’allaccio abusivo, essendo peraltro anche formalmente residente nell’appartamento in questione.

P. D.

3.L’unico motivo di ricorso è infondato.

Va evidenziato che secondo questa Corte in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282773)

Inoltre, nel caso di specie i limiti edittali di pena previsti per la fattispecie contestata (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e dunque, la previsione di una pena minima superiore a due anni non consentono l’applicazione di siffatta condizione di esclusione della punibilità.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 05/05/2026

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