La società è legittimata a impugnare il provvedimento di confisca delle quote del capitale sociale?

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Cass. pen., sez. V, 14/05/2026 (ud. 14/05/2026, dep. 23/07/2026), n. 27931 (Pres. Pezzullo, Rel. Nerucci)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se una società sia legittimata ad impugnare il provvedimento che abbia assoggettato a confisca quote del capitale sociale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile un’impugnazione proposta dal legale rappresentante di una società contro un decreto con cui il locale Tribunale aveva disposto la misura di prevenzione della confisca di una parte del capitale sociale.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il presidente del consiglio di amministrazione della predetta società.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale deve essere esclusa la legittimazione della società ad impugnare il provvedimento che abbia assoggettato a confisca quote del capitale sociale, in quanto gli unici legittimati in tal senso devono ritenersi i soci titolari delle partecipazioni.

I risvolti applicativi

È esclusa la legittimazione della società a impugnare il provvedimento di confisca delle quote sociali, spettando tale facoltà esclusivamente ai soci titolari delle partecipazioni.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 27931

Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: NERUCCI RICCARDO

Data Udienza: 14/05/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. V., nato in … il …, quale presidente del consiglio di amministrazione della società E. S.A.

avverso il decreto del 13/10/2025 della Corte d’appello di Palermo;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal legale rappresentante della società E. S.A. contro il decreto con cui il locale Tribunale aveva disposto la misura di prevenzione della confisca del 41,82% del capitale sociale.

2. Victor D., quale presidente del consiglio di amministrazione di E. S.A., tramite i propri difensori di fiducia ha proposto ricorso contro il decreto enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante della E.. La Corte d’appello ha ritenuto che tale legittimazione non sussista in quanto spettante unicamente ai soci titolari delle singole quote di partecipazione. Tuttavia, osserva il ricorrente, la società ha un preciso interesse ad impugnare il decreto che dispone la confisca, tenuto conto sia del danno d’immagine che tale provvedimento comporta sia dell’impossibilità di compiere quegli atti di straordinaria amministrazione che, secondo l’art. 20 dell’atto costitutivo, possono essere adottati solo con una maggioranza pari al 90% del capitale sociale. A questo si aggiunga che la liquidazione delle quote sociali conseguente alla confisca inciderebbe sul patrimonio della società impedendole concretamente di operare.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione con riferimento all’omessa individuazione delle quote sociali oggetto di confisca. Se infatti, come ha stabilito la Corte d’appello, unici soggetti legittimati ad impugnare sono i soci, l’omessa identificazione dei titolari delle quote colpite dal provvedimento rende però impossibile comprendere chi, in concreto, avesse la legittimazione a proporre appello.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2.1 In ordine al primo motivo di ricorso, occorre premettere che, per quanto il provvedimento impugnato e l’originario decreto applicativo parlino, letteralmente, di confisca del 41,82% del “capitale sociale”, il riferimento deve intendersi rivolto alle quote che compongono quest’ultimo. Tale preliminare puntualizzazione appare essenziale per un corretto inquadramento giuridico della vicenda, come sarà chiarito dalla successiva analisi dei motivi di ricorso.

Ciò premesso, si rileva che la Corte d’appello si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale deve essere esclusa la legittimazione della società ad impugnare il provvedimento che abbia assoggettato a confisca quote del capitale sociale, in quanto gli unici legittimati in tal senso devono ritenersi i soci titolari delle partecipazioni. Tale orientamento giurisprudenziale si è formato in relazione sia alle misure cautelari reali che alle misure di prevenzione reali. Quanto al primo profilo, questa Corte ha stabilito che, in tema di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali (Sez. 1, n. 5883 dell’8/01/2021, Rv. 280792 – 01). Analogamente, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, si è osservato che nel caso di confisca dell’intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, n. 35793 del 15/02/2019, Rv. 276939 – 02; si veda anche, della stessa Sezione e negli stessi termini, n. 42238 del 18/05/2017, Rv. 270973 – 01).

Si tratta di orientamento giurisprudenziale che questa Corte condivide in quanto coerente con il principio di autonomia patrimoniale della società e, al tempo stesso, con la natura giuridica della partecipazione sociale. Da un lato, infatti, la società è titolare di un patrimonio giuridicamente distinto da quello dei soci che la compongono e questo, di per sé, è fonte della sua legittimazione ad agire a tutela dei diritti sui propri beni; d’altro canto, il capitale sociale si compone di quote che, in quanto tali, sono riconducibili alla categoria dei beni immateriali e la cui titolarità appartiene ai soci, i quali pertanto, nei limiti della legge e dello statuto, sono gli unici ad avere la facoltà di disporne e di attivarsi per la loro tutela. In sostanza, dunque, il fatto che il provvedimento di confisca abbia espressamente ad oggetto il capitale sociale, e dunque la base patrimoniale stessa che consente alla società di operare, non attribuisce a quest’ultima anche il potere di impugnare; la suddivisione del capitale sociale in quote implica, infatti, che queste ultime siano il vero oggetto della confisca e la riconducibilità di esse non già alla società ma ai soci che ne sono titolari comporta che soltanto questi ultimi siano legittimati ad impugnare il provvedimento di confisca e, altresì, titolari di un interesse qualificato in tal senso.

Tali basilari principi, peraltro, trovano significativi riscontri anche nella giurisprudenza civile di legittimità. Si è infatti osservato che, con la conclusione del contratto sociale, i soci divengono titolari di un insieme di facoltà e poteri esercitabili all’interno della struttura societaria e strumentali, a loro volta, al suo funzionamento e alla realizzazione dello scopo sociale costituito dal conseguimento di utili e, in caso di scioglimento, della quota di liquidazione; la partecipazione sociale, che attribuisce al socio tale composita posizione contrattuale, nelle società di capitali si caratterizza, a sua volta, per un’autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale che le consente di essere negoziata autonomamente da questo; ma proprio tale negoziabilità, che acquista particolare evidenza nel caso di società per azioni, dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest’ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi (Sez. Un. civ., n. 27346 del 24/12/2009, Rv. 610953 – 01; Sez. 3 civ., n. 2087 del 14/02/2012, Rv. 621771 – 01).

Tali pronunce, nell’affermare il principio per cui il socio non ha diritto di agire nei confronti di terzi che abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale, hanno dunque ribadito il principio di autonomia patrimoniale della società; ma, parallelamente, hanno anche evidenziato la peculiare natura giuridica della partecipazione sociale quale bene non materiale caratterizzato da un intreccio di facoltà e poteri riconducibili esclusivamente al socio.

Si tratta di osservazioni che non appaiono scalfite dalle argomentazioni del ricorrente. Quest’ultimo, in effetti, ha rimarcato l’interesse della società ad impugnare il decreto di confisca in ragione sia del danno d’immagine che esso comporta sia dell’impossibilità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione che, secondo l’atto costitutivo, richiedono una maggioranza pari al 90% del capitale sociale; ha inoltre evidenziato che la liquidazione delle quote sociali conseguente alla confisca inciderebbe sul patrimonio della società impedendole concretamente di operare. E’ però agevole osservare, da un lato, che il danno d’immagine lamentato dal ricorrente attiene ad un mero e contingente interesse di fatto che, di per sé, è completamente estraneo al tema, qui in discussione, della legittimazione ad impugnare; dall’altro, si deve aggiungere che la liquidazione delle quote e la cessazione dell’attività sociale rappresentano lo sbocco fisiologico della misura di prevenzione della confisca, destinata a sfociare infatti nella definitiva assegnazione allo Stato dei beni oggetto del provvedimento ablativo (artt. 45 e seguenti d.lgs. 6/9/2011 n. 159).

È altrettanto evidente, poi, che nel caso di specie si tratta di confisca relativa non a tutte le quote sociali ma solo ad una frazione di esse e questo esclude, ex se, che il provvedimento determini la paralisi della società ponendola nell’assoluta impossibilità di operare. In questi termini, dunque, è agevole escludere un concreto e attuale interesse del legale rappresentante della società ad impugnare la confisca. Ma la questione, come si è rilevato nell’illustrare la giurisprudenza di questa Corte sul punto, attiene non tanto all’interesse quanto al diverso presupposto della legittimazione ad impugnare: si rammenta infatti che le pronunce poc’anzi citate escludono la sussistenza di tale requisito in capo alla società in quanto tale, non solo quando la confisca investa una parte delle quote sociali ma anche quando queste siano assoggettate per intero al vincolo reale. In tal caso, dunque, se almeno sul piano teorico non si può escludere un interesse della società a rimuovere un provvedimento che di fatto ne paralizza l’attività, nondimeno questo non è sufficiente a fondare anche la legittimazione ad impugnare; e il fondamento di tale conclusione si rinviene, appunto, nell’esclusiva riconducibilità ai soci della titolarità giuridica delle quote.

Ritiene in sintesi questa Corte, pertanto, che il provvedimento impugnato abbia correttamente escluso la legittimazione del legale rappresentante della società ad impugnare il provvedimento di confisca delle quote, trattandosi di facoltà riservata ai soci titolari di queste ultime.

2.2 Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Corte d’appello precisa che, pur non essendo stati individuati i titolari delle quote confiscate, tuttavia nessun socio, per quanto formalmente legittimato a contestare il vincolo, ha comunque inteso impugnare e tale inerzia si era manifestata fin dall’imposizione del sequestro (pagina 15 del provvedimento oggetto di ricorso). Si è dunque ritenuto, in sostanza, che il problema della mancata individuazione dei titolari delle singole quote fosse superato dal totale disinteresse manifestato già ab origine dai soci della E. S.A. Ora, al riguardo è sufficiente osservare che si tratta di argomento non solo logico e puntuale ma anche incontestato, tenuto conto che nel ricorso non si prende posizione su di esso. Sul punto, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato.

3. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/05/2026.

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