La rinuncia ai motivi estranei alla determinazione della pena comprende anche le doglianze sull’applicazione delle misure di sicurezza?

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Cass. pen., sez. IV, 16/09/2025 (ud. 16/09/2025, dep. 16/10/2025), n. 33949 (Pres. Di Salvo, Rel. Ricci)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprenda anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale della medesima città, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia ai restanti motivi di appello, rideterminava la pena inflitta all’imputato in mesi 10 di reclusione e euro 3.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e confermato le restanti statuizioni, ivi compresa quella relativa alla confisca del denaro in sequestro.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva la illegalità della confisca.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non ricomprendono quelli relativi alle misure di sicurezza, sicché la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4 n. 40683 del 03/10/2024).

I risvolti applicativi

Atteso che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio escludono le misure di sicurezza, che costituiscono un capo autonomo della decisione, da ciò consegue che la rinuncia ai motivi estranei alla determinazione della pena comprende anche le doglianze relative all’applicazione delle misure di sicurezza.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33949 Anno 2025

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA

Data Udienza: 16/09/2025

Data Deposito: 16/10/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. F. (cui: …) nato a … il …

avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d’appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Marilia di Nardo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avv. A. S. del foro di Roma in difesa di F. M. che ha insistito per l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2024, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia ai restanti motivi di appello, ha rideterminato la pena inflitta a F. M. in mesi 10 di reclusione e euro 3.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (commesso in Roma il 25 maggio 2024) e confermato le restanti statuizioni, ivi compresa quella relativa alla confisca del denaro in sequestro.

Il fatto contestato è relativo alla illecita detenzione di un quantitativo di grammi 48,34 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui sono ricavabili 59 dosi singole. Nel corso delle indagini era stata sequestrata la somma di 480 euro rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato, in parte all’interno della cappa di aspirazione e in parte all’interno di un cassetto.

2. Avverso la sentenza, M. ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la illegalità della confisca.

Il difensore osserva che ai sensi dell’articolo 240, comma 1, cod. pen. e 73, comma 7 bis, d.P.R. n. 309 90) è suscettibile di confisca esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è condannato e non di altre eventuali condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità. Nel caso specifico l’imputazione ha per oggetto il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, sicché la confisca del denaro è stata disposta in relazione a fattispecie incompatibile con i casi previsti dalle norme citate, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato per cui si procede.

Trattandosi di misura illegale, in quanto disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge deve ritenersi che il relativo vizio sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’articolo 609, comma 2, cod. proc. pen. al pari della pena illegale.

Nella motivazione della sentenza di primo grado, a giustificazione della confisca, si valorizza sia “il nesso di pertinenzialità con l’illecito mercimonio addebitato, considerato il numero di acquirenti che accedeva nell’abitazione”, rilevante ex art. 240, comma 1, cod. pen., sia la sproporzione tra le risorse

lecite e l’entità della somma detenuta, in ragione della precarietà dell’attività lavorativa svolta dall’imputato e dell’assenza di un’adeguata giustificazione possesso del denaro, ex art. 240 bis cod. pen. e 85 bis. d.P.R. n. 309/90. Nel dispositivo, tuttavia, si menziona solo l’art. 240 cod. pen. e nel caso di specie esso deve prevalere sulla motivazione, in quanto formato e pubblicato in udienza prima della stesura della motivazione ed in quanto dallo stesso deriva un risultato più favorevole per l’imputato.

3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo la natura illegale della confisca.

4. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L’art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti possano dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.

Quanto ai vizi denunciabili, è stato affermato che sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 – 01).

L’accordo in esame produce effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione (ex plurimis: Sez. 4 n. 3398 14/12/2023, Rv. 285702; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).

Per venire più specificamente al tema del ricorso, deve ribadirsi che sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, rv. 278170; Sez. 2, n. 50062 del

16/11/2023, rv. 285619). A tale ultimo proposito si deve osservare che i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non ricomprendono quelli relativi alle misure di sicurezza, sicché la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4 n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256).

3. Il ricorrente censura la statuizione relativa alla confisca, rilevando che la stessa è stata disposta illegalmente. Più in particolare deduce:

-che la sentenza impugnata ha rideterminato la pena, in conformità dell’accordo fra le parti e ha confermato le altre statuizioni della sentenza di primo grado;

– che nel dispositivo della sentenza di primo grado la confisca del denaro è stata disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., mentre nella motivazione si fa riferimento, oltre che alla provenienza del denaro “dall’illecito mercimonio”,

anche alla sproporzione tra le risorse lecite e l’entità della somma detenuta, in ragione della precaria attività lavorativa svolta dall’imputato e dell’assenza di una adeguata giustificazione del possesso del denaro, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/90;

-che fra motivazione e dispositivo, nel caso in esame, deve prevalere quest’ultimo, sia perché formato e pubblicato in udienza, sia perché da esso deriva uri risultato più favorevole per l’imputato.

4. Così perimetrato l’oggetto della doglianza, deve premettersi che in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. L’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 è stato, di recente, modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione, ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 73, e, dunque anche a quella di cui all’art. 73, comma 5.

Tale confisca ha come presupposto non già la derivazione dei beni dal reato, bensì la condanna del soggetto, che di quei beni dispone, per uno dei reati previsti dal predetto art. 240 bis cod. pen. Intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata, quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. La confisca allargata – oggi prevista dall’art. 240-bis c.p., in precedenza dall’art. 12-sexies del dl. n. 306/1992, conv. in I. 356/1992 – è un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei reati elencati all’art. 240 bis c.p., c.d. reati-spia; la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza. A tali requisiti la giurisprudenza di legittimità, ha affiancato un ulteriore requisito non scritto, quello della ragionevolezza temporale, in forza del quale il momento dell’acquisto di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta non deve essere eccessivamente distante dall’epoca di realizzazione del reato-spia (Sez.1, n. 8783 del 08/11/2022, dep. 2023„ Rv. 284378).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17-10-2003, dep. 2004, omissis), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, omissis).

5. Nel caso di specie la volontà del giudice in ordine al tipo di misura di sicurezza applicata è stata espressa in modo chiaro nel provvedimento impugnato, in cui si è dato conto anche della sproporzione fra la somma di denaro sequestrata e il reddito dell’imputato e della mancanza di giustificazione da parte dell’imputato. A fronte di tale percorso argomentativo, la censura è manifestamente infondata sotto tutti i profili invocati.

5.1. La statuizione della confisca contenuta nel dispositivo preceduta dalla dizione “visto l’art. 240 cod. pen.” non è in contrasto con le ragioni individuate nella motivazione della sentenza a sostegno della misura di sicurezza, da qualificarsi come “confisca in casi particolari”. Non essendovi, dunque,

divergenza fra il contenuto del dispositivo che ha applicato la confisca, sia pure con indicazione della norma generale di cui all’art. 240 cod. pen., in luogo di quella più specifica di cui all’art. 240 bis cod. pen. e il contenuto della motivazione che ha esplicitato le ragioni a sostegno di tale statuizione, è inconferente il richiamo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prevalenza del dispositivo sulla motivazione.

5.2. La misura di sicurezza applicata con la sentenza di primo grado e confermata con la sentenza ex art. 599 bis cod. pen., lungi dall’essere illegale, appare legittima, in quanto fondata sulla sproporzione fra la somma rinvenuta ed il reddito dell’imputato e sull’assenza di giustificazioni in ordine alla titolarità di detta somma e, dunque, disposta in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella

determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di E. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2025

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