Cass. pen., sez. IV, 23/09/2025 (ud. 23/09/2025, dep. 2/10/2025), n. 32572 (Pres. Ferranti, Rel. Serrao)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la rinuncia dell’imputato ai motivi di impugnazione possa ricomprendere anche le doglianze relative alla costituzione di parte civile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo, rideterminava la pena, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva omessa motivazione in merito alle questioni civilistiche sollevate in una delle doglianze prospettate nell’atto di appello.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di definizione della pena concordata in appello, la rinuncia dell’imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relative alla costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007).
I risvolti applicativi
In caso di concordato in appello sulla pena, la rinuncia ai motivi di impugnazione può estendersi anche alle contestazioni sulla costituzione di parte civile.







