La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa integra un legittimo impedimento a comparire?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. VI, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 3/09/2026), n. 32811 (Pres. De Amicis, Rel. Tondin)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integri un impedimento legittimo a comparire.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti all’imputato, ritenuto più grave quello di cui al capo n. 8, rideterminava la pena allo stesso inflitta, fermo restando che, con la medesima sentenza, era stata confermata la condanna emessa in primo grado nei confronti dell’altro accusato.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli imputati.

In particolare, uno di essi, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione. di legge per mancata traduzione all’udienza innanzi alla Corte di appello dell’imputato detenuto agli arresti domiciliari per altra causa.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez. Unite, n. 7635 del 30/9/2021).

I risvolti applicativi

La detenzione domiciliare per altra causa, ove documentata o comunicata al giudice, integra legittimo impedimento a comparire, imponendo il rinvio dell’udienza e la traduzione dell’imputato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32811 Anno 2026

Presidente: DE AMICIS GAETANO

Relatore: TONDIN FEDERICA

Data Udienza: 10/07/2026

Data Deposito: 03/09/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. C. A. E., nato il … a …

2. L. F. G., nato in … il …

avverso la sentenza del 25/03/2026 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di C. A. E. e che sia accolto il ricorso presentato nell’interesse di L. F. G.;

letta la nota dell’Avvocato A. S., difensore di C. A. E., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

letta la nota dell’Avvocato C. M., difensore di L. F. G., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti a A. E. C., ritenuto più grave quello di cui al capo n. 8, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. Con la medesima sentenza è stata confermata la condanna emessa in primo grado nei confronti di G. L. F..

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

2.1. Nell’interesse di A. E. C. sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento.

2.1.1. Violazione di legge per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nonché violazione del diritto alla prova, in quanto la Corte di appello ha respinto l’istanza di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, nonostante le contraddizioni e incertezze sulle condizioni di salute del ricorrente.

2.1.2. Difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria e alla valutazione del compendio probatorio. La Corte di appello non ha indicato in modo specifico e puntuale le ragioni per cui l’accertamento tecnico richiesto non sarebbe stato idoneo a incidere sull’esito del giudizio.

2.2. Nell’interesse di G. L. F. sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento.

2.2.1. Violazione. di legge per mancata traduzione all’udienza innanzi alla Corte di appello dell’imputato detenuto agli arresti domiciliari per altra causa.

2.2.2. Violazione di legge per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e difetto di motivazione in relazione al capo n. 13, in quanto è stata ritenuta provata la cessione di sostanza stupefacente a C. V. sulla base del dichiarato di quest’ultima, erroneamente ritenuto riscontrato da chat scambiate via whatsapp, afferenti a un periodo diverso e successivo a quello oggetto di contestazione

2.2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio sotto plurimi profili: assenza di motivazione circa la recidiva, riconoscimento della recidiva infraquinquennale e reiterata nonostante l’ultimo precedente giudiziario, anteriore ai fatti oggetto del procedimento, risalga al 09/06/2011 e, quindi, prima del relativo quinquennio, irrogazione per la recidiva di un aumento pari al doppio della pena base, assenza di motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione interna ed, infine, erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale e i difensori degli imputati hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di A. E. C. è inammissibile.

I due motivi di impugnazione, strettamente connessi e pertanto esaminabili congiuntamente, censurano il mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria in grado di appello mediante la nomina di un consulente tecnico.

La Corte territoriale ha rigettato la relativa richiesta con motivazione ampia e puntuale, evidenziando la non necessità dell’accertamento sollecitato ai fini della decisione. In particolare, ha osservato che la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa non apportava alcun concreto elemento di novità rispetto al quadro probatorio già acquisito, caratterizzato da plurime evidenze attestanti la capacità di deambulazione dell’imputato e dalle conclusioni della consulenza tecnica del pubblico ministero, non efficacemente confutate dall’elaborato del consulente di parte. La Corte ha altresì rilevato come le ulteriori osservazioni formulate da quest’ultimo si presentassero generiche, poco chiare e fondate su mere ipotesi, sicché non risultavano idonee a giustificare l’invocata rinnovazione istruttoria.

2. E’, invece fondato il primo motivo di ricorso di G. L. F., che assume carattere assorbente.

Va premesso che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez. Unite, n. 7635 del 30/9/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282806 – 01).

Emerge dagli atti, il cui esame è consentito in sede di legittimità in considerazione della natura processuale della censura proposta, che al momento della celebrazione del giudizio di appello l’imputato era detenuto agli arresti domiciliari per altra causa.

La Corte di Appello non risulta aver disposto la prescritta traduzione, come del resto si evince dalla attestazione in sentenza di “libero assente”, relativa all’imputato, quantunque lo stato di restrizione agli arresti domiciliari per altra causa fosse noto ancor prima dell’emissione del decreto di citazione, del 15 ottobre 2025, in quanto comunicato dalla difesa unitamente al deposito della nomina, del 14 aprile 2025.

Va disposto, pertanto, un nuovo giudizio nel merito, rispettando l’integrità del contraddittorio (cfr. Sez. I, sentenza n. 14568 del 21/12/2021 – dep. 14/4/2022, ric. omissis, ed altre conformi, per la necessità di disporre l’annullamento con rinvio, anche nei casi di violazione del contraddittorio).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di R. A. E. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L. F. G. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 10/07/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati