La procura speciale a impugnare comprende anche la richiesta di rescissione del giudicato?

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Cass. pen., sez. II, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 9/07/2026), n. 25790 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Leopizzi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nella procura speciale rilasciata al difensore e avente ad oggetto «il potere di proporre ogni tipo di impugnazione», debba ritenersi ricompresa anche la richiesta di rescissione del giudicato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile una richiesta di rescissione del giudicato, presentata da in relazione ad una sentenza del Tribunale di Grosseto, che aveva condannato l’odierno istante per il reato di cui all’art. 642 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, eccepiva la violazione di legge e i correlati vizi di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato, pur a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nella procura speciale rilasciata al difensore e avente ad oggetto «il potere di proporre ogni tipo di impugnazione», deve ritenersi ricompresa – proprio in considerazione della sua indubitabile natura impugnatoria, sia pure straordinaria – anche la richiesta di rescissione del giudicato (Sez. 2, n. 6830 del 13/01/2026, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 6193 del 14/01/2026, che fanno leva sul criterio esegetico dettato dall’art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate plusquam ut valeant; cfr., sul punto, Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020).

I risvolti applicativi

La procura speciale conferita al difensore per proporre ogni tipo di impugnazione comprende anche la richiesta di rescissione del giudicato, in quanto rimedio di natura impugnatoria, seppure straordinaria.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25790 Anno 2026

Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO

Data Udienza: 02/07/2026

Data Deposito: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

D. C. T., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 21/04/2026 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, presentata da T. D. C. in relazione alla sentenza del Tribunale di Grosseto in data 12 luglio 2022, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione T. D. C., a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, diretto ad eccepire la violazione di legge e i correlati vizi di motivazione, essendosi valorizzato un eccessivo formalismo e trascurata la doverosa ottica del favor impugnationis con interpretazione del contenuto dell’atto alla stregua del principio civilistico della conservazione del negozio.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato.

2. Il Collegio, infatti, in linea di principio, condivide l’indirizzo secondo cui, nella procura speciale rilasciata al difensore e avente ad oggetto «il potere di proporre ogni tipo di impugnazione», deve ritenersi ricompresa – proprio in considerazione della sua indubitabile natura impugnatoria, sia pure straordinaria – anche la richiesta di rescissione del giudicato (Sez. 2, n. 6830 del 13/01/2026, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 6193 del 14/01/2026, omissis, non mass., che fanno leva sul criterio esegetico dettato dall’art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate plusquam ut valeant; cfr., sul punto, Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, omissis, Rv. 279195-01).

3. Nondimeno, per quanto qui rileva, occorre muovere dalla considerazione, per cui, ai sensi dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rescissione è presentata, «a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale» (cfr. Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, omissis, Rv. 279480-01, secondo cui è condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di idonea procura speciale).

L’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., inoltre, prevede che la «procura speciale per determinati atti» debba contenere «oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce», a pena di inammissibilità; il successivo comma 3 esclude persino la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale (cfr., quanto alla sanzione processuale suaccennata, Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, H., Rv. 280346-01).

La procura speciale di cui deve essere munito il difensore deve, dunque, in concreto, contenere elementi tali da cui inferire il concreto significato dell’atto, nell’ambito di una specifica vicenda procedimentale (cfr. Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, omissis, Rv. 272475-01, che ha escluso la validità della procura speciale, priva di alcuna specificazione con riguardo all’oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l’indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata la facoltà demandata al difensore. Analogamente, Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, omissis, Rv. 257335-01, ha affermato che non occorre che la volontà del mandante sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, quando il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione elimini ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte, in presenza dell’indicazione dello specifico oggetto della causa.

Sostanzialmente in termini, anche Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, omissis, Rv. 289020-01)

4. Nel caso di specie, la «nomina e procura speciale» allegata al ricorso non evidenzia il minimo richiamo neppure al procedimento rispetto al quale il mandato difensivo era stato rilasciato. Il difensore che ha sottoscritto l’atto di impugnazione, pertanto, non può ritenersi fornito di legittimazione soggettiva, siccome non munito di una rituale procura speciale.

Tale assoluta genericità, peraltro, è reiterata anche nella analoga precedente «nomina e procura speciale», allegata alla originaria richiesta di rescissione (come correttamente stigmatizzato dalla Corte fiorentina, per quel che riguardava la perimetrazione della riscontrata aspecificità della prima procura speciale non solo nell’indistinto riferimento ad ogni tipo di impugnazione, ma – preliminarmente e, per quanto qui rileva, in maniera assorbente – nella mancata indicazione della sentenza di condanna).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/07/2026

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