La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevale sull’art. 274 c.p.p.?

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Cass. pen., sez. II, 18/06/2026 (ud. 18/06/2026, dep. 16/07/2026), n. 26730 (Pres. Caputo, Rel. Sbrana)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.[1], sia prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen.[2].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Palermo confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021).

I risvolti applicativi

La presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della sola custodia in carcere, quale disciplina speciale, prevale sull’art. 274 c.p.p., imponendo di ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità, non superabili dal mero decorso del tempo.

[1]Ai sensi del quale: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

[2]Secondo cui: “1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 26730

Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 18/06/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

G. G., nato ad … il …;

avverso la ordinanza del 03/02/2026 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria di replica depositata il 5 giugno 2026 dal difensore, avv. O. D. F., che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 03/02/2026, il Tribunale di Palermo confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con cui era stata applicata, nei confronti di G. G., la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Palermo propone ricorso l’avv. O. D. F., difensore di fiducia del G., articolando due motivi.

2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 273, 274, lett. a) e c) e 299 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione apparente in punto di esigenze cautelari.

Al riguardo, lamenta come il Tribunale non abbia chiarito quali siano gli elementi fattuali, attuali e concreti, che giustifichino la misura di massimo rigore; in particolare, la motivazione sarebbe assente in punto di pericolo di inquinamento probatorio, a fronte di materiale di natura captativa e di persona offesa residente all’estero, di talché il pericolo di alterazione della prova dovrebbe essere finanche escluso.

La motivazione si rileverebbe come apparente, altresì, in punto di pericolo di reiterazione criminosa, per la quale il Tribunale ha fatto ricorso a espressioni suggestive, apodittiche e generiche, senza confrontarsi con le deduzioni difensive.

Inoltre, il Tribunale, nel costruire il giudizio di pericolosità, avrebbe evocato il mandato omicidiario come dato ascrivibile direttamente all’indagato, in modo non coerente col thema decidendum e la contestazione provvisoria; così come apparente risulterebbe la motivazione che valorizza il risalente precedente penale, la data di commissione del fatto e nella parte in cui esclude l’esistenza di dati positivi idonei a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elementi di contro specificamente allegati dalla difesa (quali la assenza di precedenti specifici, la stabile attività lavorativa, la convivenza more uxorio, la assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la positiva condotta tenuta successivamente alla condanna, che ha portato alla revoca della sorveglianza speciale, la restituzione della cauzione e la stabile dimora all’estero della persona offesa).

Richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente censura quindi la ordinanza impugnata nella parte in cui non ha reso motivazione congrua sulle condizioni di applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e sulle specifiche deduzioni difensive in punto di esigenze cautelari, di proporzione nonché di adeguatezza esclusiva della misura applicata.

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 275-bis, 292, comma 2, lett. c), e 125, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, censura la ordinanza nella parte in cui ha reso motivazione apparente e fondata su argomentazione generica circa la adeguatezza esclusiva e la proporzionalità della custodia in carcere: al riguardo, rileva come non sia resa una congrua e specifica motivazione in punto di inidoneità della gradata misura degli arresti domiciliari, eventualmente con presidio elettronico di controllo, avendo vieppiù il Tribunale valorizzato il sequestro di dotazioni di armi ovvero un elemento esterno al nucleo del procedimento e non confrontandosi con le deduzioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici e anche manifestamente infondati.

1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, omissis Rv. 280027 – 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, omissis, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, omissis, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, omissis, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, omissis, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251528 -01).

1.1.1. La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710 – 01).

1.1.2. Invero, poiché la funzione tipica dell’impugnazione è quella di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e, contemporaneamente, enucleare in modo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, omissis, Rv. 268822 – 01).

2. Ciò premesso, i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di ordine logico e per migliore intellegibilità della decisione – sono aspecifici e formulati con promiscua e generica deduzione cumulativa dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen.

2.1. A prescindere da tali rilievi, le censure riguardanti il percorso argomentativo posto dal Tribunale sono comunque prive della specificità necessaria, poiché non si confrontano in modo critico con le argomentazioni svolte.

Con detti motivi, il ricorrente meramente sollecita a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità.

2.1.1. Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente e privo di discrasie logiche, sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari, avendo il Tribunale preso anche in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle conclusioni attraverso un percorso logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità (vds. pagg. 5 e ss. e 16-17 della ordinanza impugnata).

2.1.2. In particolare, il Tribunale ha richiamato la ordinanza cautelare genetica, mostrando di condividere le argomentazioni spese dal primo giudice della cautela in ordine alla operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. (vds. pagg. 5 della ordinanza impugnata e 33 della ordinanza cautelare genetica).

2.1.2.1. Inoltre, il Tribunale, nella ordinanza impugnata, ha declinato all’attualità la duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., illustrando le ragioni per cui, nel caso di specie, il pericolo di reiterazione criminosa, oltre che concreto ed attuale, fosse da considerarsi oltremodo attuale ed esponenzialmente elevato (“al quadrato”): al riguardo, è stato dato rilievo ad elementi, quali l’inserimento della attività di recupero del credito nella mancata esecuzione di un mandato omicidiario, i collegamenti del G. con soggetti all’estero in grado di veicolare informazioni sulla vittima attraverso attività di osservazione e pedinamento, la recidiva reiterata (in relazione a condanne anche per reati associativi), indicativa della perdurante contiguità dell’indagato con strutture e metodi operativi propri della criminalità organizzata, la epoca recentissima del fatto, la dotazione di armi con matricola abrasa (vds. ancora pagg. 16-17 della ordinanza citata).

2.1.2.2. Parimenti, con motivazione ampia, compiuta e priva di aporie logiche, il Tribunale ha valutato anche il profilo della adeguatezza esclusiva della misura cautelare di massimo rigore, avvalorata dalla rilevanza del contributo prestato e dalla “ostinazione a delinquere fino alla recente acquisizione di una corposa dotazione armata”. In particolare, il rinvenimento, nella disponibilità dell’indagato, in occasione della esecuzione della ordinanza cautelare, in esito a perquisizione domiciliare, di due pistole con matricola abrasa e numerose cartucce ha costituito indice ‘autoevidente’ di estrema attualità e concretezza di recidiva specifica ed al contempo neutralizzante la portata degli elementi positivi dedotti dalla difesa (vds. ancora pag. 17 della ordinanza citata).

2.1.2.3. Tali considerazioni hanno portato il Tribunale a ritenere, vieppiù, non adeguata la gradata misura degli arresti domiciliari, quand’anche accompagnata da dispositivo elettronico di controllo, in quanto non idonea a monitorare, a rilevare tempestivamente ed a prevenire i contatti con il “reticolo di relazioni criminose” che l’indagato vanta, nonché proporzionata alla “notevole gravità del fatto” ed alla sanzione in concreto irrogabile (vds. pag. 17 della ordinanza citata).

2.1.2.4. Si tratta di motivazione congrua e logica, nonché aderente alle risultanze processuali, con cui il Tribunale ha altresì spiegato le ragioni per cui gli elementi dedotti dalla difesa non sono idonei a superare la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Inoltre, anche l’argomentazione portata in ricorso, secondo cui, nel costruire il giudizio di pericolosità, il Tribunale avrebbe evocato il mandato omicidiario, non coerente col thema decidendum e la contestazione provvisoria, risulta eccentrica rispetto alla trama argomentativa, oltre che affetta da un profilo di manifesta infondatezza laddove assume essere precluso trarre elementi di giudizio in ordine alle esigenze cautelari da fatti diversi rispetto a quelli contenuti nella contestazione provvisoria.

Di contro, la riferibilità del proposito omicidiario al G., già oggetto delle rivelazioni del Cardaci, è risultata riscontrata dagli esiti delle intercettazioni, riportate anche nella ordinanza cautelare genetica (vds pag. 15 della ordinanza citata) e correttamente dunque tali evidenze sono state valorizzate al fine di delineare la personalità dell’indagato e nell’argomentazione con cui si è ritenuta non superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

2.1.2.5. La decisione risulta altresì conforme al principio di diritto secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, omissis; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, omissis, Rv. 282004 – 01).

Inoltre, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, predicata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle di cui all’art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio (Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, omissis, Rv. 287813 – 03).

2.2. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle esposte nella memoria di replica depositata dal difensore.

3. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 18/06/2026

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