Cass. pen., sez. V, 8/10/2025 (ud. 8/10/2025, dep. 13/11/2025), n. 37093 (Pres. Pezzullo, Rel. Masini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la parte civile abbia interesse, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, assolveva l’imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. dal delitto di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore della parte civile il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la parte civile non ha interesse, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, a ricorrere avverso la sentenza con la quale sia stata dichiarata la non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, in quanto priva di effetti pregiudizievoli per detta parte nel giudizio civile secondo quanto previsto dall’art. 651-bis cod. proc. pen. in tema di efficacia della sentenza in sede civile quanto a sussistenza, illiceità penale del fatto e commissione dello stesso da parte dell’imputato (sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018; Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017).
I risvolti applicativi
La parte civile non ha interesse a ricorrere nel caso in cui sia dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto in assenza di impugnazione da parte del p.m., poiché tale sentenza non produce effetti pregiudizievoli nel giudizio civile ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p.[1].
[1]Ai sensi del quale: “1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.





