Cass. pen., sez. I, 22/05/2026 (ud. 22/05/2026, dep. 30/07/2026), n. 29051 (Pres. Santalucia, Rel. Mattei)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la nomina del difensore di fiducia, da parte dell’imputato nel corso del giudizio di cognizione, possa avere efficacia anche nella fase dell’esecuzione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Magistrato di sorveglianza di Catania rigettava un’istanza di pagamento rateale di una pena pecuniaria.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato, pur a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell’autonoma e distinta fase dell’esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata a seguito dell’irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; Sez. 4, n. 28950 del 11/04/2002).
I risvolti applicativi
La nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di cognizione non si estende alla distinta fase esecutiva, instaurabile solo a seguito dell’irrevocabilità della sentenza.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29051 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MATTEI SILVIA
Data Udienza: 22/05/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. M., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 09/02/2026 del Magistrato di sorveglianza di Catania
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. L’avv. G. M., nell’interesse di P. M., presentava alla Procura della Repubblica di Catania istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza “in quanto il sedicente avvocato (non è allegata la procura rilasciata dal reo per la presentazione dell’odierna istanza) non ha allegato documentazione volta a provare lo stato di indigenza del reo”. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva opposizione e il magistrato, con ordinanza del 9 febbraio 2026, dichiarava inammissibile l’opposizione per mancanza di procura.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia violazione di legge, non essendo richiesta una procura nel caso in esame, nel quale la norma prevede che l’ordine di esecuzione di pene pecuniarie sia notificato all’interessato
e al difensore per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio di cognizione. Osserva che la previsione della notifica al difensore che ha assistito nella fase di cognizione non avrebbe senso ove fosse necessario il conferimento di nuova procura e che alla fattispecie è estendibile la giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento all’art. 656, comma 5 cod. proc. pen., relativo alla notifica dell’ordine di esecuzione di pene detentive, ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia della fase di cognizione operi anche in quella esecutiva, in deroga alla regola generale.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rilevato che la nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato nel corso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell’autonoma e distinta fase dell’esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata a seguito dell’irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307; Sez. 4, n. 28950 del
11/04/2002, Rv. 222225; del 11/04/2002). Tanto coerentemente con la previsione generale dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui “la nomina” del difensore di fiducia “è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore
…”. Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell’esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629).
Una deroga è, però, prevista per l’esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Infatti, tale norma, regolando la materia dell’ordine di esecuzione al quale deve accompagnarsi il decreto che lo sospende in ragione della possibilità di presentare nei termini indicati la richiesta di misure alternative, prevede specificatamente che i due provvedimenti siano notificati, oltre che al condannato, anche al difensore della fase di cognizione, ove non sia sopraggiunta una diversa nomina nella fase dell’esecuzione ormai in corso. La deroga di cui trattasi, per la specificità della sua ratio, non si applica alle procedure esecutive diverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270071).
Nel caso in esame, tuttavia, sia il tenore letterale dell’art. 660, comma 2 cod. proc. pen., sia la ratio della norma inducono a ritenere che la deroga alla disciplina generale si applichi anche all’ipotesi oggi
in esame.
E infatti, il testo dell’art. 660, comma 2, è del tutto sovrapponibile a quello dell’art. 656, comma 5 cod. proc. pen. Entrambi, infatti, prevedono che l’ordine di esecuzione sia notificato “al condannato e a difensore nominato per la fase di esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio”. Comune è anche la ratio delle sue norme. Entrambe prevedono termini stringenti per richiedere, l’una (art. 656, comma 5 cod. proc. pen.), le misure alternative alla detenzione, l’altra (art. 660, comma 2 cod. proc. pen.), la rateizzazione della pena pecuniaria. La possibilità di notifica al difensore della fase di cognizione, in assenza di nomina per la fase esecutiva, è volta proprio ad agevolare ed accelerare la formulazione delle istanze previste dalle due norme, per evitare decadenze.
Quanto esposto induce a ritenere che le due fattispecie siano assimilabili e, quindi, che sia estendibile all’ipotesi in esame, la deroga al principio generale già riconosciuta per l’art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
Può, quindi, affermarsi che si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 660, comma 2 cod. proc. pen. il principio previsto dall’art. 656, comma 5 cod. proc. pen., secondo il quale l’ordine di esecuzione della
condanna a pena pecuniaria deve essere notificato al condannato e al difensore nominato nella fase di esecuzione o, in difetto di specifica nomina, a quello che lo ha assistito nella fase del giudizio di cognizione.
2. Da quanto esposto, consegue che il Magistrato di sorveglianza di Catania è incorso in violazione di legge per la parte in cui, nell’ordinanza del 9 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento del 2 febbraio 2026 per mancanza di procura del difensore istante, trascurando di considerare che l’avvocato era quello che aveva assistito il condannato nella fase di cognizione, il quale, quindi, in mancanza di nuova nomina per la fase esecutiva, non necessitava di apposita procura.
3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania perché rivaluti l’istanza alla luce dei principi menzionati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
Così è deciso, 22/05/2026





