Cass. pen., sez. IV, 20/06/2025 (ud. 20/06/2025, dep. 25/08/2025), n. 29679 (Pres. Dovere, Rel. Dawan)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto preclude la rilevabilità, nel corso delle successive fasi del procedimento, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell’invalidità derivata degli atti compiuti nell’udienza di convalida.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Brescia confermava le ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, che rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’indagato la quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione per il mancato accertamento della nullità ex art. 178, lett. c), 180, 390, comma 2 e 391 cod. proc. pen., in relazione alla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida al difensore di fiducia nominato in atti.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto preclude la rilevabilità, nel corso delle successive fasi del procedimento, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell’invalidità derivata degli atti compiuti nell’udienza di convalida: ciò in ragione della totale autonomia della fase della convalida dell’arresto rispetto alle fasi successive, con la conseguenza che un’eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen., non riverberandosi sul giudizio che segue (Sez. 3, n. 36945 del 22/02/2019).
I risvolti applicativi
La mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto impedisce di far valere successivamente le nullità relative alla costituzione delle parti e agli atti dell’udienza di convalida.





