Cass. pen., sez. V, 8/05/2026 (ud. 8/05/2026, dep. 20/05/2026), n. 18201 (Pres. Scarlini, Rel. Morra)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di un’azione civile risarcitoria nei confronti del magistrato siano, di per sé, sufficienti a integrare una causa di ricusazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Lecce dichiarava l’inammissibilità di una richiesta di ricusazione avanzata nei confronti di un Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione perché la Corte territoriale salentina aveva ritenuto l’ultima istanza di ricusazione proposta come reiterativa di una precedentemente presentata, mentre in realtà vi era un elemento nuovo e diverso costituito dalla denuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti della Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di un’azione civile risarcitoria nei confronti del magistrato non sono, di per sé, sufficienti a integrare una causa di ricusazione, trattandosi di iniziative unilaterali riferibili alla parte e non al giudice; la grave inimicizia rilevante ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. deve invece essere reciproca e radicata in rapporti personali di carattere privato, estranei al processo, e non può essere desunta dal solo trattamento processuale riservato alla parte, ancorché da questa percepito come indice di ostilità (Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018).
I risvolti applicativi
La proposizione di denuncia penale o azione civile risarcitoria nei confronti del magistrato non integra automaticamente causa di ricusazione ex art. 37 c.p.p., essendo necessaria la sussistenza di una grave inimicizia reciproca, fondata su rapporti personali estranei al processo e non desumibile dal solo contegno processuale del giudice.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 18201
Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MORRA MARIO
Data Udienza: 08/05/2026
Data Deposito: 20/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
L. V., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 22/12/2025 della Corte di appello di Lecce
Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ricusazione avanzata da V. L. nei confronti del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, dinanzi alla quale pende procedimento penale nei confronti del ricorrente.
La Corte ha rilevato che l’istanza di ricusazione fosse reiterativa di precedenza istanza già dichiarata inammissibile e, in ogni caso, che con la stessa il L. lamentasse esclusivamente la illegittimità di ordinanze pronunciate dal Giudice dell’udienza preliminare, inerenti alle funzioni processuali e di governo dell’udienza esercitate, come tali non legittimanti una richiesta di ricusazione.
2. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio procuratore speciale, V. L. articolando sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.) perché, nonostante la richiesta di partecipazione al procedimento di ricusazione (presentata in data 4.12.2025), l’istanza era stata decisa dalla Corte di appello senza la convocazione e dunque la partecipazione delle parti;
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione perché la Corte di appello di Lecce aveva ritenuto l’istanza di ricusazione del 4.12.2025 come reiterativa di quella precedentemente presentata il 23.10.2025, mentre in realtà vi era un elemento nuovo e diverso costituito dalla denuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti della Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce.
2.3. Con il terzo motivo vengono reiterati i primi due motivi di ricorso.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha rilevato l’abnormità degli atti processuali che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce aveva posto in essere e della loro valenza quali atti di grave inimicizia nei confronti del ricorrente. Si deduce altresì l’abnormità dello stesso contenuto dell’ordinanza impugnata perché la Corte di appello non avrebbe letto il contenuto dell’atto di ricusazione del 4.12.2025.
2.5. Il quinto motivo è nuovamente reiterativo del primo motivo, lamentando il ricorrente che la sua istanza di partecipazione all’udienza di ricusazione non sarebbe stata esaminata, il che avrebbe violato l’art. 111 Cost. e 6 Cedu.
2.6. Con il sesto motivo viene lamentata l’infondatezza e la sproporzione della sanzione di euro 1550 alla quale il ricorrente è stato condannato in conseguenza dell’inammissibilità dell’istanza di ricusazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate e non correlate ai presupposti normativi che consentono la ricusazione del giudice.
2. Il primo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perché sovrapponibili, sono manifestamente infondati.
La censura, relativa alla mancata convocazione delle parti, non si confronta infatti la disciplina dettata dall’art. 41 cod. proc. pen., che impone la declaratoria de plano dell’inammissibilità dell’istanza quando essa sia manifestamente infondata o comunque priva dei requisiti necessari. In tal caso, infatti, il legislatore distingue nettamente la fase del vaglio preliminare di ammissibilità dalla decisione sul merito della ricusazione, prevedendo soltanto per quest’ultima le forme camerali partecipate.
Anche la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente sottolineato che l’istanza di ricusazione manifestamente infondata, al pari di quella carente dei presupposti formali, deve essere dichiarata inammissibile con procedura de plano, senza fissazione di udienza e senza avviso alle parti (Sez. 6, n. 38796 del 28/10/2025, Russo, Rv. 288966-01; Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, omissis, Rv. 270770-01).
Ne consegue che nessuna violazione del contraddittorio o dei parametri evocati negli artt. 111 Cost. e 6 CEDU è ravvisabile nel caso di specie, essendo la decisione assunta secondo il modulo procedimentale espressamente previsto.
3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono, del pari, inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
Essi muovono dall’assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe erroneamente reputato la nuova istanza meramente riproduttiva di quella già dichiarata inammissibile e, comunque, non avrebbe colto la valenza, quali indici di grave inimicizia, sia della denuncia-querela presentata nei confronti del giudice, sia dei provvedimenti processuali e delle modalità di gestione dell’udienza preliminare.
Va, innanzitutto, ribadito che i provvedimenti adottati dal giudice nell’esercizio delle funzioni processuali, così come le determinazioni inerenti alla direzione e al governo dell’udienza, anche quando siano ritenuti dalla parte erronei, abnormi o lesivi del diritto di difesa, non valgono di per sé a integrare alcuna delle tassative ipotesi di ricusazione previste dall’ordinamento. L’istituto non è infatti utilizzabile quale rimedio surrettizio avverso atti processuali reputati illegittimi, dovendo tali doglianze essere fatte valere nei modi ordinari previsti dal sistema delle impugnazioni. Ne consegue che le censure del ricorrente, tutte costruite sulla critica dell’operato processuale del giudice dell’udienza preliminare, risultano estranee al paradigma legale della ricusazione e, per ciò solo, inidonee a scalfire la correttezza della decisione impugnata.
Anche la presentazione di una denuncia-querela da parte del ricorrente nei confronti del giudice non può costituire elemento nuovo idoneo a fondare la ricusazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la presentazione di una denuncia penale o l’instaurazione di un’azione civile risarcitoria nei confronti del magistrato non sono, di per sé, sufficienti a integrare una causa di ricusazione, trattandosi di iniziative unilaterali riferibili alla parte e non al giudice; la grave inimicizia rilevante ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen. deve invece essere reciproca e radicata in rapporti personali di carattere privato, estranei al processo, e non può essere desunta dal solo trattamento processuale riservato alla parte, ancorché da questa percepito come indice di ostilità (Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, omissis, Rv. 273270-01).
Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto la seconda istanza di ricusazione reiterativa della prima, posto che la denuncia proposta dal ricorrente contro il giudice dell’udienza preliminare non mutava la natura delle deduzioni difensive, sempre incentrate su asserite illegittimità di atti processuali.
In tale contesto, generiche si appalesano anche le deduzioni circa la pretesa mancata lettura degli atti da parte della Corte di appello, giacché il provvedimento impugnato ha chiaramente posto in evidenza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, sia il carattere reiterativo dell’istanza, sia soprattutto l’estraneità delle ragioni addotte al catalogo legale delle cause di ricusazione e ciò è sufficiente a sorreggere la declaratoria di inammissibilità, restando assorbita ogni ulteriore doglianza sul preteso novum allegato dal ricorrente.
4. Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo, relativo alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione. La Corte di appello ha dato conto delle ragioni giustificative della determinazione adottata, valorizzando la riproposizione di una ulteriore istanza fondata su ragioni estranee a quelle consentite dall’ordinamento.
Tanto basta a rendere intelligibile l’esercizio del potere discrezionale demandato al giudice, secondo il principio per cui, in materia di ricusazione, l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell’istanza richiede una motivazione idonea a giustificare la determinazione concretamente adottata (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, omissis, Rv. 264989-01).
5. All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione di una sanzione al ricorrente, ritenuta congrua, di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 08/05/2026





