La competenza territoriale nei reati connessi si determina in base alla contestazione del pubblico ministero?

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Cass. pen., sez. I, 28/04/2026 (ud. 28/04/2026, dep. 16/07/2026), n. 26716 (Pres. De Marzo, Rel. Zoncu)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determini avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Se il Tribunale di Ancona dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Macerata, dal canto suo, il Giudice per le indagini preliminari di Macerata, su richiesta del pubblico ministero, rimetteva gli atti alla Cassazione, disponendo il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen., ma la Corte di legittimità, a sua volta, dichiarava inammissibile siffatto rinvio pregiudiziale.

Conseguentemente, come da indicazioni del medesimo Supremo Consesso, il Giudice sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo la competenza del Tribunale di Ancona.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva competente il Tribunale di Ancona.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018; ed anche Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024).

I risvolti applicativi

Nei reati connessi, la competenza territoriale si determina sulla base della contestazione del pubblico ministero, salvo che essa presenti errori macroscopici e immediatamente percepibili.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 26716 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: ZONCU MARIA GRECA

Data Udienza: 28/04/2026

Data Deposito: 16/07/2026

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevato da:

Gup Macerata

avverso l’ordinanza del 28/01/2026 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Macerata

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che ha chiesto determinarsi la competenza in capo al Tribunale di Ancona

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza resa in data 27 maggio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente, per quanto qui interessa, quanto ai reati di cui ai capi 1) e 66), il Tribunale di Macerata.

2. Il Giudice per le indagini preliminari di Macerata, su richiesta del pubblico ministero, rimetteva gli atti a questa Corte disponendo il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen.

3. Questa Corte, con sentenza n. 41518 del 25/09/2024, dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale, in ragione del principio per cui è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l’unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Gip, Rv. 286438 – 01).

4. Conseguentemente, come da indicazioni di questa Corte, il Giudice ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo la competenza del Tribunale di Ancona con riferimento al delitto sub 1) cioè al reato associativo e al reato contestato sub 66) a P. R..

Quanto al reato associativo evidenziava la connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. con reati fine di bancarotta, il primo dei quali, a parità di gravità, è quello contestato sub capo 41), contestato come commesso in Ancona;

pertanto, in ragione del criterio di determinazione della competenza per connessione, competente a conoscere dei reati connessi è l’autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere del reato più grave, ovvero, a pari gravità, di quello commesso per primo.

Il Tribunale di Ancona non ha ritenuto provata la connessione, nonostante tale valutazione debba essere espressa in ragione della imputazione, così come formulata; ha poi ritenuto che il reato sub 41) sia stato commesso senza alcun apporto della associazione e, ciononostante, le somme distratte dal fallimento siano state versate ad alcuni degli associati.

Per contro, il Tribunale di Ancona ritiene determinanti per individuare la competenza anche per il reato associativo i reati sub 33, 34 e 35 contestati all’imputato C..

Inoltre, il Tribunale ha escluso la rappresentazione della volontà in capo agli associati di commettere il reato sub 41), esprimendo così un giudizio che involve il merito della vicenda, non fermandosi alla mera disamina dei capi di imputazione.

Il Tribunale poi ha escluso la possibilità di determinare la competenza per connessione in ragione del fatto che la associazione ha mutato composizione in un momento successivo alla consumazione del reato fine, determinativo della competenza.

Quanto, poi, al capo 66) la determinazione in capo alla AG di Macerata è priva di giustificazione, poiché, sostiene il Giudice, si tratta di reato di riciclaggio che si consuma nel luogo ove risultano pervenute le somme illecite, che è Ancona.

2. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha chiesto determinarsi la competenza in capo al Tribunale di Ancona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La competenza si deve determinare in capo al Tribunale di Ancona.

Certamente sussiste una condizione di conflitto poiché due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Del medesimo conflitto, sollevato in relazione al medesimo procedimento penale, sollevato da altre autorità giudiziarie, variamente individuate come competenti dalla sentenza del Tribunale di Ancona, questa Corte si è già occupata con le sentenze nn. 30393/2024, 18384/2025 e 36673/2025 individuando in tutti i casi la competenza in capo al Tribunale di Ancona.

Il criterio utilizzato dal Giudice di Macerata per determinare la competenza, in ragione della pluralità di reati contestati, è quello della connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. fra il reato associativo e i reati fine, in ragione di quanto prospettato dal pubblico ministero nel capo di imputazione.

E ciò del tutto correttamente, in ragione di un principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, omissis, Rv. 273484 – 01; ed anche Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Rv. 287050 – 02).

La contestazione associativa è così descritta nel capo di imputazione :«perché di associavano tra loro, impegnando una pluralità di società e imprese allocate in Italia e all’estero al fine di consumare una serie indeterminata di reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego»; è dunque evidente, per la stessa ricostruzione della fattispecie il rapporto finalistico del reato associativo con i reati fine, il più risalente dei quali – a parità di gravità – è quello contestato al capo 41), commesso in Ancona, che dunque determina la competenza per territorio.

Emerge dalla lettura del capo di imputazione, infatti, che il reato associativo è stato commesso per eseguire i reati fine e, dunque, individua fra gli stessi la connessione finalistica di cui all’art 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

È poi del tutto irrilevante che non vi sia identità di autori fra reati fine e reato mezzo in quanto in tema di competenza, non è richiesto, per la configurabilità della connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, che sussista identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di altro reato. (Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, omissis, Rv. 288847 – 01).

Quanto al capo 66) per il quale è stato analogamente sollevato conflitto di competenza dal Giudice di Macerata, è condivisibile il rilievo secondo il quale il locus commissi delicti del reato di riciclaggio è quello in cui sono pervenute le somme inviate tramite bonifico, apparentemente in pagamento di fatture, in realtà emesse per operazioni inesistenti, cioè Ancona, luogo ove era stato aperto il conto corrente postale sui cui è pervenuto il primo dei bonifici in questione; è del resto insegnamento di questa Corte che il delitto di riciclaggio si consumi al momento e nel luogo in cui si abbia a realizzare l’effetto dissimulatorio a cui tendono le condotte tipiche della sostituzione o del trasferimento, o, ancora, una o più delle altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Rv. 264497).

In ragione di quanto più sopra osservato, dunque, la competenza deve individuarsi in capo al Tribunale di Ancona, cui si dispone la trasmissione degli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così è deciso, 28/04/2026

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