Cass. pen., sez. fer., 19/08/2025 (ud. 19/08/2025, dep. 20/08/2025), n. 29615 (Pres. Di Stefano, Rel. Perrotti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la competenza per l’accertamento della minore età dell’imputato è assegnata al giudice minorile, anche quando il dubbio sulla età minore dell’imputato sia sorto innanzi alla magistratura ordinaria.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Milano confermava un provvedimento emesso dal Tribunale del medesimo circondario, con cui l’imputato era stato riconosciuto colpevole per un caso di reato di tentata rapina impropria.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, una volta fatto presente che la “violazione della competenza del Tribunale per i minorenni, di natura funzionale ed esclusiva, comporta la nullità assoluta della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio” (in tal senso Sez. 3, n. 1566 del 03/12/2021; Sez. 3, n. 54996 del 19/10/2016; sotto la vigenza del codice di rito abrogato, Sez. 2, n. 12503 del 30/06/1986), si affermava che, visto che dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del D.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l’accertamento della minore età dell’imputato è assegnata al giudice minorile, quale giudice specializzato, se ne faceva conseguire da ciò che il dubbio sulla età minore dell’imputato, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, comporta la cessazione della competenza del giudice ordinario e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull’età, rilevandosi al contempo che l’esito di tale procedimento incidentale determina in via alternativa, o la competenza del giudice ordinario quando venga accertata la maggiore età, con la prosecuzione del procedimento principale e l’utilizzabilità, quindi, di tutta l’attività processuale già svolta, ovvero, nel caso contrario, la competenza del Tribunale per i minorenni, con la conseguenza che il procedimento principale deve essere trattato ex novo davanti al Tribunale specializzato (Sez. 2, n. 41934 del 21/06/2017; Sez. 6, n. 22536 del 22/01/2003).
Dunque, spettando, in virtù del combinato disposto processuale sopra indicato, al giudice minorile e non al giudice ordinario il relativo accertamento, all’esito del quale si sarebbe dovuta rivalutare la questione della competenza del giudice specializzato, i giudici di piazza Cavour, in conseguenza di ciò, disponevano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, per l’ulteriore corso.
I risvolti applicativi
La competenza per l’accertamento della minore età dell’imputato è assegnata al giudice minorile, quale giudice specializzato, anche qualora il dubbio sulla età minore dell’imputato sia sorto innanzi alla magistratura ordinaria.






