Cass. pen., sez. II, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 1/10/2026), n. 35175 (Pres. Pellegrino, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la Corte di legittimità possa effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Lecce dichiarava l’estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di truffa, mentre confermava la condanna per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto e/o smarrimento.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della provenienza delittuosa del titolo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, atteso che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate o indicate, in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015).
I risvolti applicativi
Alla Corte di legittimità è preclusa ogni valutazione di merito sulla capacità dimostrativa di prove e indizi, essendo il suo sindacato limitato alla tenuta logica del percorso argomentativo e all’aderenza alle fonti di prova che, se travisate, vanno allegate o indicate stante il principio di autosufficienza.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35175 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 17/09/2026
Data Deposito: 01/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. F., nato a … il …
avverso la sentenza del 10/04/2026 della Corte d’appello di Lecce
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello concludeva, con requisitoria scritta, chiedendo di annullare la sentenza limitatamente alla affermazione di responsabilità penale con condanna ad un anno di reclusione, senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce dichiarava l’estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di truffa ascritto a F. B. mentre confermava la condanna per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto e/o smarrimento.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di F. B. che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all’errata individuazione dell’imputazione ed all’omessa pronuncia sulla invocata prescrizione: la Corte di appello avrebbe erroneamente riportato in epigrafe – e considerato ai fini del computo della prescrizione – i reati di truffa e ricettazione relativi al procedimento n. … RGNR contestati al B. F. ed al B. Roberto; tale procedimento era stato riunito a quello recante n. … RGNR a carico del solo B. F.. Per i reati contestati nel proc. n. … il Tribunale aveva pronunciato sentenza di prescrizione (per il reato di truffa) e di assoluzione (per il reato di ricettazione), sicché si procedeva solo per il reato di ricettazione contestato nel proc. ….
Ebbene: nelle conclusioni scritte depositate per l’udienza del 25/11/2025 la difesa avrebbe rilevato l’erronea indicazione delle imputazioni contenuta nel decreto di citazione a giudizio in appello, eccependo l’intervenuta prescrizione non solo della truffa, ma anche della residua ricettazione consumata alla fine dell’anno 2015 e considerata attenuata ai sensi dell’allora vigente art. 648, secondo comma, cod. pen., circostanza questa che avrebbe contratto il tempo di prescrizione. In sintesi, si deduceva che la Corte territoriale non avrebbe considerato la deduzione difensiva e non avrebbe individuato correttamente il tempo di consumazione del reato omettendo di dichiarare l’estinzione del reato di ricettazione per prescrizione;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della provenienza delittuosa del titolo: il mero possesso di un assegno smarrito integrerebbe, al più, un illecito civile o la fattispecie depenalizzata di appropriazione di cose smarrite ma non potrebbe costituire il presupposto del delitto di ricettazione; a ciò si aggiungeva che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza dell’elemento soggettivo che non sarebbe deducibile dall’utilizzo del titolo illecito in una transazione caratterizzata dal fatto che il B. aveva fornito al venditore i propri dati personali; tale comportamento sarebbe infatti incompatibile con la consapevolezza di detenere un assegno provento di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va preliminarmente evidenziato che le originarie imputazioni ascritte a F. B. risultano essere quattro, e precisamente:
a) proc. RG n. …: artt. 110, 640 cod. pen. in danno in G. M. (capo A): in primo grado, nei confronti dell’imputato è stata emessa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in conseguenza di rimessione di querela;
b) proc. RG n. …: artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. in danno di L. S. (capo B): in primo grado, nei confronti dell’imputato è stata emessa
sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;
c) proc. RG n. …: art. 640 cod. pen. in danno di R. R. (capo A):in primo grado l’imputato è stato condannato; in secondo grado è stata emessa sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato;
d) proc. RG n. …: art. 648 cod. pen. in danno di R. R. (capo B): in primo grado l’imputato è stato condannato previo riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 648 cpv., cod. pen.; in secondo grado la condanna è stata confermata con riduzione della pena ad anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa.
I due procedimenti risultano essere stati riuniti già in sede di giudizio di primo grado.
Il presente gravame afferisce esclusivamente alla condanna per il reato di ricettazione commesso in danno di R. R. (punto d del sopra indicato elenco).
3. Il secondo motivo – che viene trattato in via preliminare per ragioni di ordine logico – non supera la soglia di ammissibilità in quanto propone una non consentita istanza di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove in ordine alla conferma della responsabilità del B. senza indicare vizi decisivi
compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, atteso che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate o indicate, in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, omissis, Rv. 253774-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello, valutando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ha persuasivamente ritenuto che non poteva ritenersi che il B. non avesse la consapevolezza della illecita provenienza dell’assegno, tenuto conto del fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere nel possesso esclusivo della persona titolare del conto o della persona da questi delegata.
E’ altresì escluso che si versi in un caso di irrilevanza penale della condotta contestata tenuto conto che la stessa risale ad un periodo “precedente” all’intervento di depenalizzazione effettuato dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 e che, in relazione a tale periodo, la Corte di Cassazione ha stabilito, con giurisprudenza che si condivide, che la provenienza da delitto dell’oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l’eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non
assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, omissis, Rv. 267034-01, in fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet
denunciato smarrito, nella quale la Cassazione ha evidenziato l’irrilevanza dell’intervenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 627 cod. pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270220-01; Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, omissis, Rv. 281859-01).
4. Anche il primo motivo che deduce l’omessa valutazione della memoria con cui si eccepiva il decorso del termine di prescrizione, anche tenuto conto del riconoscimento dell’attenuante della lieve entità della ricettazione non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
Preso atto che il deposito della memoria è riferito ad una udienza non esistente (in ipotesi celebrata il 25 novembre 2025) che, comunque, non si rinviene in atti, il Collegio rileva che la Corte d’appello, come si evince con chiarezza dalla motivazione di entrambe le sentenze di merito, ha confermato la
condanna esclusivamente per il reato di ricettazione (capo B) contestato nel procedimento n. … del … RGNR a carico del solo B. F..
Ebbene, in relazione a tale reato, dalla motivazione della sentenza di primo grado (pag. 3), emerge con chiarezza che lo stesso è stato consumato alla fine dell’anno 2015: è in tale data, infatti, che il ricorrente – secondo quanto emerge dalle dichiarazioni raccolte – aveva consegnato a R. R. un assegno
postdatato di 487,39 denunciato smarrito da E. D’A. che aveva affermato di avere perso il carnet di assegni verso la fine dell’anno 2015 (il D’A. aveva affermato che tutti gli assegni erano in bianco sebbene fosse stata apposta la firma di traenza).
Ebbene, individuando il tempus commessi delicti nel dicembre 2015 la prescrizione della ricettazione risulta essere decorsa il 1° dicembre 2025 cui, tuttavia, devono essere aggiunti 183 giorni di sospensione ordinaria (64 gg. per sospensione COVID e 119 gg. per differimento dell’udienza del 07/10/2021 al 03/02/2022, disposta su richiesta della difesa), il che consente di individuare il termine finale nel 2 giugno 2026, data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello che risulta pronunciata il 10 aprile 2026.
Tenuto conto della inammissibilità del ricorso, la prescrizione non deve essere dichiarata in questa sede: si ribadisce infatti che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, omissis, Rv. 199903-01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01).
5. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.




