In tema di ricusazione, la mancata allegazione contestuale della documentazione può essere sanata richiedendo la possibilità di assumere informazioni?

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Cass. pen., sez. III, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35639 (Pres. Ramacci, Rel. Verderosa)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di ricusazione, la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione, contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di Appello competente, possa essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile un’istanza di ricusazione di un giudice del Tribunale di Como proposta dagli imputati.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricusazione, la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell’ipotesi in cui la Corte di appello, delibata l’ammissibilità dell’istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021).

I risvolti applicativi

In tema di ricusazione, l’inosservanza dell’obbligo di allegazione documentale contestuale al deposito dell’atto ex art. 41, comma 1, c.p.p.[1], stabilito a pena di inammissibilità, non è sanabile invocando i poteri istruttori di cui all’art. 41, comma 3, c.p.p.[2], in quanto l’assunzione di opportune informazioni è riservata esclusivamente alla fase di esame del merito successiva al vaglio positivo di ammissibilità della domanda.

[1]Ai sensi del quale: “Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 38 ovvero quando i motivi addottati sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611”.

[2]Secondo cui: “Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 35639 Anno 2026

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: VERDEROSA PIA

Data Udienza: 17/09/2026

Data Deposito: 08/10/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D. V. nato a … il …

D. C. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 08/05/2026 della Corte d’appello di Milano

Udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 08.05.2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione del giudice dott.ssa A. M. del Tribunale di Como, proposta dagli imputati V. D. e C. M. D.. La Corte di appello ha ritenuto l’istanza di ricusazione non documentata e, in ogni caso, manifestamente infondata, in quanto la dott.ssa V. D. P. è giudice del dibattimento nel processo a cui si riferisce la ricusazione, RGNR …, mentre è stata giudice dell’udienza predibattimentale nel solo processo RGNR …, promosso nei confronti dei medesimi imputati ma che non risulta avere lo stesso oggetto.

2. Avverso la predetta ordinanza, V. D. e C. M. D., tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, violazione di legge. La difesa osserva che la vicenda è semplice, ma a causa di un difetto di produzione di documenti, non è stata compresa dalla Corte di appello di Milano. Evidenzia che: 1) nel procedimento n. …RGNR, all’udienza predibattimentale del 4.12.2025 (celebrata dal giudice B.) era stata emessa sentenza predibattimentale per alcuni capi di

accusa e, per altri, disposta la prosecuzione del giudizio nei confronti degli odierni imputati per l’udienza del 9/3/2026, originariamente fissata dinanzi alla dott.ssa D. P.; 2) nella stessa data, 9.3.2026, era stata fissata udienza predibattimentale in altro procedimento, precisamente il n. …RGNR, nei confronti di D. e D., sempre dinanzi al dott.ssa D. P.; 3) la contestazione ex art. 659 cod. pen. era esattamente la medesima nei due procedimenti, anche se nel procedimento n….RGNR agli odierni imputati erano contestati anche altri reati; 4) il 9 marzo 2026, l’udienza predibattimentale

nel procedimento nr. …RGNR è stata celebrata dalla dott.ssa M., che ha tenuto anche l’udienza dibattimentale nel procedimento n. … RGNR. La difesa sottolinea, quindi, che la dott.ssa M., quale giudice del predibattimento, ha avuto ampia conoscenza dei documenti estratti dal fascicolo per le indagini preliminari dell’altro procedimento (… RGNR) da cui deriva l’incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. della dott.ssa M. a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento nel proc. n. … RGNR.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto la Corte di appello ha fatto corretto governo di noti principi di legittimità (cfr. ad es. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27977 del 15/06/2021 omissis, Rv. 281682) secondo cui è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione.

4. In data 11.9.2026, il difensore di D. ha depositato una memoria in cui, in relazione alla tempestività della dichiarazione di ricusazione, ha evidenziato come risulta provato per tabulas che all’interno del fascicolo dell’udienza predibattimentale del proc. n. …RGNR si trovassero numerosissimi atti facenti parte del fascicolo delle indagini preliminari del processo … RGNR.

Si insiste, pertanto, sull’incompatibilità del giudice M. per aver celebrato l’udienza predibattimentale del proc. n. … RGNR e l’udienza dibattimentale del proc. … RGNR, evidenziando come la Corte di appello aveva potuto prendere conoscenza di tutti gli atti dopo la trasmissione da parte del Tribunale di Como, venendo meno l’onere di allegazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L’ordinanza impugnata, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della istanza di ricusazione si fonda principalmente sulla mancata allegazione di documenti rilevanti ai fini della valutazione sulla ricorrenza della denunciata causa di incompatibilità.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità, che l’art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto dell’art. 38, comma terzo, cod. proc. pen., si applica anche come conseguenza della mancata produzione dei documenti idoneia comprovare l’esistenza della causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l’esercizio di tale strumento processuale (Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324 – 01, in fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte di appello, pur disponendo degli atti del processo, irritualmente trasmessi dal giudice ricusato, aveva dichiarato

inammissibile l’istanza per mancanza della documentazione a sostegno; principio ribadito da Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, omissis, Rv. 279797 – 01, che ha precisato che solo se l’omissione derivi da una situazione di oggettiva impossibilità di allegazione si giustifica una deroga alla preclusione; Sez. 2, n. 12739 del 25/2/2026).

Dunque, l’allegazione della documentazione posta a sostegno della istanza di ricusazione integra un requisito procedurale indispensabile ai fini della valutabilità nel merito della questione. Sicché, è da escludere che la Corte territoriale possa assumere d’ufficio le informazioni o la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., essendo pacifico che, in tema di ricusazione, la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell’ipotesi in cui la Corte di appello, delibata l’ammissibilità dell’istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, omissis, Rv. 281682 – 01).

La dichiarazione di ricusazione, invero, ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione e dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti (Sez. 5, n. 26437 del 26/3/2024; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, omissis, Rv. 277654; Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, omissis, Rv. 262052).

In conclusione, è onere della parte istante effettuare la produzione documentale a supporto dell’istanza stessa.

Nel caso in esame, la documentazione prodotta non era sufficiente a comprovare l’esistenza della causa di ricusazione dedotta, come la difesa stessa ha chiarito anche nel ricorso, quando afferma che «la vicenda è semplice ma, purtroppo, a causa di un difetto di produzione di documenti, non è stata compresa dalla Corte di appello».

E’ un dato incontestato, dunque, che la Corte di appello non abbia avuto a disposizione la documentazione su cui si fonda l’istanza di ricusazione né tantomeno è stata trasmessa dal Tribunale di Como. Infatti, alla Corte di appello non risultava neppure che il processo n. … RGNR fosse stato svolto dal giudice ricusato, poiché al contrario dal decreto di citazione a giudizio emergeva che era stato assegnato al giudice dott.ssa V. D. P..

2. In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che – apparendo evidente che hanno proposto il ricorso determinando le cause dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/09/2026

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