Cass. pen., sez. I, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 6/10/2026), n. 35463 (Pres. Calaselice, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale possa conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava ex tunc la misura di un affidamento in prova al servizio sociale.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di revoca dell’affidamento in prova.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la «revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura» (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025).
I risvolti applicativi
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire alla commissione di un reato non definitivo, purché il Tribunale di sorveglianza ne valuti l’incompatibilità in concreto con la prova e l’assenza del pericolo di recidiva con adeguata motivazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35463 Anno 2026
Presidente: CALASELICE BARBARA
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 10/07/2026
Data Deposito: 06/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato ad XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Genova
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, M.F. Loy, che ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava ex tunc la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concesso a XXXXXXXXXXXXXXXX in data il 30 aprile 2025 ed eseguita il 2 maggio 2025.
Richiamava a sostegno della decisione, in adesione alla motivazione con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva sospeso in via cautelativa detta misura alternativa, la segnalata violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in data 24 dicembre 2025, allorquando faceva ingresso, scavalcandone il cancello d’ingresso, nella proprietà di XXXXXXXXXXX XXXX e, brandendo un coltello di grosse dimensioni, minacciava di morte XXXXXXX XXXXX e i familiari di questi e qui si tratteneva, per una quindicina di minuti, fino a quando non era convinto ad andarsene. Il personale della locale Questura, intervenuto su richiesta dei familiari di XXXXXXX giungeva dopo che XXXXXXXX si era già allontanato, ma nella nota in data 3 gennaio 2026 segnalava che i testi ivi presenti avevano confermato l’accaduto, soggiungendo che l’aggressione aveva motivi passionali.
Tali condotte erano tali – ad avviso del Tribunale di sorveglianza – da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione.
2. XXXXXXXX ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. L. e denuncia la violazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) e il correlato vizio di motivazione, sia in punto di revoca della misura alternativa, sia in punto di decorrenza della stessa.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe valutato il fatto segnalato dalla Questura senza alcuna considerazione della memoria e dei relativi allegati depositata al Tribunale di sorveglianza in sede di decisione sulla revoca della misura che introducevano una ricostruzione alternativa dei fatti, così trascurando specifiche e potenzialmente decisive argomentazioni difensive.
Ciò anche avuto riguardo al fatto che la revoca era stata disposta ex tunc, senza alcun riguardo per il periodo di oltre otto mesi di misura alternativa svolta senza rilievi di sorta.
Limitandosi a valutare esclusivamente la gravità dei comportamenti che hanno dato luogo alla revoca, ha omesso di considerare il tempo apprezzabile durante il quale il ricorrente si è attenuto scrupolosamente alle prescrizioni.
3. Il Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 15 giugno 2026, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si indicato di seguito.
2. Il motivo riguardante la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di revoca dell’affidamento in prova è infondato.
2.1. Com’è noto, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che dette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, omissis, Rv. 275239 – 01). Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, omissis, Rv. 256479).
Si è altresì condivisibilmente chiarito che «La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura» (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, R., Rv. 289064 – 01).
2.2. Ribaditi detti principi, deve rilevarsi come l’ordinanza si sottragga alle censure sviluppate sul punto in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento in prova – contrariamente a quanto lì sostenuto – non è stata disposta automaticamente e quale mera conseguenza della circostanza, pur non ininfluente, che il condannato aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura, ma ha posto in appropriato risalto la condotta trasgressiva dell’affidato e, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto tale comportamento chiaro sintomo dell’allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e reputato la prova, ormai, fallita. Del resto, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01).
3. È, invece, fondato il motivo di ricorso relativamente alla decorrenza della revoca.
3.1. In materia la giurisprudenza di legittimità è costante nell’ammonire che il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, omissis, Rv. 282007; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, omissis, Rv. 259474).
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potrà disporre la revoca, con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, purché motivi adeguatamente sul punto (Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, omissis).
3.2. Ciò premesso in diritto, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato non fa corretta applicazione dei principi enunciati, in quanto non contiene un’autonoma valutazione in ordine alla decorrenza, pur sancita nella massima retroattiva estensione. In particolare, il provvedimento non prende per nulla in considerazione le prescrizioni violate per raffrontarle, al di là di ogni automatismo, con quelle osservate nel periodo trascorso in esecuzione della misura, in modo da stabilire se (e in caso fino a quando) possa ragionevolmente ritenersi che l’affidamento abbia contribuito al raggiungimento di un grado almeno parziale di risocializzazione (ovvero se, e perché, ciò debba escludersi).
Ciò vale tanto più per il fatto che – come denunciato dal ricorrente e come risulta dall’esame degli atti, consentito al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092 – 01) – in occasione dell’udienza aveva fatto pervenire tempestivamente (in data 29 gennaio 2026, per l’udienza del 5 febbraio 2026 e, dunque, nel termine di cinque giorni) e al corretto indirizzo, depositato una memoria con corposi allegati che il Tribunale non ha affatto valutato al fine, in ipotesi, di escluderne il rilievo nel caso specifico.
4. S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sul punto inerente alla decorrenza della revoca della misura alternativa. Nel resto il ricorso va rigettato.
Dev’essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca dell’affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 10/07/2026





